Legge regionale n. 16 del 06 agosto 2013  ( Versione vigente )
"Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 e al bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2013/2015".[1]
(B.U. 08 agosto 2013, 1° suppl. al n. 32)

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.[2] 
(Variazioni)
1. 
Nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 sono introdotti, ai sensi dell'articolo 23, commi 2 e 3, della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte), gli aggiornamenti e le variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa riportati nell'allegato A.
Art. 2. 
(Variazioni agli anni 2014 e 2015)
1. 
Nel bilancio pluriennale per la parte relativa agli anni finanziari 2014 e 2015 sono introdotti, ai sensi dell'articolo 23, commi 2 e 3, della l.r. 7/2001 gli aggiornamenti e le variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa riportati nell'allegato B.
2. 
Gli stanziamenti riportati all'allegato B sono assegnati alle competenti Direzioni ad esecutività della presente legge.
Art. 3. 
(Riduzione dell'autorizzazione alla contrazione dei mutui)
1. 
L'autorizzazione alla contrazione di mutui recata dall' articolo 3 della legge regionale 7 maggio 2013, n. 9 (Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2013-2015) è ridotta di euro 175.000.000,00.
Art. 4. 
(Disavanzo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2012)
1. 
Il disavanzo finanziario alla chiusura dell'esercizio finanziario 2012 di cui all'articolo 4, comma 2, della deliberazione legislativa di approvazione del rendiconto generale per l'anno finanziario 2012, determinato ai sensi dell' articolo 33, comma 1, della l.r. 7/2001 in 1.150.257.926,03 euro, è riassorbito nell'ambito del bilancio pluriennale 2013/2015 secondo la seguente sequenza temporale: euro 447.693.392,78 nell'anno 2013 e euro 702.564.533,25 nell'anno anno 2014.
2. 
Il disavanzo finanziario alla chiusura dell'esercizio finanziario 2012 rettificato, per quanto indicato all'articolo 4, comma 3, della deliberazione legislativa di approvazione del rendiconto generale per l'anno finanziario 2012, in 2.841.374.089,03 euro è riassorbito nell'ambito del bilancio pluriennale 2013/2015 come indicato in allegato alla presente legge (allegato C).
Art. 5. 
(Elenco spese obbligatorie e d'ordine)
1. 
L'elenco n. 1 "Spese obbligatorie e d'ordine", riportato nella l.r. 6/2012 , è integrato dal capitolo n. 117265.
Art. 6. 
(Dichiarazione d'urgenza)
1. 
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 6 agosto 2013
Roberto Cota


Note:

[1] La Corte Costituzionale con la sentenza n. 181 del 23/06/2015 pubblicata sulla G.U. n. 30 del 29/07/2015 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Piemonte 6 agosto 2013, n. 16 (Assestamento al bilancio di previsione per l’anno finanziario 2013 e al bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2013/2015), nella parte in cui istituisce la spesa relativa alle UPB DB09010 – capitolo 200/0 «Disavanzo finanziario presunto alla chiusura dell’esercizio 2012» e UPB DB20151 – capitolo 156981 «Trasferimenti alle aziende sanitarie regionali per l’erogazione delle risorse di cui all’anticipazione di liquidità ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d.l. 35/2013»; dichiara inoltre l’illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge della Regione Piemonte 29 ottobre 2013, n. 19 (Ulteriori disposizioni finanziarie per l’anno 2013 e pluriennale 2013-2015), nella parte in cui hanno approvato gli Allegati A) e C) rispettivamente per la parte spesa UPB DB09010 – capitolo 200/0 «Disavanzo finanziario presunto alla chiusura dell’esercizio 2012» e per la parte spesa UPB DB20151 – capitolo 156985 «Trasferimenti alle aziende sanitarie regionali per l’erogazione delle risorse di cui all’anticipazione di liquidità ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d.l. 35/2013»; dichiara infine l’illegittimità costituzionale della legge reg. Piemonte n. 16 del 2013 e della legge reg. Piemonte n. 19 del 2013, nella parte in cui non prevedono l’inserimento, nel Titolo III della spesa del bilancio 2013, di una posta di importo pari alle somme complessivamente incamerate al Titolo V dell’entrata ed erogate da parte dello Stato ai sensi degli artt. 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali), convertito con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 6 giugno 2013, n. 64.

[2] La Corte Costituzionale con la sentenza n. 188 del 9/06/2015 pubblicata sulla G.U. n. 30 del 29/07/2015 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 2, commi 1 e 2, e 4 della legge della Regione Piemonte 7 maggio 2013, n. 9 (Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2013-2015), in combinato disposto con l’Allegato A della medesima legge regionale, relativamente all’unità previsionale di base UPB DB05011, capitolo 149827R, nella parte in cui non consentono di attribuire adeguate risorse per l’esercizio delle funzioni conferite dalla legge della Regione Piemonte 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali) e dalle altre leggi regionali che ad essa si richiamano; ha inoltre dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 della legge della Regione Piemonte 6 agosto 2013, n. 16 (Assestamento al bilancio di previsione per l’anno finanziario 2013 e al bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2013/2015), in combinato disposto con l’Allegato A della medesima legge regionale, relativamente all’Unità previsionale di base UPB DB05011, capitolo 149827R, nella parte in cui non consentono di attribuire adeguate risorse per l’esercizio delle funzioni conferite dalla legge reg. Piemonte n. 34 del 1998 e dalle altre leggi regionali che ad essa si richiamano.