La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Note:
[1] L'articolo 13 è stato abrogato dal comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 23 del 2013.
[2] L'articolo 14 è stato abrogato dal comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 1 del 2015.
[3] L'articolo 16 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 17 del 2013.
[4] Nel comma 6 dell'articolo 17 dopo le parole "a quanto previsto al comma 4." sono state aggiunte le parole ". Si applica la riduzione del trattamento accessorio stanziato per i dipendenti regionali trasferiti agli enti locali ai sensi del presente articolo secondo le prescrizioni dell' articolo 9 comma 2 bis del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 in misura corrispondente alla riduzione del personale in servizio" ad opera del comma 2 dell'articolo 19 della legge regionale 17 del 2013.
[5] Il comma 7 dell'articolo 17 è stato abrogato dal comma 3 dell'articolo 19 della legge regionale 17 del 2013.
[6] Il comma 8 dell'articolo 17 è stato abrogato dal comma 3 dell'articolo 19 della legge regionale 17 del 2013.