Legge regionale n. 18 del 12 agosto 2013  ( Versione vigente )
"Modifiche alla legge regionale 18 giugno 2007, n. 14 (Interventi in favore della prevenzione della criminalità e istituzione della "Giornata regionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie ")".
(B.U. 14 agosto 2013, n. 33)

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
1. 
Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 14 (Interventi in favore della prevenzione della criminalità e istituzione della 'Giornata regionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafiè), dopo le parole "
della comunità regionale
", sono inserite le seguenti "
, della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile
".
Art. 2. 
1. 
La rubrica dell' articolo 2 della l.r. 14/2007 è sostituita con la seguente: "
Giornata regionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie e per la promozione della cittadinanza responsabile
".
2. 
Al comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 14/2007 , dopo le parole "
delle vittime delle mafie
" sono inserite le seguenti "
e per la promozione della cittadinanza responsabile
".
Art. 3. 
1. 
Dopo l' articolo 5 della l.r. 14/2007 sono inseriti i seguenti articoli: "
Art. 5 bis.
(Interventi per la prevenzione e il contrasto in materia ambientale)
1.
Nell'attuazione delle politiche di prevenzione e contrasto dei fenomeni di illegalità in materia di tutela dell'ambiente, connessi o derivanti da attività criminose di tipo organizzato e mafioso, la Regione stipula accordi e convenzioni con le autorità statali operanti sul territorio regionale nel settore ambientale, le associazioni di imprese, le organizzazioni sindacali, le associazioni di volontariato e le associazioni ambientaliste individuate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ai sensi dell' articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale). A tal fine possono essere altresì previste specifiche iniziative di formazione e di scambio di informazioni fra la Regione e i suindicati soggetti.
Art. 5 ter.
(Interventi nei settori economici e nelle pubbliche amministrazioni regionali e locali)
1.
La Regione opera per la diffusione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile nel mondo dell'impresa, della cooperazione, del lavoro e delle professioni al fine di favorire il coinvolgimento degli operatori nelle azioni di prevenzione e contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa. A tal fine essa promuove iniziative di sensibilizzazione e di formazione, in collaborazione con le associazioni rappresentative delle imprese, della cooperazione e dei lavoratori, nonché con le associazioni, gli ordini ed i collegi dei professionisti.
2.
Per le finalità di cui al comma 1, nelle amministrazioni pubbliche non comprese nell' articolo 117, comma secondo, lettera g), della Costituzione , la Regione promuove iniziative di formazione volte a diffondere la cultura dell'etica pubblica, a fornire ai pubblici dipendenti una specifica preparazione ed a far maturare una spiccata sensibilità al fine della prevenzione e del contrasto alla corruzione ed agli altri reati connessi con le attività illecite e criminose di cui alla presente legge.
Art. 5 quater.
(Istituzione dell'Osservatorio regionale sulla criminalità organizzata di stampo mafioso e per la promozione della cultura della legalità)
1.
È istituto presso il Consiglio regionale del Piemonte ai sensi dell' articolo 100 dello Statuto regionale , l'Osservatorio regionale sulla criminalità organizzata di stampo mafioso e per la prevenzione dei fenomeni dell'usura, dell'estorsione e del riciclaggio.
2.
L'Osservatorio opera quale organismo consultivo dell'Assemblea regionale con funzioni di iniziativa e di coordinamento nell'ambito delle politiche di prevenzione dell'usura e di altre fattispecie criminali, di sensibilizzazione ed educazione civica sui temi connessi alla criminalità organizzata di stampo mafioso.
3.
L'Osservatorio esprime parere obbligatorio sulle leggi e sui provvedimenti di cui al comma 2.
4.
Composizione, modalità di organizzazione, struttura e funzionamento dell'Osservatorio sono definite con apposito regolamento del Consiglio regionale. La partecipazione all'Osservatorio non ha titolo oneroso.
5.
L'Osservatorio promuove specifiche azioni di tipo educativo e culturale nei confronti dei fenomeni connessi all'usura volte a favorirne l'emersione, anche in collaborazione con le istituzioni e le associazioni economiche e sociali presenti nel territorio regionale.
6.
L'Osservatorio mette in atto azioni per prevenire le situazioni di disagio e di dipendenza connesse o derivanti da attività criminose di tipo organizzato e mafioso, nel rispetto delle discipline vigenti in materia sociale e sanitaria nell'esercizio delle proprie competenze di programmazione, regolazione e indirizzo.
7.
Gli interventi che la Regione svolge in materie di propria competenza ed in particolare nelle materie previste dall' articolo 5, comma 2 della legge regionale 10 dicembre 2007, n. 23 (Disposizioni relative alle politiche regionali in materia di sicurezza integrata) si coordinano con gli interventi dell'Osservatorio nell'ambito delle politiche di prevenzione sui temi connessi alla criminalità organizzata di stampo mafioso e di altre fattispecie criminali e con gli altri interventi regionali di cui alla presente legge. Nell'ambito delle stesse materie di competenza regionale l'Osservatorio:
a)
garantisce il raccordo dei progetti e delle attività delle strutture regionali competenti;
b)
fornisce supporto e consulenza nei confronti degli enti locali e dei soggetti pubblici e privati in materia di prevenzione dei fenomeni della criminalità organizzata di stampo mafioso e di altre fattispecie criminali.
8.
È istituito presso l'Osservatorio un Centro di documentazione, aperto alla fruizione dei cittadini, sui fenomeni connessi al crimine organizzato e mafioso, con specifico riguardo al territorio regionale, al fine di favorire iniziative di carattere culturale, per la raccolta di materiali e per la diffusione di conoscenze in materia.
".
Art. 4. 
1. 
Dopo l' articolo 7 della l.r. 14/2007 , è inserito il seguente: "
Art. 7 bis.
(Costituzione in giudizio)
1.
La Giunta regionale, nell'ambito delle attività ad essa spettanti ai sensi dell' articolo 56, comma 2, lettera e) dello Statuto regionale , valuta l'adozione di misure legali volte alla tutela dei diritti e degli interessi lesi dalla criminalità organizzata e mafiosa, ivi compresa la costituzione in giudizio nei relativi procedimenti.
".

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 12 agosto 2013
p. Roberto Cota Il Vice Presidente Gilberto Pichetto Fratin