Legge regionale n. 12 del 03 luglio 2013  ( Versione vigente )
"Modifiche alla legge regionale 20 settembre 2011, n. 17 (Alienazione degli alloggi di edilizia sociale riservati ai profughi italiani)".
(B.U. 05 luglio 2013, n. 27)

La competente Commissione Consiliare in sede legislativa, ai sensi degli articoli 30 e 46 dello Statuto , ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
1. 
L' articolo 1 della legge regionale 20 settembre 2011, n. 17 (Alienazione degli alloggi di edilizia sociale riservati ai profughi italiani), è sostituito dal seguente: "
Art. 1.
(Ambito di applicazione)
1.
Le norme della presente legge si applicano agli alloggi di edilizia sociale, di cui di cui all'articolo 17, primo e secondo comma, della legge 4 marzo 1952, n. 137 (Assistenza a favore dei profughi) e successive modifiche e integrazioni, ed all' articolo 34, primo comma, della legge 26 dicembre 1981, n. 763 (Normativa organica per i profughi), che siano stati assegnati o per i quali vi sia un valido titolo di locazione, comunque denominato, a favore di profughi italiani.
".

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 3 luglio 2013
Roberto Cota