Legge regionale n. 17 del 27 dicembre 2012  ( Versione vigente )
"Istituzione dell'anagrafe delle cariche pubbliche elettive e di Governo della Regione e del Sistema informativo sul finanziamento e sulla trasparenza dell'attività dei gruppi consiliari e disposizioni in materia di società ed enti istituiti, controllati, partecipati e dipendenti da parte della Regione".
(B.U. 27 dicembre 2012, 1° suppl. al n. 52)

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Finalità)
1. 
(...)
[1]
2. 
Al fine di garantire trasparenza ed equità la presente legge disciplina criteri e procedure per le nomine e le designazioni di competenza regionale, nonché i criteri da adottare al fine di rispettare i principi di accessibilità, fruibilità e reperibilità delle informazioni inerenti società e enti istituiti controllati, partecipati e dipendenti da parte della Regione.
Art. 2.[2] 
(...)
Art. 3.[3] 
(...)
Art. 4.[4] 
(...)
Art. 5.[5] 
(...)
Art. 6.[6] 
(...)
Art. 7.[7] 
(...)
Art. 8. 
(Sistema informativo relativo ai dati sul finanziamento dell'attività dei gruppi consiliari)
1. 
Per le finalità di cui all'articolo 1, il Consiglio regionale istituisce un sistema informativo nel quale affluiscono i dati relativi al finanziamento dell'attività dei gruppi consiliari, che sono resi disponibili, per via telematica, al sistema informativo della Corte dei Conti, previa intesa, nonché al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nonché alla Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici di cui all' articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96 (Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali).
2. 
I dati di cui al comma 1 sono altresì pubblicati sul sito istituzionale del Consiglio regionale.
Art. 9. 
(Disposizioni attuative)
1. 
(...)
[8]
2. 
L'Ufficio di Presidenza definisce, altresì, le modalità di pubblicazione dei dati di cui all'articolo 8.
Art. 10. 
(Disposizioni in materia di società ed enti istituiti, controllati, partecipati e dipendenti da parte della Regione)
1. 
La Regione, entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge, ove detenga una quota maggioritaria in società o enti istituiti, controllati, partecipati o dipendenti, pone in essere tutti gli adempimenti necessari affinché i relativi statuti o atti costitutivi siano modificati al fine di assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, prevedendo la pubblicazione sul sito istituzionale del relativo soggetto, in particolare, delle seguenti informazioni:
a) 
gli atti a rilevanza esterna, fermi restando i limiti imposti dalla normativa statale vigente;
b) 
il bilancio di previsione annuale;
c) 
il trattamento economico degli organi di amministrazione, di controllo e della dirigenza;
d) 
l'elenco aggiornato degli incarichi esterni e delle consulenze assegnati con l'indicazione del destinatario, del relativo provvedimento di affidamento e dei corrispettivi, previsti e liquidati;
e) 
l'elenco dei collaudi, delle consulenze e di ogni altro tipo di incarico conferito ai dipendenti;
f) 
i contributi, le sovvenzioni, i crediti, i sussidi e i benefici di natura economica e finanziaria assegnati con la relativa indicazione del soggetto beneficiario;
g) 
l'elenco di tutti gli affidamenti assegnati attraverso procedura diretta o mediante procedura ad evidenza pubblica.
2. 
La Regione, entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge, pone in essere tutti gli adempimenti necessari affinché gli statuti o atti costitutivi dei soggetti di cui al comma 1 prevedano che non possano ricoprire una carica in organi di amministrazione e di controllo, salvo la possibilità di optare:
a) 
coloro che rivestono cariche elettive o di governo, fatto salvo quanto previsto dalla l.r. 39/1995 , nonché incarichi direttivi regionali o nazionali di partito;
b) 
coloro che rivestono più di una carica in organi di amministrazione di società o enti istituiti, controllati, partecipati, dipendenti dalla Regione o controllati dai citati soggetti;
[9]
c) 
coloro che rivestono più di due cariche in organi di controllo di società o enti istituiti, controllati, partecipati, dipendenti dalla Regione o controllati dai citati soggetti.
[10]
3. 
La Giunta regionale, trascorsi i termini di cui ai commi 1e 2, verifica il rispetto di quanto previsto dal presente articolo e, in casi di inadempienza anche parziale, adotta i provvedimenti necessari per garantirne l'applicazione, ivi compresa la sospensione dei trasferimenti e delle erogazioni a qualsiasi titolo, ove previsti.
Art. 11.[11] 
(...)

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 27 dicembre 2012
Roberto Cota

Note: