La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Note:
[1] La rubrica dell' articolo 5 è stata sostituita ad opera del comma 1 dell'articolo 72 della legge regionale 3 del 2015.
[2] Il comma 1 dell'articolo 5 è stato sostituito dal comma 2 dell'articolo 72 della legge regionale 3 del 2015.
[3] Il comma 2 dell'articolo 5 è stato sostituito dal comma 3 dell'articolo 72 della legge regionale 3 del 2015.
[4] Nel comma 1 dell'articolo 12 le parole "l'impianto olimpico Palaghiaccio di Torre Pellice" sono state inserite ad opera del comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 9 del 2015.
[5] L'articolo 13 è stato abrogato dal comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 23 del 2013.
[6] L'articolo 14 è stato abrogato dal comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 1 del 2015.
[7] L'articolo 16 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 17 del 2013.
[8] Nel comma 6 dell'articolo 17 dopo le parole "a quanto previsto al comma 4." sono state aggiunte le parole ". Si applica la riduzione del trattamento accessorio stanziato per i dipendenti regionali trasferiti agli enti locali ai sensi del presente articolo secondo le prescrizioni dell' articolo 9 comma 2 bis del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 in misura corrispondente alla riduzione del personale in servizio" ad opera del comma 2 dell'articolo 19 della legge regionale 17 del 2013.
[9] Il comma 7 dell'articolo 17 è stato abrogato dal comma 3 dell'articolo 19 della legge regionale 17 del 2013.
[10] Il comma 8 dell'articolo 17 è stato abrogato dal comma 3 dell'articolo 19 della legge regionale 17 del 2013.