"Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno 2014 e variazioni all'addizionale regionale all'IRPEF ".
(B.U. 24 dicembre 2013, n. 52)
Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Esercizio provvisorio)
1.
La Giunta regionale è autorizzata, ai sensi dell'
articolo 66 dello Statuto
e dell'
articolo 12, comma 2, della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7
(Ordinamento contabile della Regione Piemonte), ad esercitare provvisoriamente, fino al momento dell'entrata in vigore della relativa legge e comunque non oltre il 31 gennaio 2014 il bilancio della Regione Piemonte per l'anno finanziario 2014 limitatamente ad un dodicesimo per mese degli stanziamenti, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014, come contenuti nel disegno di legge regionale n. 381 (Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016), approvato dalla Giunta regionale in data 2 dicembre 2013.
2.
Non sono soggetti alle limitazioni previste al comma 1 gli stanziamenti relativi a spese obbligatorie e d'ordine, spese finanziate con la reiscrizione di residui perenti agli effetti amministrativi reclamati dai creditori, spese per interventi collegati alle calamità naturali, spese per la tutela dell'incolumità pubblica, spese relative alla copertura di contratti già stipulati, spese e trasferimenti necessari al settore della sanità, nonché trasferimenti finanziari al Consiglio regionale.
3.
Per la sola durata temporale della presente legge, l'allegato delle spese obbligatorie e d'ordine, di cui al disegno di legge regionale n. 381, approvato dalla Giunta regionale in data 2 dicembre 2013, è integrato dai capitoli 157318, 161310 e 162634, che consentono il trasferimento delle risorse necessarie al finanziamento del servizio sanitario.
4.
La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le variazioni al bilancio previste dagli articoli 7, 8, 9, 10, 11, 13 e 14 del disegno di
legge regionale n. 381/2013
.
Art. 2.
(Variazioni dell'aliquota dell'addizionale regionale IRPEF)
1.
Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di equilibrio di bilancio, nonché per la copertura degli oneri finanziari derivanti dalle anticipazioni di liquidità previste dagli articoli 2 e 3 del
decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35
(Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali), convertito con modificazioni dalla
legge 6 giugno 2013, n. 64
, a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), di cui all'
articolo 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68
(Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a
statuto
ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), è determinata per scaglioni di reddito applicando, al netto degli oneri deducibili, le seguenti maggiorazioni all'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF di base:
a)
per i redditi sino a 15.000,00 euro: 0,39 per cento;
b)
per i redditi oltre 15.000,00 euro e sino a 28.000,00 euro: 0,90 per cento;
c)
per i redditi oltre 28.000,00 euro e sino a 55.000,00 euro: 1,08 per cento;
d)
per i redditi oltre 55.000,00 euro e sino a 75.000,00 euro: 1,09 per cento;
e)
per i redditi oltre 75.000,00 euro: 1,10 per cento.
2.
In caso di modifica degli scaglioni di reddito previsti dall'
articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
(Testo unico delle imposte sui redditi), la maggiorazione dell'aliquota di base dell'addizionale pari a 0,39 per cento permane sul primo scaglione di reddito; la maggiorazione dell'aliquota di base dell'addizionale pari a 0,90 per cento permane sul secondo scaglione di reddito; la maggiorazione dell'aliquota di base dell'addizionale pari a 1,08 per cento permane sul terzo scaglione di reddito; la maggiorazione dell'aliquota di base dell'addizionale pari a 1,09 per cento permane sul quarto scaglione di reddito; la maggiorazione dell'aliquota di base dell'addizionale pari a 1,10 per cento permane sul quinto scaglione di reddito.
3.
Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 assicurano la progressività a cui è informato il sistema tributario e la differenziazione dell'addizionale regionale all'IRPEF secondo gli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale.
4.
L'
articolo 13 della legge regionale 7 maggio 2013, n. 8 (Legge finanziaria per l'anno 2013) è abrogato e non trovano ulteriore applicazione le maggiorazioni di aliquota previste dal decreto del Presidente della Giunta regionale 5 luglio 2013, n. 48 (Assunzione provvedimenti in qualità di Commissario ad acta ai sensi dell'
art. 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e smi. Rideterminazione delle aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF).
Art. 3.
(Maggiorazione delle detrazioni per carichi di famiglia)
1.
A decorrere dal 1° gennaio 2014, le detrazioni previste dall'
articolo 12, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986
sono maggiorate, nell'ambito dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e secondo quanto previsto dall'
articolo 6, comma 5 del decreto legislativo n. 68/2011
, di un importo pari a 200,00 euro per ogni figlio portatore di handicap, ai sensi dell'
articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104
(Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).
2.
La Giunta è autorizzata a prevedere misure di sostegno economico diretto a favore dei soggetti IRPEF il cui livello di reddito e la relativa imposta netta, calcolata anche su base familiare, non consenta la fruizione della maggiorazione delle detrazioni di cui al comma 1.
3.
Ai fini della spettanza e della ripartizione della detrazione si applicano le disposizioni previste dall'articolo 12, comma 1, lettera c) e comma 2 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986
.
Art. 4.
(Dichiarazione di urgenza)
1.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'
articolo 47 dello Statuto
ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 19 dicembre 2013
p. Roberto Cota Il Vice Presidente Gilberto Pichetto Fratin