Legge regionale n. 1 del 31 gennaio 2012  ( Versione vigente )
"Sostituzione dell' articolo 23 della legge regionale 23 maggio 2008, n. 12 (Legge finanziaria per l'anno 2008)".
(B.U. 02 febbraio 2012, n. 5)

La competente Commissione Consiliare in sede legislativa, ai sensi degli articoli 30 e 46 dello Statuto , ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
1. 
L' articolo 23 della legge regionale 23 maggio 2008, n. 12 (Legge finanziaria per l'anno 2008), come da ultimo modificato dall' articolo 18 della legge regionale 27 dicembre 2010, n. 25 , è sostituito dal seguente: "
Art. 23.
(Partecipazioni societarie di aziende sanitarie regionali. Programmi di sperimentazione gestionale)
1.
Al fine di migliorare l'efficienza dell'organizzazione e della gestione aziendale, le aziende sanitarie possono partecipare ad organismi di natura societaria, fermo restando quanto previsto dall' articolo 9 bis, comma 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre, n. 421) previa valutazione regionale dell'assetto organizzativo, economico-funzionale e della coerenza con i fini istituzionali dell'azienda.
2.
Le sperimentazioni di nuove modalità gestionali ed organizzative nell'erogazione dei servizi sanitari e socio-sanitari previste dall' articolo 9 bis del d. lgs. 502/1992 sono autorizzate dalla Giunta regionale.
3.
L'autorizzazione di cui al comma 2 è concessa, per un periodo non superiore a cinque anni, su proposta delle aziende sanitarie interessate che motivano analiticamente le ragioni di convenienza economica del progetto gestionale, di miglioramento della qualità dell'assistenza e di coerenza con le linee e gli indirizzi di programmazione sanitaria regionale. Sono inoltre assicurati gli ulteriori elementi di garanzia di cui all' articolo 9 bis, comma 2 del d. lgs. 502/1992 .
4.
L'attivazione della sperimentazione gestionale garantisce il perseguimento dei fini istituzionali delle aziende sanitarie coinvolte e avviene unicamente in seguito ad una procedura di evidenza pubblica per la scelta del socio privato. Gli atti della procedura di evidenza pubblica prevedono dettagliatamente gli elementi che regolano la gestione sperimentale dei servizi e la eventuale successiva trasformazione in gestione ordinaria con precisazione della durata del contratto di società in coerenza con i principi comunitari in tema di concorrenza e trasparenza. Detti elementi sono oggetto di valutazione regionale circa la coerenza con il progetto gestionale autorizzato ai sensi del comma 2.
5.
Il raggiungimento degli obiettivi fissati nel progetto ed il perseguimento dell'equilibrio economico rappresentano condizioni essenziali per il mantenimento in vita delle sperimentazioni autorizzate.
6.
Alla scadenza del quinquennio la Giunta regionale, previa valutazione degli esiti della sperimentazione sotto il profilo della convenienza economica, della qualità dei servizi e della conformità alla programmazione regionale, dispone la chiusura della sperimentazione ovvero la trasformazione della gestione sperimentale dei servizi in gestione ordinaria. La Giunta regionale può altresì autorizzare la proroga della sperimentazione gestionale per il periodo necessario al compimento del piano di attività e del piano finanziario approvati, comunque, per un periodo non superiore a cinque anni.
7.
I programmi di sperimentazione gestionale autorizzati e per i quali sia già scaduto il termine quinquennale sono valutati dalla Giunta regionale al fine dell'adozione dei provvedimenti di cui al comma 6. Per detti programmi, qualora il socio privato non sia stato scelto in conformità al comma 4, la trasformazione della gestione sperimentale dei servizi in gestione ordinaria può essere disposta solo a seguito di una procedura ad evidenza pubblica.
8.
Il provvedimento della Giunta regionale che definisce le condizioni necessarie alla trasformazione della gestione sperimentale dei servizi in gestione ordinaria individua gli elementi di garanzia posti a salvaguardia dell'esercizio delle funzioni di interesse pubblico e stabilisce le condizioni attraverso cui l'azienda sanitaria addiviene alla definizione del rapporto intercorrente con il soggetto privato. In particolare prevede:
a)
il pieno controllo nei processi decisionali da parte del soggetto pubblico;
b)
l' obbligo di ottenere l'accreditamento regionale;
c)
l'obbligo di applicare tariffe non superiori a quelle previste dal tariffario regionale;
d)
la definizione del rapporto contrattuale in coerenza con il fabbisogno e i vincoli definiti a livello regionale;
e)
la disciplina dei rapporti finanziari fra la società e l'azienda sanitaria.
".

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 31 gennaio 2012
Roberto Cota