Legge regionale n. 5 del 23 aprile 2013  ( Versione vigente )
"Modifiche della legge regionale 14 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di artigianato) e della legge regionale 9 dicembre 1992, n. 54 (Norme di attuazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1 . Disciplina dell'attività di estetista)".
(B.U. 30 aprile 2013, 1° suppl. al n. 17)

La competente Commissione Consiliare in sede legislativa, ai sensi degli articoli 30 e 46 dello Statuto , ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
1. 
Al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 14 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di artigianato), le parole: "
delle commissioni regionale e provinciali per l'artigianato
" sono sostituite dalle seguenti: "
della Commissione regionale per l'artigianato
".
Art. 2. 
(Modifiche dell' articolo 10 della l.r. 1/2009 )
1. 
Il comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 1/2009 , è sostituito dal seguente: "
1.
La Giunta regionale approva ogni tre anni, sentite le confederazioni regionali artigiane maggiormente rappresentative presenti nel comitato di coordinamento unitario, un documento di indirizzi nel quale sono individuate le priorità per l'attuazione del presente capo, con riferimento agli obiettivi, agli strumenti e alle tipologie di intervento e all'impiego delle risorse stanziate nel bilancio regionale. Il documento di indirizzi è preventivamente sottoposto alla commissione consiliare competente che esprime un parere entro il termine di trenta giorni. Decorso detto termine, il parere si intende favorevole.
".
Art. 3. 
(Modifiche dell' articolo 14 della l.r. 1/2009 )
1. 
Il comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 1/2009 , è sostituito dal seguente: "
1.
La Giunta regionale, sentite le confederazioni regionali artigiane e la Commissione regionale per l'artigianato, definisce i criteri, le procedure e le modalità per la predisposizione di appositi disciplinari, per la revisione dei disciplinari vigenti, nonché per la selezione delle imprese in possesso dei requisiti previsti dai disciplinari stessi e per il conferimento del riconoscimento di 'Eccellenza artigiana ' .
".
2. 
Dopo il comma 2 dell'articolo 14 della l.r. 1/2009 , è aggiunto il seguente: "
2 bis.
Le modalità tecniche delle annotazioni da apportare nella sezione speciale del registro delle imprese sulla posizione delle imprese artigiane in possesso dei requisiti previsti dai disciplinari sono determinate dalla Giunta regionale sulla base di criteri atti a garantire l'unitarietà del sistema informativo.
".
3. 
Dopo il comma 2 bis dell'articolo 14 della l.r. 1/2009 , è aggiunto il seguente: "
2 ter.
Il registro delle imprese comunica alla struttura regionale competente ogni modifica o cancellazione relativa all'annotazione dell'impresa in possesso del riconoscimento di 'Eccellenza artigiana ' .
".
Art. 4. 
(Sostituzione della rubrica del capo I del titolo III della l.r. 1/2009 )
1. 
La rubrica del capo I del titolo III della l.r. 1/2009 è sostituita dalla seguente: "
Semplificazione dell'annotazione delle imprese artigiane nel registro delle imprese
".
Art. 5. 
(Sostituzione dell' articolo 22 della l.r. 1/2009 )
1. 
L' articolo 22 della l.r. 1/2009 , è sostituito dal seguente: "
Art. 22.
(Annotazione, modifica e cancellazione nel registro delle imprese)
1.
Nel rispetto dei principi di semplificazione amministrativa, sulla base delle disposizioni di legge vigenti in materia e nel rispetto dei poteri di indirizzo della Regione sono disciplinate le procedure per l'annotazione, la modifica e la cancellazione della qualifica artigiana delle imprese in possesso dei requisiti di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge quadro per l'artigianato) nel registro delle imprese.
2.
L'albo delle imprese artigiane è soppresso e sostituito a tutti gli effetti dal registro delle imprese.
3.
Le funzioni amministrative di cui al comma 1 sono delegate alle CCIAA e sono da esercitarsi secondo le modalità di cui alla presente legge.
4.
Ai fini dell'annotazione, della modifica e della cancellazione della qualifica artigiana delle imprese si applicano a favore delle CCIAA i diritti di segreteria stabiliti in applicazione dell' articolo 18, comma 1, lettera d) della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura).
5.
La Giunta regionale, entro il 31 ottobre di ogni anno, stipula apposita convenzione con l'Unione regionale delle CCIAA del Piemonte sui servizi da assicurare per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 3 e per il trasferimento delle risorse finanziarie necessarie.
".
Art. 6. 
(Inserimento dell'articolo 22 bis nella l.r. 1/2009 )
1. 
Dopo l' articolo 22 della l.r. 1/2009 , è inserito il seguente: "
Art. 22 bis.
(Programmi con il sistema camerale a favore della competitività delle imprese)
1.
La Giunta regionale definisce con l'Unione regionale delle CCIAA del Piemonte la realizzazione di programmi a favore della promozione e qualificazione delle imprese artigiane piemontesi attraverso apposite convenzioni.
2.
I criteri, le risorse, gli strumenti di intervento, le categorie dei destinatari e le modalità per la valutazione dell'efficacia delle azioni secondo parametri correlati alla specificità dell'azione sono definiti nella convenzione di cui all'articolo 22, comma 5.
".
Art. 7. 
(Sostituzione dell' articolo 23 della l.r. 1/2009 )
1. 
L' articolo 23 della l.r. 1/2009 , è sostituito dal seguente: "
Art. 23.
(Annotazione nel registro delle imprese)
1.
Con la qualifica di impresa artigiana sono annotate nella sezione speciale del registro delle imprese presso la CCIAA competente per territorio nella cui circoscrizione è posta la sede legale dell'impresa, le imprese artigiane in possesso dei requisiti dichiarati mediante la comunicazione unica per la nascita dell'impresa di cui all' articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli) convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 .
2.
L'annotazione della qualifica artigiana delle imprese nel registro delle imprese ha carattere costitutivo ed è condizione essenziale per la concessione delle agevolazioni previste a favore delle imprese artigiane e dei loro consorzi.
3.
La comunicazione di cui al comma 1 è presentata alla data di acquisizione dei requisiti artigiani e determina l'annotazione dalla data di presentazione della comunicazione stessa.
4.
Le CCIAA trasmettono l'annotazione relativa alla qualifica artigiana alle competenti sedi dell'INPS agli effetti dell'applicazione della legislazione in materia di assicurazione, di previdenza e di assistenza.
5.
Contro i provvedimenti, anche d'ufficio, delle CCIAA in materia di annotazione, modifica e cancellazione delle imprese artigiane nella sezione speciale del registro delle imprese è ammesso ricorso in via amministrativa alla Commissione regionale per l'artigianato entro sessanta giorni dalla comunicazione dei provvedimenti stessi.
6.
Le decisioni della Commissione regionale per l'artigianato sono comunicate alla CCIAA che ha emanato l'atto impugnato e al ricorrente entro novanta giorni dalla presentazione del ricorso. Decorso tale termine senza che la Commissione abbia comunicato la decisione, il ricorso si intende respinto.
7.
Il ricorso contro i provvedimenti, anche d'ufficio, delle CCIAA in materia di cancellazione delle imprese artigiane dalla sezione speciale del registro delle imprese ha effetto sospensivo.
8.
Le decisioni della Commissione regionale per l'artigianato possono essere impugnate entro sessanta giorni dalla comunicazione davanti al giudice ordinario competente per territorio, che decide in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.
9.
Le CCIAA, ai fini delle attività di cui al comma 1, possono avvalersi del contributo, a titolo onorifico, di esperti individuati dalle confederazioni regionali artigiane.
".
Art. 8. 
(Sostituzione dell' articolo 24 della l.r. 1/2009 )
1. 
L' articolo 24 della l.r. 1/2009 , è sostituito dal seguente: "
Art. 24.
(Modifica e cancellazione dell'annotazione artigiana)
1.
L'impresa artigiana deve comunicare la modifica dei requisiti dichiarati ai fini dell'annotazione nella sezione speciale del registro delle imprese, di cui all'articolo 23, comma 1, al registro delle imprese competente per territorio nella cui circoscrizione è posta la sede legale dell'impresa.
2.
La comunicazione di cui al comma 1 è presentata entro trenta giorni dall'avvenuta modifica e produce effetti dalla data dell'evento comunicato.
3.
Il registro delle imprese procede alla modifica e alla cancellazione dell'annotazione della qualifica artigiana nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente per l'iscrizione al registro delle imprese e dà comunicazione dell'avvenuta cancellazione alle amministrazioni competenti anche ai fini previdenziali ed assistenziali.
".
Art. 9. 
(Sostituzione dell' articolo 25 della l.r. 1/2009 )
1. 
L' articolo 25 della l.r. 1/2009 , è sostituito dal seguente: "
Art. 25.
(Sanzioni)
1.
Ai trasgressori delle disposizioni di cui alla presente legge sono inflitte, nel rispetto delle norme e dei principi di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), le sanzioni amministrative consistenti nel pagamento di una somma di denaro così determinata:
a)
in caso di esercizio dell'attività artigiana senza l'annotazione della qualifica nell'apposita sezione del registro delle imprese si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 250,00 euro a 2.500,00 euro;
b)
in caso di uso, da parte di imprese non annotate con la qualifica di impresa artigiana, di qualsiasi riferimento all'artigianato nella ditta, nella ragione sociale, nella denominazione, nell'insegna o nel marchio si applica, per ogni singolo episodio, la sanzione amministrativa pecuniaria da 300,00 euro a 3.000,00 euro;
c)
in caso di uso non consentito della denominazione ''Eccellenza artigiana '' e del marchio ''Piemonte Eccellenza Artigiana '' di cui all'articolo 14, si applica, per ogni singolo episodio, la sanzione amministrativa pecuniaria da 350,00 euro a 3.500,00 euro.
2.
Le sanzioni di cui al comma 1 sono accertate ed irrogate dalla CCIAA competente per territorio nella cui circoscrizione è posta la sede legale dell'impresa. I relativi proventi concorrono alla copertura dei costi sostenuti dalla CCIAA per le funzioni amministrative ad essa delegate dalla presente legge.
3.
Le CCIAA, previa richiesta della struttura regionale competente in materia di artigianato, relazionano in merito alle violazioni accertate, alle generalità dei soggetti sanzionati e all'importo delle sanzioni applicate.
4.
Gli importi delle sanzioni di cui al comma 1 sono aggiornabili a cadenza triennale con deliberazione della Giunta regionale in misura non superiore al 20 per cento.
".
Art. 10. 
(Sostituzione della rubrica del capo II del titolo III della l.r. 1/2009 )
1. 
La rubrica del capo II del titolo III della l.r. 1/2009 è sostituita dalla seguente: "
Funzionamento della Commissione regionale per l'artigianato
".
Art. 11. 
(Modifica dell' articolo 28 della l.r. 1/2009 )
1. 
Il comma 1 dell'articolo 28 della l.r. 1/2009 , è sostituito dal seguente: "
1.
La Commissione regionale per l'artigianato è costituita con provvedimento del responsabile della struttura regionale competente per materia ed è composta:
a)
da un rappresentante della Regione, con esperienza in materia giuridica, designato dalla Giunta regionale;
b)
da sei esperti in materia di artigianato, designati unitariamente dalle confederazioni artigiane regionali maggiormente rappresentative;
c)
dal Direttore regionale dell'INPS o da un suo delegato;
d)
da un rappresentante designato congiuntamente dalle organizzazioni sindacali regionali dei lavoratori;
e)
da un rappresentante dei consumatori designato dalla Consulta regionale per la tutela dei consumatori e degli utenti di cui all' articolo 4 della legge regionale 26 ottobre 2009, n. 24 (Provvedimenti per la tutela dei consumatori e degli utenti);
f)
dal Direttore regionale o da un suo delegato della struttura regionale competente in materia di formazione;
g)
da un rappresentante designato dall'Unione regionale delle CCIAA del Piemonte.
".
Art. 12. 
(Sostituzione dell' articolo 29 della l.r. 1/2009 )
1. 
L' articolo 29 della l.r. 1/2009 , è sostituito dal seguente: "
Art. 29.
(Funzioni della Commissione regionale per l'artigianato)
1.
La Commissione regionale per l'artigianato ha sede presso gli uffici della Giunta regionale. Quale organo regionale amministrativo e di tutela del settore:
a)
presenta alla Giunta regionale ogni anno il programma della propria attività per l'anno successivo ed il consuntivo dell'attività svolta nell'anno precedente;
b)
decide sui ricorsi proposti avverso i provvedimenti delle CCIAA in materia di annotazione, modifica e cancellazione delle imprese artigiane nella sezione speciale del registro delle imprese;
c)
decide sui ricorsi contro il mancato riconoscimento di impresa dell'eccellenza artigiana e di maestro artigiano;
d)
decide sulla costituzione in giudizio in caso di impugnazione delle delibere ai sensi delle disposizioni di legge;
e)
esprime pareri sugli atti della programmazione regionale in materia di artigianato;
f)
propone iniziative rivolte alla promozione, tutela, valorizzazione e sviluppo dell'artigianato;
g)
svolge una funzione di informazione e coordinamento nei confronti delle CCIAA per assicurare omogeneità di indirizzo agli interventi sul territorio regionale in stretta collaborazione con le strutture competenti della Regione;
h)
coadiuva la Regione secondo quanto previsto espressamente dalla presente legge e svolge ogni altro compito attribuitole dalle leggi regionali e nazionali.
2.
Tutti gli oneri e le spese per il funzionamento della Commissione regionale per l'artigianato sono a carico della Regione e sono determinati ai sensi dell'articolo 37.
3.
La rappresentanza processuale e la difesa in giudizio della Commissione regionale per l'artigianato spetta di norma all'Avvocatura regionale.
4.
Per l'approfondimento di argomenti di particolare complessità la Commissione regionale per l'artigianato ha la facoltà di articolarsi in gruppi di lavoro, eventualmente integrati da esperti designati dalle confederazioni regionali artigiane, che esprimono pareri di carattere tecnico. La partecipazione al gruppo di lavoro è a titolo onorifico.
".
Art. 13. 
(Sostituzione dell' articolo 30 della l.r. 1/2009 )
1. 
L' articolo 30 della l.r. 1/2009 , è sostituito dal seguente: "
Art. 30.
(Durata in carica della Commissione regionale per l'artigianato)
1.
La Commissione regionale per l'artigianato ha una durata di cinque anni a decorrere dal provvedimento di nomina e resta in carica fino alla nomina della nuova Commissione.
2.
I componenti della Commissione regionale per l'artigianato decadono dalla carica in caso di perdita dei requisiti prescritti per la nomina e in caso di mancata partecipazione non giustificata alle sedute per tre riunioni consecutive. Essi possono essere revocati e sostituiti in ogni momento dall'organismo che li ha designati.
".
Art. 14. 
(Sostituzione dell' articolo 31 della l.r. 1/2009 )
1. 
L' articolo 31 della l.r. 1/2009 , è sostituito dal seguente: "
Art. 31.
(Personale e organizzazione di segreteria della Commissione regionale per l'artigianato)
1.
Il personale della struttura organizzativa di segreteria della Commissione regionale per l'artigianato è individuato tra il personale regionale e dipende funzionalmente dal Presidente della Commissione medesima, ferma restando la sua appartenenza al settore regionale competente, di cui la struttura costituisce articolazione interna e da cui dipende gerarchicamente.
2.
Il responsabile della struttura regionale competente per materia individua il segretario della Commissione regionale per l'artigianato.
".
Art. 15. 
(Sostituzione dell' articolo 32 della l.r. 1/2009 )
1. 
L' articolo 32 della l.r. 1/2009 , è sostituito dal seguente: "
Art. 32.
(Indirizzo, coordinamento e vigilanza)
1.
La Giunta regionale ha la facoltà di ordinare ispezioni e indagini sul funzionamento della Commissione regionale per l'artigianato.
2.
Nel caso in cui la Commissione regionale per l'artigianato venga a trovarsi nell'impossibilità di funzionare o dia luogo a gravi e reiterate irregolarità, previa diffida, è sciolta con decreto del Presidente della Giunta regionale e contestualmente viene nominato un commissario straordinario competente ad esercitare, fino alla ricostituzione della Commissione, tutte le funzioni alla stessa attribuite per l'artigianato.
".
Art. 16. 
(Modifica dell' articolo 33 della l.r. 1/2009 )
1. 
Al comma 1 dell'articolo 33 della l.r. 1/2009 , le parole: "
commissioni provinciali per l'artigianato
", sono sostituite dalla seguente: "
CCIAA
".
Art. 17. 
(Sostituzione dell' articolo 34 della l.r. 1/2009 )
1. 
L' articolo 34 della l.r. 1/2009 , è sostituito dal seguente: "
Art. 34.
(Provvedimenti d'ufficio delle CCIAA. Segnalazioni)
1.
Le CCIAA, esaminate le denunce presentate ed acquisiti gli elementi di valutazione, sentito l'interessato, procedono all'annotazione, alle modifiche e alla cancellazione d'ufficio delle imprese, dei consorzi e delle società consortili che, pur avendone l'obbligo, non abbiano provveduto alla presentazione delle comunicazioni necessarie. A tal fine le CCIAA possono disporre accertamenti e controlli avvalendosi, anche, dell'attività istruttoria dei comuni.
2.
Le CCIAA segnalano le denunce ricevute e i provvedimenti adottati ai comuni e alle altre amministrazioni competenti in materia di vigilanza fiscale, previdenziale, assicurativa e contributiva.
".
Art. 18. 
(Inserimento dell'articolo 34 bis nella l.r. 1/2009 )
1. 
Dopo l' articolo 34 della l.r. 1/2009 , è inserito il seguente: "
Art. 34 bis.
(Accertamento e attestazione del periodo lavorativo ai fini dell'ammissione all'esame e al corso di formazione per l'attività di estetista e di acconciatore)
1.
Ai fini dell'ammissione all'esame teorico-pratico di cui all' articolo 3, comma 1 della legge regionale 9 dicembre 1992, n. 54 (Norme di attuazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1 . Disciplina dell'attività di estetista) e ai corsi di formazione teorica della durata di trecento ore di cui all' articolo 3, comma 1, lettera b) della l.r. 54/1992 , finanziati o riconosciuti dalle province, la struttura regionale competente per materia accerta, attesta e determina il periodo di inserimento, di attività lavorativa qualificata, nonché il rapporto di apprendistato presso un'impresa di estetista.
2.
Ai fini dell'ammissione all'esame tecnico-pratico di cui all' articolo 3, comma 1 della legge 17 agosto 2005 n. 174 (Disciplina dell'attività di acconciatore) e al corso di formazione teorica di cui all' articolo 3, comma 1, lettera b) della l. 174/2005 , la struttura regionale competente per materia accerta, attesta e determina il periodo di inserimento nonché il rapporto di apprendistato presso una impresa di acconciatura.
".
Art. 19. 
(Sostituzione dell' articolo 37 della l.r. 1/2009 )
1. 
L' articolo 37 della l.r. 1/2009 , è sostituito dal seguente: "
Art. 37.
(Spese di funzionamento di collegi consultivi e di amministrazione attiva)
1.
Ai componenti delle commissioni chiamati a formulare pareri, proposte di iniziative e ad assumere deliberazioni, in merito a quanto è oggetto della presente legge, sono corrisposti compensi e rimborsi nei limiti e con le modalità previste dall' articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 .
".
Art. 20. 
(Modifiche all' articolo 39 della l.r. 1/2009 )
1. 
Al comma 1 dell'articolo 39 della l.r. 1/2009 , le parole: "
87 e 88
" sono sostituite dalle seguenti: "
107 e 108
".
Art. 21. 
(Sostituzione dell' articolo 41 della l.r. 1/2009 )
1. 
L' articolo 41 della l.r. 1/2009 , è sostituito dal seguente: "
Art. 41.
(Disposizioni finanziarie)
1.
Per il finanziamento delle attività previste dalla presente legge, agli oneri di parte corrente e in conto capitale iscritti rispettivamente nelle unità previsionali di base (UPB) DB16031 e DB16032 si fa fronte per ciascun anno del biennio 2013-2014 con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall' articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall' articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).
".
Art. 22. 
(Modifica dell' articolo 9 della l.r. 54/1992 )
1. 
La rubrica dell' articolo 9 della l.r. 54/1992 è sostituta dalla seguente:
"Equiparazione ai dipendenti di impresa"
.
Art. 23. 
(Norme transitorie)
1. 
Le commissioni provinciali per l'artigianato di cui all' articolo 26 della l.r. 1/2009 continuano a svolgere le proprie funzioni fino alla conclusione dei procedimenti pendenti e comunque non oltre il centoventesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge.
2. 
La Commissione regionale per l'artigianato, nella composizione di cui all' articolo 28 della l.r. 1/2009 , continua a svolgere le proprie funzioni fino alla conclusione dei procedimenti pendenti e comunque non oltre il centoventesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge. Qualora non si possa procedere alla costituzione della Commissione regionale per l'artigianato nella composizione di cui all' articolo 28 della l.r. 1/2009 , come modificato dall'articolo 11 della presente legge, la Giunta regionale provvede a nominare un Commissario straordinario per l'esercizio delle funzioni attribuite alla Commissione stessa.
3. 
La Commissione regionale per l'artigianato, nella composizione di cui all' articolo 28 della l.r. 1/2009 , come modificato dall'articolo 11 della presente legge, decide sui ricorsi proposti avverso le decisioni delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al comma 1 non oltre il centoventesimo giorno dal suo insediamento.
4. 
Sono fatti salvi i procedimenti amministrativi già in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, avviati in attuazione delle norme di cui all' articolo 24 della l.r. 1/2009 . Tali procedimenti sono portati a compimento sulla base delle relative disposizioni.
Art. 24. 
(Abrogazione di norme)
1. 
Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) 
gli articoli 26 e 27 della l.r. 1/2009 ;
c) 
d) 
i commi 1, 2 e 4 dell' articolo 9 della l.r. 54/1992 ;
e) 
al comma 1 dell'articolo 13 della l.r. 54/1992 le parole: "dalla Commissione provinciale per l'artigianato";
g) 
l' articolo 10 del regolamento regionale 15 gennaio 2001, n. 1 /R (Uso del marchio Piemonte Eccellenza Artigiana).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte

Data a Torino, addì 23 aprile 2013
Roberto Cota