Legge regionale n. 4 del 11 aprile 2012  ( Versione vigente )
"Disciplina dei Registri regionali di rilevante interesse sanitario".
(B.U. 19 aprile 2012, n. 16)

La competente Commissione Consiliare in sede legislativa, ai sensi degli articoli 30 e 46 dello Statuto , ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Finalità)
1. 
La Regione Piemonte, al fine di acquisire la conoscenza dei rischi per la salute pubblica derivanti da specifiche patologie e di consentire la programmazione regionale degli interventi sanitari volti alla tutela della collettività dai medesimi rischi, istituisce, nel rispetto di quanto stabilito dall' articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), specifici registri regionali di rilevante interesse sanitario.
Art. 2. 
(Istituzione di registri regionali di patologia)
1. 
Per le finalità di cui all'articolo 1 sono istituiti a livello regionale i seguenti registri di patologia:
a) 
registro tumori;
b) 
registro malformazioni congenite;
c) 
registro sclerosi laterale amiotrofica;
d) 
registro malattie rare;
e) 
registro diabete;
f) 
registro dialisi e trapianto;
g) 
registro mortalità.
2. 
Altri registri regionali di rilevante interesse sanitario possono essere individuati dalla Giunta regionale sentita la Commissione consiliare competente.
Art. 3. 
(Contenuto dei registri regionali di patologia)
1. 
I registri di rilevante interesse sanitario di cui all'articolo 1 raccolgono dati anagrafici e sanitari relativi a persone affette dalle malattie individuate all'articolo 2 a fini di ricerca scientifica in ambito medico, biomedico ed epidemiologico, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
2. 
La Giunta regionale, con proprio regolamento adottato in conformità ai principi di pertinenza, non eccedenza, indispensabilità e necessità di cui agli articoli 3, 11 e 22 del d. lgs. 196/2003 e sulla base del parere espresso dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi degli articoli 20 e 154, comma 1, lettera g) del d. lgs. 196/2003 , definisce:
a) 
le differenti tipologie di dati sensibili;
b) 
le operazioni eseguibili;
c) 
le specifiche finalità perseguite da ciascuno dei registri di cui all'articolo 2;
d) 
i soggetti che possono avere accesso ai registri;
e) 
i dati oggetto di conoscenza nonchè le misure per la custodia e la sicurezza dei dati stessi.
Art. 4. 
(Urgenza)
1. 
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 11 aprile 2012
Roberto Cota