Legge regionale n. 1 del 25 gennaio 2013  ( Versione vigente )
"Istituzione del Comune di Mappano".
(B.U. 31 gennaio 2013, n. 5)

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Istituzione del Comune di Mappano)
1. 
È istituito il Comune di Mappano, nell'ambito della Provincia di Torino, mediante distacco dai Comuni di Caselle Torinese, Borgaro Torinese, Settimo Torinese e Leini delle porzioni di territorio identificate nella delimitazione territoriale risultante dalla pianta planimetrica e dalla descrizione dei confini del Comune di Mappano allegate alla presente legge (Allegati A e B), della quale formano parte integrante e sostanziale.
Art. 2. 
(Disposizioni finali e transitorie)
1. 
I rapporti conseguenti alla istituzione del nuovo comune sono definiti entro sei mesi dall'istituzione del nuovo comune dalla Provincia di Torino con deliberazione del Consiglio provinciale, nell'ambito dei criteri generali di cui all' articolo 5 della legge regionale 2 dicembre 1992, n. 51 (Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali, unione e fusione di comuni, circoscrizioni provinciali).
2. 
Dalla data di istituzione del nuovo comune e sino alla emanazione, da parte della nuova amministrazione, di diverse determinazioni, si applicano, negli ambiti territoriali dei comuni, i regolamenti, gli atti generali e le altre disposizioni vigenti in tali comuni, alla data di istituzione del nuovo ente.
3. 
Fino all'insediamento dei nuovi organi del Comune di Mappano, a seguito delle elezioni amministrative, le funzioni degli organi di governo del comune sono esercitate dal commissario, nominato ai sensi della vigente legislazione statale.
4. 
Sino alla entrata in vigore dello statuto del nuovo comune, l'edificio polifunzionale situato nel Comune di Caselle Torinese in piazza Don Amerano, 1 è individuato come sede comunale del nuovo comune.
Art. 3. 
(Urgenza)
1. 
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 25 gennaio 2013
Roberto Cota


Note:

[1] Ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 51/1992, gli allegati A e B della presente legge sono stati oggetto di rideterminazione da parte degli allegati A e B della deliberazione del Consiglio regionale n. 296-22100 del 10 ottobre 2023. Gli allegati alla suddetta deliberazione sono consultabili al seguente link: http://www.consiglioregionale.piemonte.it/delibefo/dossier.do?numDelibera=308&legislatura=11

[2] Ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 51/1992, gli allegati A e B della presente legge sono stati oggetto di rideterminazione da parte degli allegati A e B della deliberazione del Consiglio regionale n. 296-22100 del 10 ottobre 2023. Gli allegati alla suddetta deliberazione sono consultabili al seguente link: http://www.consiglioregionale.piemonte.it/delibefo/dossier.do?numDelibera=308&legislatura=11