Legge regionale n. 10 del 21 maggio 2013  ( Versione vigente )
"Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 18 (Norme per la programmazione sociosanitaria e il riassetto del servizio sanitario regionale)".
(B.U. 23 maggio 2013, n. 21)

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
1. 
Dopo il comma 5 dell'articolo 8 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 18 (Norme per la programmazione sociosanitaria e il riassetto del servizio sanitario regionale) sono aggiunti i seguenti commi: "
5 bis.
In caso di gestione dei servizi sociali tramite delega all'ASL, il comitato territoriale socio sanitario dei sindaci, di cui all'articolo 22, esercita le seguenti funzioni di indirizzo e controllo:
a)
programmazione dei servizi sociali relativa all'ambito territoriale di competenza;
b)
espressione di parere vincolante, per la parte attinente la delega, sui provvedimenti adottati dal direttore generale dell'ASL concernenti il bilancio pluriennale di previsione, il bilancio di esercizio e le relative variazioni, l'assestamento ed il rendiconto di gestione.
5 ter.
Il comitato territoriale socio sanitario dei sindaci predispone ed approva a maggioranza assoluta dei suoi componenti il regolamento per il suo funzionamento.
".
Art. 2. 
1. 
All' articolo 22 della l.r 18/2007 , come modificato dall' articolo 2 della legge regionale 28 marzo 2012, n. 3 , al termine del comma 1 sono aggiunte le seguenti parole: "
La coincidenza territoriale tra distretto e ambito della gestione dei servizi sociali è obbligatoria nel caso di gestione dei servizi sociali tramite delega all'ASL
".

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 21 maggio 2013
Roberto Cota