La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Note:
[1] L'articolo 1 è stato abrogato dalla lettera rr) del comma 1 dell'articolo 110 della legge regionale 1 del 2019.
[2] L'articolo 2 è stato abrogato dalla lettera rr) del comma 1 dell'articolo 110 della legge regionale 1 del 2019.
[3] L'articolo 3 è stato abrogato dalla lettera rr) del comma 1 dell'articolo 110 della legge regionale 1 del 2019.
[4] L'articolo 6 è stato abrogato dalla lettera rr) del comma 1 dell'articolo 110 della legge regionale 1 del 2019.
[5] L'articolo 8 è stato abrogato dalla lettera rr) del comma 1 dell'articolo 110 della legge regionale 1 del 2019.
[6] L'articolo 9 è stato abrogato dalla lettera rr) del comma 1 dell'articolo 110 della legge regionale 1 del 2019.
[7] L'articolo 10 è stato abrogato dalla lettera rr) del comma 1 dell'articolo 110 della legge regionale 1 del 2019.