La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Note:
[1] L'articolo 10 è stato abrogato dalla lettera m) del comma 1 dell'articolo 26 della legge regionale 14 del 2016.
[2] L'articolo 23 è stato abrogato dalla lettera ss) del comma 1 dell'articolo 110 della legge regionale 1 del 2019.
[3] L'articolo 25 è stato abrogato dalla lettera f) del comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale 3 del 2014. Il comma 2 dell'art. 15 della l.r. 3/2014 ha disposto l'entrata in vigore dell'abrogazione al 31 /12/2014, il comma 1 dell' art. 2 della l.r 20/2014 ha spostato l'entrata in vigore al 31/12/2015 e il comma 1 dell' art. 32 della l.r. 26/2015 ha spostato ulteriormente l'entrata in vigore al 31/12/2016.
[4] L'articolo 26 è stato abrogato dalla lettera c del comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 3 del 2015.
[5] L'articolo 35 è stato abrogato dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 3 del 2014.
[6] L'articolo 38 è stato abrogato dal comma 2 dell'articolo 39 della legge regionale 14 del 2014.