Legge regionale n. 13 del 03 luglio 2013  ( Versione vigente )
"Modifiche alla legge regionale 25 marzo 1995, n. 39 (Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati) ed alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 17 (Istituzione dell'anagrafe delle cariche pubbliche elettive e di Governo della Regione e del Sistema informativo sul finanziamento e sulla trasparenza dell'attività dei gruppi consiliari e disposizioni in materia di società ed enti istituiti, controllati, partecipati e dipendenti da parte della Regione)".
(B.U. 05 luglio 2013, n. 27)

La competente Commissione Consiliare in sede legislativa, ai sensi degli articoli 30 e 46 dello Statuto , ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
1. 
Il numero 1) del comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 25 marzo 1995, n. 39 (Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati) è sostituito dal seguente: "
1)
consigliere regionale, nonché Presidente del Consiglio dei ministri, ministro, vice ministro, sottosegretario di Stato, parlamentare, commissario straordinario del Governo di cui all' articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e parlamentare europeo;
".
Art. 2. 
(Inserimento dell'articolo 13 bis nella l.r. 39/1995 )
1. 
Dopo l' articolo 13 della l.r. 39/1995 è inserito il seguente: "
Art. 13 bis.
1.
A coloro che nei due anni precedenti hanno ricoperto la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, ministro, vice ministro, sottosegretario di Stato, parlamentare, commissario straordinario del Governo di cui all' articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e parlamentare europeo non può essere conferito un incarico nelle nomine e designazioni di competenza della Giunta ai sensi dell'articolo 2, comma 2, nonché nelle nomine e designazioni di competenza del Consiglio Regionale relative ai componenti:
a)
degli organi collegiali di amministrazione, Sindaci e revisori dei conti di Istituti pubblici anche economici;
b)
degli organi collegiali di amministrazione, Sindaci e revisori dei conti di Enti o Istituti privati al cui finanziamento la Regione concorra in via continuativa e di organi ed organismi, di particolare rilievo, individuati con apposita deliberazione del Consiglio Regionale.
".
Art. 3. 
1. 
Le lettere b) e c) del comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 17 (Istituzione dell'anagrafe delle cariche pubbliche elettive e di Governo della Regione e del Sistema informativo sul finanziamento e sulla trasparenza dell'attività dei gruppi consiliari e disposizioni in materia di società ed enti istituiti, controllati, partecipati e dipendenti da parte della Regione) sono sostituite dalle seguenti: "
b)
coloro che rivestono più di una carica in organi di amministrazione di società o enti istituiti, controllati, partecipati, dipendenti dalla Regione o controllati dai citati soggetti;
c)
coloro che rivestono più di due cariche in organi di controllo di società o enti istituiti, controllati, partecipati, dipendenti dalla Regione o controllati dai citati soggetti.
".
Art. 4. 
(Dichiarazione d'urgenza)
1. 
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 3 luglio 2013
Roberto Cota