La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Note:
[1] L'articolo 3 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 38 della legge regionale 8 del 2013.
[2] L'articolo 11 è stato sostituito dal comma 2 dell'articolo 38 della legge regionale 8 del 2013.
[3] Nel comma 1 dell'articolo 11 la parola "massimo" è stata sostituita dalle parole "per la stipulazione di un contratto di finanziamento" ad opera del comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 9 del 2015.
[4] Il comma 2 bis dell'articolo 24 è stato inserito dal comma 3 dell'articolo 38 della legge regionale 8 del 2013.
[5] Il comma 2 ter dell'articolo 24 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 27 della legge regionale 1 del 2015.