La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Note:
[1] La Corte Costituzionale con la sentenza n. 197 del 7/07/2014 pubblicata sulla G.U. n. 30 del 16/07/2014 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell’art. 33 della legge della Regione Piemonte 25 marzo 2013, n. 3, recante ''Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) e ad altre disposizioni regionali in materia di urbanistica ed edilizi'', nella parte in cui sostituisce l’art. 16-bis, comma 6, della legge della Regione Piemonte 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo); inoltre ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 34 della stessa legge reg. Piemonte n. 3 del 2013, che sostituisce l’art. 17, comma 2, della legge reg. Piemonte n. 56 del 1977, nella parte in cui non prevedeva la partecipazione degli organi del Ministero per i beni e le attività culturali al procedimento di conformazione agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica delle varianti al piano regolatore generale comunale e intercomunale.
[2] La Corte Costituzionale con la sentenza n. 197 del 7/07/2014 pubblicata sulla G.U. n. 30 del 16/07/2014 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell’art. 33 della legge della Regione Piemonte 25 marzo 2013, n. 3, recante «Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) e ad altre disposizioni regionali in materia di urbanistica ed edilizia», nella parte in cui sostituisce l’art. 16-bis, comma 6, della legge della Regione Piemonte 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo); inoltre ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 34 della stessa legge reg. Piemonte n. 3 del 2013, che sostituisce l’art. 17, comma 2, della legge reg. Piemonte n. 56 del 1977, nella parte in cui non prevedeva la partecipazione degli organi del Ministero per i beni e le attività culturali al procedimento di conformazione agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica delle varianti al piano regolatore generale comunale e intercomunale.
[3] Il comma 9 dell'articolo 44 è stato abrogato dalla lettera g del comma 1 dell'articolo 48 della legge regionale 1 del 2017.
[4] Il comma 2 bis dell'articolo 88 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 141 della legge regionale 16 del 2017.
[5] Nel comma 1 dell'articolo 89 le parole "come sostituito dall'articolo 8" sono state sostituite dalle parole "come sostituito dall'articolo 10" ad opera del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 17 del 2013.
[6] Il comma 3 bis dell'articolo 89 è stato inserito dal comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 17 del 2013.
[7] Il comma 4 dell'articolo 89 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 10 del 2024.