La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Note:
[1] L'articolo 3 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 38 della legge regionale 8 del 2013.
[2] L'articolo 11 è stato sostituito dal comma 2 dell'articolo 38 della legge regionale 8 del 2013.
[3] Nel comma 1 dell'articolo 11 la parola "massimo" è stata sostituita dalle parole "per la stipulazione di un contratto di finanziamento" ad opera del comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 9 del 2015.
[4] Nel comma 2 dell'articolo 11, dopo le parole "pagamento" sono state inserite le parole "della quota capitale e della quota interessi" ad opera del comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 9 del 2019.
[5] L'articolo 19 è stato abrogato dalla lettera e) del comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale 3 del 2014. Il comma 2 dell'art. 15 della l.r. 3/2014 ha disposto l'entrata in vigore dell'abrogazione al 31 /12/2014, il comma 1 dell' art. 2 della l.r 20/2014 ha spostato l'entrata in vigore al 31/12/2015 e il comma 1 dell' art. 32 della l.r. 26/2015 ha spostato ulteriormente l'entrata in vigore al 31/12/2016.
[6] Il comma 2 bis dell'articolo 24 è stato inserito dal comma 3 dell'articolo 38 della legge regionale 8 del 2013.
[7] Il comma 2 ter dell'articolo 24 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 27 della legge regionale 1 del 2015.