La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Note:
[1] La Corte Costituzionale con la sentenza n. 10 del 12/01/2016 pubblicata sulla G.U. n. 5 del 3/02/2016 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della legge della Regione Piemonte 5 febbraio 2014, n. 1 (Legge finanziaria per l’anno 2014), in combinato disposto con l’Allegato A della medesima legge regionale, relativamente all’unità previsionale di base UPB DB05011, capitolo 149827, nella parte in cui non consente di attribuire adeguate risorse per l’esercizio delle funzioni conferite dalla legge della Regione Piemonte 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali) e dalle altre leggi regionali che ad essa si richiamano; ha dichiarato inoltre l’illegittimità costituzionale degli artt. 2, commi 1 e 2, e 3 della legge della Regione Piemonte 5 febbraio 2014, n. 2 (Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016), in combinato disposto con l’Allegato A della medesima legge regionale, relativamente all’unità previsionale di base UPB DB05011, capitolo 149827, nella parte in cui non consentono di attribuire adeguate risorse per l’esercizio delle funzioni conferite dalla legge reg. Piemonte n. 34 del 1998 e dalle altre leggi regionali che ad essa si richiamano; ha dichiarato infine l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 della legge della Regione Piemonte 1° dicembre 2014, n. 19 (Assestamento al bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014 e disposizioni finanziarie), in combinato disposto con l’Allegato A della medesima legge regionale, relativamente all’unità previsionale di base UPB DB05011, capitolo 149827, nella parte in cui non consente di attribuire adeguate risorse per l’esercizio delle funzioni conferite dalla legge reg. Piemonte n. 34 del 1998 e dalle altre leggi regionali che ad essa si richiamano.
[2] Il comma 1 dell'articolo 7 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 9 del 2016.
[3] Il comma 2 dell'articolo 7 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 9 del 2016.
[4] Il comma 3 dell'articolo 7 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 9 del 2016.
[5] Il comma 4 dell'articolo 7 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 9 del 2016.
[6] Nel comma 5 dell'articolo 7 le parole "Per sostenere il perseguimento delle finalità definite nel piano integrato triennale socio-sanitario di cui al comma 2," sono state soppresse ad opera del comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 9 del 2016.
[7] Nel comma 6 dell'articolo 7 le parole "risultano installati" sono state sostituite dalle parole "sono presenti uno o più" ad opera del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 31 del 2015.
[8] Il comma 8 dell'articolo 7 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 9 del 2016.
[9] Nel comma 1 dell'articolo 8 le parole "e gli aiuti di stato aggiuntivi al PSR 2007-2013" sono state aggiunte ad opera del comma 1 dell'articolo 28 della legge regionale 24 del 2016.
[10] L'articolo 9 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 29 del 2020.
[11] Nel comma 1 dell'articolo 9 le parole "euro 186.518.780,15" sono state sostituite dalle parole "euro 184.109.954,35" ad opera del comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 8 del 2021.
[12] Nel comma 2 dell'articolo 9 la cifra "52.602.844,20" è stata sostituita dalla cifra "56.185.378,52" ad opera del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 23 del 2021.
[13] Il comma 4 dell'articolo 9 è stato sostituito dal comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 23 del 2021.
[14] L'articolo 10 è stato abrogato dalla lettera c del comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 21 del 2017.
[15] L'articolo 17 è stato abrogato dalla lettera oo) del comma 1 dell'articolo 45 della legge regionale 11 del 2018.
[16] L'allegato B è stato sostituito dal comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 23 del 2021.
[17] L'allegato C è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 18 del 2017.