Legge regionale n. 6 del 29 aprile 2013  ( Versione vigente )
"Disposizioni regionali in materia agricola".
(B.U. 30 aprile 2013, 1° suppl. al n. 17)

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.[1] 
(...)
Art. 2.[2] 
(...)
Art. 3.[3] 
(...)
Art. 4. 
(Gestione delle risorse pastorali pubbliche)
1. 
Per la conservazione e la salvaguardia dei pascoli montani e delle malghe di proprietà pubblica, le procedure per l'affitto e le condizioni contrattuali e gestionali generali rispettano la legge 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari), la legge 11 febbraio 1971, n. 11 (Nuova disciplina dell'affitto di fondi rustici) e le disposizioni approvate con deliberazione della Giunta regionale, sentito il parere della commissione consiliare competente.
Art. 5. 
1. 
Al comma quinto dell'articolo 47 della legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63 (Interventi regionali in materia di agricoltura e foreste), come aggiunto dall' articolo 8 della legge regionale 11 maggio 1984, n. 24 , la parola: "
istituzioni
" è sostituita dalla seguente: "
enti
".
2. 
Il comma sesto dell'articolo 47 della l.r. 63/1978 , come aggiunto dall' articolo 8 della l.r. 24/1984 , è sostituito dal seguente: "
6.
Lo Statuto di tali enti, tra l'altro, prevede:
a)
la maggioranza negli organi collegiali dei rappresentati di enti pubblici, nel caso figurino anche privati tra i partecipanti;
b)
il presidente eletto tra i rappresentanti designati dagli enti pubblici e dalla Regione;
c)
il collegio dei revisori dei conti o collegio sindacale composto da tre membri designati dai partecipanti; il presidente del collegio è il membro designato dall'ente che versa l'eventuale quota maggioritaria;
d)
un numero di rappresentanti negli organi collegiali rapportato alle eventuali quote di partecipazione finanziaria con l'osservanza, comunque, di quanto previsto alla lettera a).
".
3. 
Il comma settimo dell'articolo 47 della l.r. 63/1978 , come aggiunto dall' articolo 8 della l.r. 24/1984 , è sostituito dal seguente: "
7.
Gli enti devono essere costituiti con atto pubblico, avere personalità giuridica e possedere i requisiti organizzativi, tecnici e scientifici necessari per l'espletamento della ricerca applicata.
".
4. 
Il comma nono dell'articolo 47 della l.r. 63/1978 , come aggiunto dall' articolo 8 della l.r. 24/1984 , è sostituito dal seguente: "
9.
L'intervento finanziario della Regione è determinato annualmente con la legge di bilancio regionale, tenuto conto:
a)
del bilancio preventivo e del programma di attività e ricerca;
b)
del bilancio consuntivo e del programma di attività e ricerca relativo all'anno precedente;
c)
delle eventuali quote di partecipazione finanziaria degli altri partecipanti.
".
Art. 6.[4] 
(...)
Art. 7. 
1. 
Dopo il comma 5 dell'articolo 45 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 21 (Norme in materia di bonifica e d'irrigazione), è aggiunto il seguente: "
5 bis.
Le modifiche dei relativi statuti sono inviati alla Giunta regionale che, verificata la conformità con le disposizioni della presente legge, le approva e ne autorizza la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.
".
2. 
Dopo il comma 4 dell'articolo 51 della l.r. 21/1999 , è inserito il seguente: "
4 bis.
Al fine di favorire il riordino irriguo, anche attraverso l'accorpamento dei comprensori di irrigazione esistenti, e la realizzazione di grandi opere irrigue infrastrutturali sovracomprensoriali possono costituirsi organismi di coordinamento tra gli enti gestori dei comprensori di irrigazione delimitati ai sensi dell'articolo 44.
".
Art. 8.[5] 
(...)
Art. 9.[6] 
(...)
Art. 10.[7] 
(...)
Art. 11. 
(Norma finanziaria)
1. 
Agli oneri di cui all'articolo 1 e agli interventi previsti all'articolo 2 del biennio 2013-2014, stimati rispettivamente in un milione di euro per ciascun anno e iscritti nell'ambito delle rispettive unità previsionali di base (UPB) DB11032 e DB11092 del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014, si provvede con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall' articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall' articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 29 aprile 2013
Roberto Cota

Note: