Legge regionale n. 19 del 29 ottobre 2013  ( Versione vigente )
"Ulteriori disposizioni finanziarie per l'anno 2013 e pluriennale 2013-2015".[1]
(B.U. 31 ottobre 2013, n. 44)

Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Anticipazione di liquidità ai sensi dell' articolo 13, comma 4, decreto legge 31 agosto 2013, n. 102 )
1. 
Al fine di assicurare alla Regione Piemonte la liquidità necessaria per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari, come definiti dall' articolo 2, comma 1, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali), convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 , si integra, in conseguenza al decreto legge 31 agosto 2013, n. 102 (Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici), la previsione per l'applicazione dell' articolo 7 della legge regionale 7 maggio 2013, n. 8 (Legge finanziaria per l'anno 2013), apportando al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 e al bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2013-2015 le variazioni di cui agli allegati A e B.
Art. 2. 
(Anticipazione di liquidità ai sensi dell' articolo 13, comma 6, decreto legge 31 agosto 2013, n. 102 )
1. 
Al fine di assicurare alla Regione Piemonte la liquidità necessaria per il pagamento dei debiti certi degli enti del servizio sanitario, come definiti dall' articolo 3, comma 3, del decreto legge 35/2013 , convertito con modificazioni dalla legge 64/2013 , si integra, in conseguenza al decreto legge 102/2013 , la previsione per l'applicazione dell' articolo 7 della legge regionale 8/2013 , apportando al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 e al bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2013-2015 le variazioni di cui agli allegati C e D.
Art. 3. 
(Fondi di riserva)
1. 
Al fine di dare congrua consistenza ai fondi di riserva, sono apportate al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 e al bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2013-2015 le variazioni di cui all'allegato E.
Art. 4. 
(Dichiarazione d'urgenza)
1. 
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 29 ottobre 2013
Roberto Cota


Note:

[1] La Corte Costituzionale con la sentenza n. 181 del 23/06/2015 pubblicata sulla G.U. n. 30 del 29/07/2015 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Piemonte 6 agosto 2013, n. 16 (Assestamento al bilancio di previsione per l’anno finanziario 2013 e al bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2013/2015), nella parte in cui istituisce la spesa relativa alle UPB DB09010 – capitolo 200/0 «Disavanzo finanziario presunto alla chiusura dell’esercizio 2012» e UPB DB20151 – capitolo 156981 «Trasferimenti alle aziende sanitarie regionali per l’erogazione delle risorse di cui all’anticipazione di liquidità ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d.l. 35/2013»; dichiara inoltre l’illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge della Regione Piemonte 29 ottobre 2013, n. 19 (Ulteriori disposizioni finanziarie per l’anno 2013 e pluriennale 2013-2015), nella parte in cui hanno approvato gli Allegati A) e C) rispettivamente per la parte spesa UPB DB09010 – capitolo 200/0 «Disavanzo finanziario presunto alla chiusura dell’esercizio 2012» e per la parte spesa UPB DB20151 – capitolo 156985 «Trasferimenti alle aziende sanitarie regionali per l’erogazione delle risorse di cui all’anticipazione di liquidità ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d.l. 35/2013»; dichiara infine l’illegittimità costituzionale della legge reg. Piemonte n. 16 del 2013 e della legge reg. Piemonte n. 19 del 2013, nella parte in cui non prevedono l’inserimento, nel Titolo III della spesa del bilancio 2013, di una posta di importo pari alle somme complessivamente incamerate al Titolo V dell’entrata ed erogate da parte dello Stato ai sensi degli artt. 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali), convertito con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 6 giugno 2013, n. 64.