Art. 4.
(Prestazioni straordinarie)
1.
Le risorse della Regione per la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni di lavoro straordinario sono incrementate, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, per far fronte, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del Contratto collettivo nazionale di lavoro 1° aprile 1999, alle particolari attività ed agli eventi eccezionali connessi:
a)
alle azioni tecnico-amministrative o di monitoraggio relative alle opere di ricostruzione e messa in sicurezza degli abitanti e delle infrastrutture;
b)
agli eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza e che richiedono la riparazione dei danni subiti da soggetti privati e imprese per l'attivazione della sala operativa di protezione civile e per attività ad essa conseguenti;
c)
alle attività di supporto alle sedute dell'Assemblea e degli altri organismi consiliari istituzionalmente costituiti.
2.
La Giunta regionale ed il Consiglio regionale sono autorizzati al pagamento delle ore di straordinario effettuate, ai sensi di quanto previsto al comma 1, dal personale avente titolo, previa attuazione delle procedure di relazione sindacale vigenti in materia.
Art. 7.
(Prime disposizioni finalizzate alla prevenzione e al contrasto di forme di dipendenza dal gioco d'azzardo lecito)
1.
La Giunta regionale provvede, entro il 30 giugno 2014, in armonia con i principi costituzionali e nel rispetto di quanto previsto dal
decreto legge 13 settembre 2012, n. 158
(Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute), convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 novembre 2012, n. 189
, a definire le linee di indirizzo per prevenire e ridurre il rischio dal gioco d'azzardo patologico (GAP) ed il contrasto alla relativa dipendenza, anche nel rispetto delle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità e di quelle della Commissione europea.
2.
Nell'ambito delle competenze in materia di tutela della salute e di politiche sociali, la Giunta regionale approva e trasmette al Consiglio regionale, nei termini di cui al comma 1, un piano integrato triennale socio-sanitario per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, nonché per il trattamento terapeutico ed il recupero sociale dei soggetti affetti da sindrome da GAP, promuovendo la consapevolezza dei rischi correlati al gioco, ancorché lecito, al fine di salvaguardare le fasce più deboli e maggiormente vulnerabili della popolazione, nonché la cultura del gioco misurato.
3.
La Giunta regionale, per le finalità di cui ai commi 1 e 2, valorizza e promuove la partecipazione e realizza iniziative in collaborazione con gli enti locali, le istituzioni scolastiche, le aziende sanitarie locali, le associazioni antimafia, le associazioni di volontariato, le associazioni familiari e i soggetti del terzo settore.
4.
Nell'ambito del piano integrato triennale socio-sanitario di cui al comma 2, la Giunta regionale può prevedere azioni di sostegno alle attività delle associazioni e delle organizzazioni di volontariato impegnate nella presa in carico delle problematiche correlate al gioco d'azzardo e alla sensibilizzazione sull'uso responsabile del denaro.
5.
Per sostenere il perseguimento delle finalità definite nel piano integrato triennale socio-sanitario di cui al comma 2, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e sino al 31 dicembre 2017, l'aliquota IRAP di cui all'
articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446
(Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) è ridotta dello 0,92 per cento per gli esercizi che provvedono volontariamente, entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello a cui si riferisce l'agevolazione, alla completa disinstallazione degli apparecchi da gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, del
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773
(Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) nei locali in cui si svolge l'attività.
6.
A decorrere dal 1° gennaio 2015, gli esercizi nei quali risultano installati apparecchi da gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, del
r.d. 773/1931
sono soggetti all'aliquota IRAP di cui all'
articolo 16 del d.lgs. 446/1997
aumentata dello 0,92 per cento.
7.
Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, definisce le modalità applicative delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6.
8.
La Giunta regionale informa annualmente il Consiglio regionale sull'attuazione delle presenti disposizioni e sui risultati progressivamente ottenuti nel prevenire e contrastare il gioco di azzardo lecito. A tal fine, la Giunta regionale presenta una relazione annuale, da pubblicare sul sito web della Regione Piemonte unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame. La relazione fornisce risposte documentate in particolare in merito:
a)
alle modalità con le quali nel periodo considerato si è modificata la diffusione delle sale gioco e dei luoghi dove sono installati apparecchi per il gioco d'azzardo lecito nel territorio regionale rispetto alla situazione preesistente;
b)
alle principali criticità riscontrate.
9.
I minori introiti derivanti dall'applicazione dell'agevolazione fiscale di cui al comma 5, stimati in 2.000.000,00 euro annui, sono compensati dalle maggiori entrate, stimate in egual misura, derivanti dall'applicazione dell'aggravio fiscale di cui al comma 6.
10.
Dopo il 2015 eventuali scostamenti in eccesso fra le minori e le maggiori entrate, di cui al comma 9, sono definitivamente previsti nei bilanci degli esercizi successivi.
Art. 8.
(Misure per la transizione della programmazione 2007-2013 alla programmazione 2014-2020 dello sviluppo rurale)
1.
Le quote di cofinanziamento regionale trasferite o da trasferire all'Organismo pagatore regionale, istituito con la
legge regionale 21 giugno 2002, n. 16
(Istituzione in Piemonte dell'organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari) e non utilizzate possono essere destinate al cofinanziamento regionale per il periodo di programmazione 2014-2020 dello sviluppo rurale ai sensi del Regolamento UE 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR).
2.
La Giunta regionale è autorizzata a ridestinare a favore di misure della programmazione dello sviluppo rurale 2014-2020 altre economie di precedenti assegnazioni statali e comunitarie in materia di agricoltura, previa verifica della completa riscossione dei corrispondenti residui attivi.
Art. 9.
(Finanziamento del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020)
1.
E' adottato il piano finanziario indicativo del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 di cui all'allegato B. Per il cofinanziamento della quota regionale ai sensi del Regolamento UE n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 è autorizzata, per il periodo di programmazione 2014-2020, la spesa di 27 milioni di euro per ciascun esercizio finanziario dal 2014 al 2020.