La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Note:
[1] Il comma 1 dell'articolo 1 è stato abrogato dal comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 28 del 2021.
[2] L'articolo 2 è stato abrogato dal comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 28 del 2021.
[3] L'articolo 3 è stato abrogato dal comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 28 del 2021.
[4] L'articolo 4 è stato abrogato dal comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 28 del 2021.
[5] L'articolo 5 è stato abrogato dal comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 28 del 2021.
[6] L'articolo 6 è stato abrogato dal comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 28 del 2021.
[7] L'articolo 7 è stato abrogato dal comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 28 del 2021.
[8] Il comma 1 dell'articolo 9 è stato abrogato dal comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 28 del 2021.
[9] La lettera b) del comma 2 dell'articolo 10 è stata sostituita dal comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 13 del 2013.
[10] La lettera c) del comma 2 dell'articolo 10 è stata sostituita dal comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 13 del 2013.
[11] L'articolo 11 è stato abrogato dal comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 28 del 2021.