Legge regionale n. 11 del 25 giugno 2013  ( Versione vigente )
"Disposizioni in materia di aree contigue alle aree protette. Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 ".
(B.U. 27 giugno 2013, n. 26)

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
1. 
Dopo la lettera a) del comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità), modificato dalla legge regionale 3 agosto 2011, n. 16 , è inserita la seguente: "
a bis) le aree contigue;
".
Art. 2. 
(Modifiche all' articolo 6 della l.r. 19/2009 )
1. 
Il comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 19/2009 , modificato dall' articolo 2 della l.r. 16/2011 , è sostituito dal seguente: "
1.
La Regione, d'intesa con i soggetti gestori delle aree protette e con gli enti locali interessati, con deliberazione della Giunta regionale e sentita la competente commissione consiliare, delimita aree contigue finalizzate a garantire un'adeguata tutela ambientale ai confini delle aree protette medesime. Per le aree contigue la Giunta regionale può disciplinare la gestione della caccia e della pesca, delle attività estrattive e la tutela dell'ambiente e della biodiversità, anche attraverso la predisposizione di idonei piani e programmi, d'intesa con gli enti locali interessati e con i soggetti gestori.
".
2. 
Dopo il comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 19/2009 , è inserito il seguente: "
1 bis.
I soggetti gestori, in accordo con la Regione, assicurano la necessaria attività di informazione in merito ai confini delle aree contigue.
".
3. 
[
Il comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 19/2009 , è sostituito dal seguente: "
2.
L'esercizio venatorio nelle aree contigue, ai sensi dell' articolo 32 della l. 394/1991 , si svolge nella forma di caccia controllata riservata ai cacciatori aventi diritto all'accesso negli ambiti territoriali di caccia e nei comprensori alpini su cui insiste l'area contigua all'area naturale protetta.
".
]
[1]
Art. 3. 
(Modifiche all' articolo 47 della l.r. 19/2009 )
1. 
Al comma 2 dell'articolo 47 della l.r. 19/2009 , le parole "
di cui agli articoli 5 e 6 della l.r. 70/1996
" sono soppresse e le parole " " sono sostituite dalle seguenti: "
dall'articolo 33
".
Art. 4. 
(Modifiche all' articolo 63 della l.r. 19/2009 )
1. 
Dopo il numero 90 della lettera a) del comma 1 dell'articolo 63 della l.r. 19/2009 è aggiunto il seguente: "
90 bis)
legge regionale 22 febbraio 1993, n. 6 (Modificazioni alla legge regionale 8 giugno 1989, n. 36 ''Interventi finalizzati a raggiungere e conservare l'equilibrio faunistico ed ambientale nelle aree istituite a parchi naturali, riserve naturali ed aree attrezzatè');
".
2. 
Dopo il numero 148 bis della lettera a) del comma 1 dell'articolo 63 della l.r. 19/2009 è aggiunto il seguente: "
148 ter)
legge regionale 26 luglio 2006, n. 24 (Sanzioni relative alla normativa del Piano naturalistico del Sito di importanza comunitaria Palude di San Genuario);
".
4. 
La disposizione di cui al comma 3 ha efficacia dal 1° gennaio 2012. Resta pertanto in vigore l' articolo 9 della legge regionale 1 marzo 2001, n. 5 , di modifica e integrazione della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 .

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 25 giugno 2013
Roberto Cota

Note:

[1] La Corte Costituzionale con la sentenza n. 136 del 19/05/2014 pubblicata sulla G.U. n. 23 del 28/05/2014 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 3, della legge della Regione Piemonte 25 giugno 2013, n. 11 (Disposizioni in materia di aree contigue alle aree protette. Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2009, n. 19), nella parte in cui consente la caccia nelle cosiddette aree contigue anche a cacciatori non residenti nelle aree medesime.