Legge regionale n. 16 del 27 dicembre 2012  ( Versione vigente )
"Norme di riorganizzazione della Regione Piemonte ai fini della trasparenza e della riduzione di costi".[1]
(B.U. 27 dicembre 2012, 1° suppl. al n. 52)

Sommario:                  

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Capo I. 
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1. 
(Finalità)
1. 
La Regione provvede alla riduzione delle spese di funzionamento e a garantire la trasparenza e la pubblicità dell'attività dei propri organi, anche in attuazione di quanto previsto dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 .
Capo II. 
RIDETERMINAZIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO, DELL'INDENNITÀ DI FINE MANDATO DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO REGIONALE E DELLA GIUNTA REGIONALE E DEI CASI DI ESCLUSIONE DELL'ASSEGNO VITALIZIO
Art. 2. 
(Attuazione dell'articolo 2,comma 1,lettere b), c), d), e), m) e n) del d.l. 174/2012 , convertito dalla l.213/2012 , nonché dell' art. 14, comma 1, lettera d), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 , convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 )
1. 
La Regione, al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettere b), c), d), e) e n) del d.l. 174/2012 , convertito dalla l. 213/2012 , nonché dall' articolo 14, comma 1, lettera d), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 , disciplina:
a) 
la rideterminazione dell'indennità dei membri del Consiglio regionale e della Giunta regionale, con la previsione che la stessa sia commisurata all'effettiva partecipazione ai lavori del Consiglio regionale, nonché il divieto di cumulo di indennità o emolumenti;
b) 
la rideterminazione dell'indennità di fine mandato;
c) 
i casi di esclusione dell'erogazione dell'assegno vitalizio o della quota di assegno vitalizio in caso di condanna in via definitiva per delitti contro la pubblica amministrazione.
2. 
Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall' articolo 2, comma 1, lettera m), del d.l. 174/2012 , convertito dalla l. 213/2012 , è fatto salvo quanto già disposto dall' articolo 4, comma 1, della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 25 (Modifica alle leggi regionali 13 ottobre 1972, n. 10 "Determinazione delle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionali", 3 settembre 2001, n. 24 "Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali" e 31 dicembre 2010, n. 27 "Rideterminazione dell'indennità dei Consiglieri regionali" ), che prevede l'abrogazione dell'assegno vitalizio a decorrere dalla X legislatura.
Art. 3. 
1. 
L' articolo 1 della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10 (Determinazione delle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta Regionali) è sostituito dal seguente: "
Art. 1.
(Trattamento economico dei membri del Consiglio e della Giunta)
1.
Il trattamento economico mensile spettante ai membri del Consiglio regionale e della Giunta regionale si articola in:
a)
indennità di carica;
b)
indennità di funzione;
c)
rimborso spese di esercizio del mandato.
2.
Il trattamento economico di cui al comma 1 ha carattere di onnicomprensività e, per la partecipazione alle commissioni consiliari permanenti e speciali nonché alle giunte, non spettano ulteriori diarie, indennità di presenza e rimborsi spese comunque denominati, ai sensi di quanto previsto dall' articolo 2, comma 1, lettera e) del d.l. 174/2012 , convertito dalla l. 213/2012 .
3.
È fatto divieto di cumulo di indennità o emolumenti secondo quanto previsto dall' articolo 2, comma 1, lettera d) del d.l. 174/2012 , convertito dalla l. 213/2012 .
".
Art. 4. 
(Inserimento dell'articolo 1.1 alla l.r. 10/1972 )
1. 
Dopo l' articolo 1 della l.r. 10/1972 è aggiunto il seguente: "
Art. 1.1
(Indennità di carica)
1.
L'indennità di carica dei membri del Consiglio e della Giunta regionale è fissata nella misura di 6.600,00 euro lordi mensili.
2.
L'indennità di cui al comma 1 è corrisposta in dodici mensilità, con decorrenza dalla prima convocazione del Consiglio regionale dopo la proclamazione degli eletti fino alla cessazione del mandato.
3.
L'indennità di carica di cui al comma 1 spettante al Presidente della Giunta regionale è corrisposta in dodici mensilità, con decorrenza dalla sua proclamazione e fino alla cessazione del suo incarico.
4.
L'indennità di carica spettante agli assessori anche esterni è corrisposta in dodici mensilità, con decorrenza dal decreto di nomina e fino alla cessazione del loro incarico.
".
Art. 5. 
(Inserimento dell'articolo 1.2 alla l.r. 10/1972 )
1. 
Dopo l' articolo 1 della l.r. 10/1972 è aggiunto il seguente: "
Art. 1.2
(Indennità di funzione)
1.
Oltre all'indennità di carica di cui all'articolo 1.1, l'indennità di funzione mensile lorda spettante:
a)
al Presidente della Giunta regionale e al Presidente del Consiglio regionale è determinata in 2.700,00 euro;
b)
al vicepresidente della Giunta regionale, ai vicepresidenti del Consiglio regionale e agli assessori regionali, è determinata in 2.000,00 euro;
c)
ai presidenti dei gruppi consiliari è determinata in 1.600,00 euro;
d)
ai consiglieri segretari dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e ai presidenti delle commissioni consiliari permanenti del Consiglio regionale, della Giunta per le elezioni, le ineleggibilità, le incompatibilità e l'insindacabilità, della Giunta per il Regolamento interno e delle commissioni speciali di cui all' articolo 31 dello Statuto regionale , ove istituite, è determinata in 1.200,00 euro;
e)
ai vicepresidenti delle commissioni consiliari permanenti del Consiglio regionale, della Giunta per il Regolamento interno, delle commissioni speciali di cui all' articolo 31 dello Statuto regionale , ove istituite e ai vicepresidenti e al Consigliere segretario della Giunta per le elezioni, le ineleggibilità, le incompatibilità e l'insindacabilità, è determinata in 800,00 euro.
2.
L'indennità di funzione di cui al comma 1 spettante al Presidente della Giunta regionale è corrisposta in dodici mensilità, con decorrenza dalla sua proclamazione e fino alla cessazione del suo incarico.
3.
Salvo quanto previsto per il Presidente della Giunta regionale, le indennità previste dal comma 1 sono corrisposte in dodici mensilità, con decorrenza dal decreto di nomina o dall'assunzione dell'ufficio o dell'incarico fino alla sua cessazione.
".
Art. 6. 
(Inserimento dell'articolo 1.3 alla l.r. 10/1972 )
1. 
Dopo l' articolo 1 della l.r. 10/1972 è aggiunto il seguente: "
Art. 1.3
(Rimborso spese di esercizio del mandato)
1.
A tutti i membri del Consiglio regionale e della Giunta regionale è riconosciuto un rimborso spese complessivo mensile di esercizio del mandato pari a 4.500,00 euro.
2.
Il rimborso di cui al comma 1 è ridotto di un importo massimo pari a 150,00 euro per ogni mancata presenza alle sedute del Consiglio regionale.
3.
La decurtazione di cui al comma 2 non si applica:
a)
al Presidente del Consiglio regionale ed ai membri della Giunta regionale;
b)
in caso di assenza giustificata dietro presentazione del certificato medico;
c)
quando il soggetto, nella giornata di assenza, è in missione o partecipa a viaggi, delegazioni o attività fuori sede, secondo quanto previsto dal comma 4.
4.
L'Ufficio di Presidenza definisce le modalità di rilevazione e di accertamento delle presenze e delle assenze, nonché la relativa graduazione delle decurtazioni.
".
Art. 7. 
(Inserimento dell'articolo 1.4 alla l.r. 10/1972 )
1. 
Dopo l' articolo 1 della l.r. 10/1972 è aggiunto il seguente: "
Art. 1.4
(Trattenuta sull'indennità di carica)
1.
Sull'indennità di carica di cui all'articolo 1.1 è disposta una trattenuta obbligatoria nella misura pari al 5 per cento ai fini della corresponsione dell'indennità di fine mandato.
2.
La trattenuta di cui al comma 1 è devoluta alle entrate del bilancio del Consiglio regionale ai sensi dell' articolo 42 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte).
".
Art. 8. 
(Modifiche all' articolo 3 della l.r. 10/1972 in materia di missioni)
1. 
Il comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 10/1972 è così sostituito: "
1.
Al Presidente della Giunta regionale, al Presidente del Consiglio regionale, agli assessori regionali, ai componenti dell'Ufficio di Presidenza, ai presidenti delle commissioni consiliari permanenti che si recano fuori dal territorio della Regione per ragioni del loro ufficio spetta il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute nei limiti dei criteri e con le modalità definite dall'Ufficio di Presidenza
".
2. 
Il comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 10/1972 è così sostituito: "
2.
Il rimborso delle spese di viaggio di cui al comma 1 spetta altresì ai consiglieri, nel caso in cui siano stati ad essi affidati dal Consiglio regionale speciali incarichi che comportino trasferte fuori dal territorio della Regione.
".
Art. 9. 
(Modifiche all' articolo 11 della legge regionale 3 settembre 2001, n. 24 in materia di rideterminazione dell'indennità di fine mandato)
1. 
L' articolo 11 della legge regionale 3 settembre 2001, n. 24 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali) è sostituito dal seguente: "
Art. 11.
(Ammontare dell'indennità di fine mandato)
1.
L'ammontare dell'indennità di fine mandato spettante ai membri del Consiglio regionale e della Giunta regionale è fissato nella misura dell'ultima mensilità dell'indennità di carica lorda percepita dal consigliere cessato dal mandato, moltiplicata per ogni anno di effettivo esercizio del mandato, per un periodo complessivo non superiore a dieci anni, anche non consecutivi.
2.
Per gli effetti di cui al comma 1, la frazione di anno di effettivo esercizio in carica non inferiore a sei mesi e un giorno viene computata come anno intero, mentre quella minore non è considerata.
3.
Fermo restando il limite dei dieci anni di cui al comma 1, il consigliere che ha già beneficiato della liquidazione dell'indennità di fine mandato ha diritto, nel caso di riassunzione del mandato e al termine dello stesso, alla corresponsione di una indennità per gli anni del nuovo mandato.
4.
A decorrere dalla prima mensilità successiva al compimento dei dieci anni di mandato, la trattenuta sull'indennità di carica ai fini della corresponsione dell'indennità di fine mandato non è più disposta.
".
Art. 10. 
(Inserimento dell'articolo 5 bis alla l.r. 25/2011 )
1. 
Dopo l' articolo 5 della l.r. 25/2011 è aggiunto il seguente: "
Art. 5 bis.
(Esclusione dall'erogazione del vitalizio a seguito di condanna definitiva per delitti contro la pubblica amministrazione)
1.
Se il titolare dell'assegno vitalizio è condannato in via definitiva per uno dei delitti di cui al Libro II (Dei delitti in particolare), Titolo II (Dei delitti contro la pubblica amministrazione), del codice penale e la condanna comporta anche l'interdizione dai pubblici uffici, ai sensi degli articoli 28 e 29 del codice medesimo, l'erogazione del vitalizio è esclusa, con decorrenza dalla data di passaggio in giudicato della sentenza e per la durata dell'interdizione stessa.
2.
I l titolare dell'assegno vitalizio condannato ai sensi del comma 1 è tenuto a darne comunicazione entro dieci giorni alla competente struttura del Consiglio regionale che può comunque procedere d'ufficio, in ogni momento, alla verifica della sussistenza di eventuali condanne e provvedere al recupero delle somme indebitamente percepite a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna, fatto comunque salvo quanto disposto dall' articolo 178 del codice penale .
3.
In ogni caso, il titolare dell'assegno vitalizio è tenuto ad autocertificare, con cadenza annuale, la sussistenza o meno delle eventuali condanne di cui al comma 1. A tal fine, la competente struttura del Consiglio regionale, entro il 30 marzo di ogni anno, inoltra ai titolari dell'assegno vitalizio la richiesta di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell' articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 444 (Disposizioni regolamentari in materia di documentazione amministrativa), corredata da apposito modulo, fissando contestualmente un termine per la restituzione dello stesso, decorso il quale procede d'ufficio alla sospensione dell'erogazione del vitalizio, con effetto dal primo mese successivo e per il tempo in cui permane l'inadempienza.
4.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei confronti del titolare della quota di assegno di vitalizio di cui all' articolo 8 della l.r. 24/2001 , che versa nelle condizioni di cui al comma 1.
".
Art. 11. 
(Modifiche all' articolo 13 della l.r. 24/2001 )
1. 
Al comma 1 dell'articolo 13 della l.r. 24/2001 le parole "
un acconto
" sono sostituite con "
un'anticipazione
".
2. 
Al comma 2 dell'articolo 13 della l.r. 24/2001 le parole "
dell'acconto
" sono sostituite con "
dell'anticipazione
".
3. 
Al comma 3 dell'articolo 13 della l.r. 24/2001 le parole "
L'acconto
" sono sostituite con "
L'anticipazione
".
4. 
Al comma 4 dell'articolo 13 della l.r. 24/2001 le parole "
di acconto
" sono sostituite con "
di anticipazione
".
Art. 12. 
(Abrogazioni e disposizioni finali relative al Capo II)
1. 
L'articolo 2 e i commi 3, 3 quater, 4 e 5 dell' articolo 3 della l.r. 10/1972 sono abrogati.
2. 
L' articolo 19 della legge regionale 13 febbraio 1995, n. 15 (Disciplina del trattamento di missione), è abrogato.
3. 
4. 
L'articolo 1.4 della l.r. 10/1972 , come introdotto dall'articolo 7 della presente legge, entra in vigore a decorrere dalla X legislatura.
5. 
L' articolo 2 della l.r. 24/2001 e l'articolo 3 della l.r. 25/2011 sono abrogati a decorrere dalla X legislatura. Per i consiglieri in carica fino alla IX legislatura continua ad applicarsi quanto disposto dall' articolo 2 della l.r. 24/2001 .
6. 
In fase di prima applicazione, l'inizio del computo dei dieci anni, ai fini del rispetto del limite di cui all' articolo 11 della l.r. 24/2001 , come modificato dall'articolo 9 della presente legge, decorre dal 1 gennaio 2013. Ai fini dell'anticipazione sull'indennità di fine mandato, il periodo di cui al comma 1 dell'articolo 13 della l.r. 24/2001 decorre dall'inizio della IX legislatura o, per i consiglieri regionali subentrati nel corso della legislatura, dalla data della surrogazione.
7. 
L'indennità di fine mandato di cui all' articolo 11 della l.r. 24/2001 , come modificato dall'articolo 9 della presente legge, relativa al periodo intercorrente tra l'inizio della IX legislatura e il 31 dicembre 2012, è calcolata sulla base dell'indennità di carica in essere al 31 dicembre 2012.
8. 
La previsione di cui all' articolo 5 bis della l.r. 25/2011 , come introdotto dall'articolo 10 della presente legge, si applica a far data dalle sentenze di condanna in via definitiva intervenute successivamente all'entrata in vigore della presente legge.
Capo III. 
GRUPPI CONSILIARI: RIDETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI PER IL FUNZIONAMENTO, DELLE RISORSE FINANZIARIE PER IL PERSONALE E MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE
Art. 13. 
(Attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettere g) e h), del d.l. 174/2012 , convertito dalla l. 213/2012 )
1. 
La Regione, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettere g) e h), del d.l. 174/2012 , convertito dalla l. 213/2012 , disciplina i contributi per il funzionamento dei gruppi consiliari, quali organi del Consiglio regionale ai sensi dell' articolo 21 dello Statuto regionale , e le risorse finanziarie necessarie all'utilizzo del relativo personale.
2. 
La Regione, inoltre, in attuazione, di quanto previsto dell'articolo 1, commi da 9 a 12, del d.l. 174/2012 , convertito dalla l. 213/2012 , disciplina le modalità di predisposizione e presentazione della nota di rendicontazione dei gruppi consiliari.
Art. 14.[2] 
(...)
Art. 15. 
1. 
Il comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale 8 giugno 1981, n. 20 (Assegnazione di personale ai Gruppi consiliari) è sostituito dal seguente:
''4. Ai gruppi consiliari sono assegnate annualmente con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza le risorse finanziarie necessarie all'utilizzo del personale nella misura pari, per ciascun consigliere appartenente al gruppo consiliare compreso il gruppo misto, all'importo corrispondente al costo di un dipendente di categoria D, posizione economica D6. Tale costo è comprensivo del trattamento accessorio nei limiti definiti dalla stessa deliberazione dell'Ufficio di Presidenza e costituisce altresì il limite di riferimento per la spesa relativa al personale dei gruppi consiliari. '' ".

[3]
2. 
Il comma 4 bis dell'articolo 1 della l.r. 20/1981 è sostituito dal seguente: "
4 bis.
La quota di finanziamento corrispondente, ai sensi del comma 4, a ogni consigliere appartenente al gruppo è ridotta del 50 per cento per i consiglieri che rivestono la carica di Presidente della Giunta e del Consiglio regionale, di vicepresidente del Consiglio regionale e di assessore regionale.
".
3. 
Il comma 4 ter dell'articolo 1 della l.r. 20/1981 è sostituito dal seguente: "
4 ter.
La quota di finanziamento corrispondente ai sensi del comma 4 è ridotta del 20 per cento per i Consiglieri appartenenti al gruppo misto.
".
Art. 16. 
(Modifiche all' articolo 3 della l.r. 20/1981 )
1. 
Il comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 20/1981 è sostituito dal seguente: "
1.
Il conferimento di incarico di componente delle segreterie dei gruppi consiliari, con contratto di diritto privato a tempo determinato, a tempo pieno o a tempo parziale, o con contratto di collaborazione coordinata e continuativa a dipendenti della Regione, degli enti strumentali e degli enti dipendenti dalla Regione, determina il loro collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell'incarico.
".
2. 
Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 20/1981 è aggiunto il seguente: "
1 bis.
Il periodo di aspettativa di cui al comma 1:
a)
nel caso di conferimento di incarico con contratto di diritto privato a tempo determinato, è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza nonché dell'anzianità di servizio per tutto il periodo dell'incarico e comporta la conservazione del posto nel ruolo di precedente appartenenza;
b)
nel caso di conferimento di incarico con contratto di diritto privato di collaborazione coordinata e continuativa, è utile ai fini dell'anzianità di servizio per tutto il periodo dell'incarico e comporta la conservazione del posto nel ruolo di precedente appartenenza.
".
3. 
Il comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 20/1981 è sostituito dal seguente: ''2. Fermo restando il limite di spesa di cui all'articolo 1, comma 4, i gruppi possono avvalersi anche di personale esterno all'amministrazione regionale, con contratto di diritto privato a tempo determinato, ivi compreso il contratto di collaborazione coordinata e continuativa, nei limiti massimi del 60 per cento. Tali limiti non si applicano ai gruppi costituiti da un solo consigliere. Il trattamento economico viene stabilito in relazione alle prestazioni richieste.''
[4]
4. 
Il comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 20/1981 è sostituito dal seguente: "
3.
Il personale di cui ai commi 1 e 2 stipula con il presidente del gruppo consiliare o, in caso di gruppo misto con il consigliere di riferimento appartenente al gruppo stesso, contratti di diritto privato, secondo le modalità e le procedure definite con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza. Il rapporto può essere risolto in qualsiasi momento, su iniziativa del presidente del gruppo consiliare di riferimento o del consigliere di riferimento in caso di gruppo misto e, comunque, cessa in caso di scioglimento del gruppo consiliare stesso.
".
Art. 17.[5] 
(Nota di rendicontazione)
1. 
Ogni gruppo consiliare e i componenti, in forma singola o associata, del gruppo misto provvedono autonomamente in base ad apposito regolamento interno e a cura dei propri organi direttivi alla gestione delle risorse per il personale di cui all' articolo 1 della l.r. 20/1981 come modificato dall'articolo 15 della presente legge.
2. 
Entro il 20 febbraio di ogni anno i presidenti dei gruppi consiliari e i componenti, in forma singola o associata, del gruppo misto presentano al Presidente del Consiglio regionale una nota di rendicontazione relativa all'esercizio annuale, predisposta secondo il modello di rendicontazione approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 2012 (Recepimento delle linee guida sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei Consigli regionali, ai sensi dell' articolo 1, comma 9, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 ). La medesima deliberazione definisce altresì le modalità di rendicontazione delle somme assegnate ai sensi dell' articolo 1, comma 4, della l.r. 20/1981 nel caso in cui le stesse siano gestite direttamente dal consiglio regionale.
3. 
Il Presidente del Consiglio regionale trasmette ai sensi dell' articolo 1, comma 10, del d.l. 174/2012 , convertito dalla l. 213/2012 , entro il 1° marzo di ogni anno, le note di rendicontazione dei gruppi consiliari alla competente sezione regionale di controllo della Corte di Conti, che si pronuncia, con deliberazione, sulla regolarità delle stesse. Tale deliberazione è pubblicata a cura al Presidente del Consiglio regionale.
4. 
Le note sono allegate dall'Ufficio di Presidenza alla rendicontazione delle spese del Consiglio regionale prevista dall' articolo 5 della legge 5 dicembre 1973, n. 853 (Autonomia contabile e funzionale dei Consigli regionali delle Regioni a statuto ordinario) e sono, altresì, pubblicate in allegato al rendiconto generale del Consiglio regionale sul proprio sito istituzionale, a seguito dell'approvazione dello stesso.
5. 
In caso di non conformità di una delle note di rendicontazione alle prescrizioni stabilite a norma dell' articolo 1, comma 11, del d.l. 174/2012 , convertito dalla l. 213/2012 , il Presidente del Consiglio regionale trasmette ai gruppi consiliari interessati la comunicazione con la quale la competente sezione regionale della Corte dei Conti ne chiede la regolarizzazione affinché vi provvedano nei termini stabiliti dalla stessa sezione.
6. 
Se il gruppo consiliare non provvede alla trasmissione della nota di rendicontazione o alla sua eventuale regolarizzazione entro i termini stabiliti rispettivamente nei commi 2 e 5, l'Ufficio di Presidenza stabilisce, con deliberazione, l'obbligo di restituire le somme ricevute a carico del bilancio del Consiglio regionale e non rendicontate o regolarizzate.
7. 
L'obbligo di restituzione di cui al comma 6, consegue, altresì, alla deliberazione di non regolarità della nota di rendicontazione da parte della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.
8. 
La nota di rendicontazione è, inoltre, resa da ciascun gruppo consiliare entro quarantacinque giorni dalla data di inizio di ogni nuova legislatura. Tale nota è trasmessa nel rispetto delle disposizioni del presente articolo. In caso di mancata ricostituzione del gruppo consiliare interessato, la nota di rendicontazione è predisposta dal presidente del gruppo consiliare uscente. Con propria deliberazione l'Ufficio di Presidenza disciplina, altresì, le modalità di restituzione del saldo contabile di cassa da utilizzare per la chiusura di eventuali partite debitorie derivanti dalla gestione dei gruppi nella precedente legislatura.
Art. 18. 
(Norma finale)
1. 
In fase di prima applicazione e fino alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri relativo ai dati del censimento ufficiale anno 2011 dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), la popolazione residente in Piemonte, ai fini del calcolo di cui all' articolo 3, comma 2 della l.r. 12/1972 , come modificato dall'articolo 14 della presente legge, è determinata sulla base dei dati provvisori dell'ISTAT disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 19. 
(Norma transitoria in materia di personale)
1. 
Le spese relative al personale dei gruppi consiliari, per la IX legislatura, non possono eccedere l'importo complessivo dei contratti in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del d.l. 174/2012 , convertito dalla l. 213/2012 , e non possono subire alcun incremento. Sono, pertanto, fatti salvi i contratti in essere a tale data.
2. 
Ai fini di quanto disposto dal comma 1, le risorse annue necessarie all'utilizzo del personale di ciascun gruppo consiliare sono rideterminate nell'importo corrispondente al costo annuo dei contratti che ciascun gruppo ha in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del d.l. 174/2012 , convertito dalla l. 213/2012 .
3. 
In caso di variazione della composizione del gruppo consiliare e ai fini della rideterminazione delle risorse, il valore di cui al comma 2 è rapportato al numero dei consiglieri del gruppo prima della variazione e conseguentemente riattribuito.
Art. 20. 
(Norma transitoria in materia di rendicontazione delle spese)
1. 
Limitatamente alla rendicontazione delle spese relative al contributo per il funzionamento dei gruppi consiliari per l'esercizio annuale 2012, trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5.
2. 
Ogni gruppo provvede autonomamente in base all'apposito regolamento interno e a cura dei propri organi direttivi alle spese inerenti il proprio funzionamento.
3. 
Entro il 28 febbraio 2013, i presidenti dei gruppi consiliari e i componenti, in forma singola o associata, del gruppo misto presentano all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale una nota riepilogativa circa l'utilizzo dei fondi loro erogati nel 2012, articolata per categorie e per voci.
4. 
La nota riepilogativa è pubblicata in allegato al rendiconto generale del Consiglio regionale sul proprio sito istituzionale, a seguito dell'approvazione dello stesso.
5. 
Il mancato adempimento delle prescrizioni di cui al presente articolo comporta la sospensione della corresponsione dei contributi destinati al funzionamento dei gruppi consiliari.
5 bis. 
Quanto previsto dal comma 5 non si applica ai gruppi consiliari che non possono predisporre la nota riepilogativa in quanto i necessari documenti contabili non sono nella disponibilità del Presidente del gruppo consiliare o dei consiglieri regionali appartenenti al gruppo stesso per ragioni indipendenti dalla loro volontà.
[6]
Art. 21. 
(Abrogazioni relative al Capo III)
1. 
2. 
L'articolo 2, i commi 4 e 5 dell'articolo 3 e gli articoli 4, 6, 7, 8, 9 e 11 della l.r. 20/1981 sono abrogati.
3. 
Il comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 29 agosto 2000, n. 50 (Modifiche alla legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10 " Determinazione delle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionale ", legge regionale 10 novembre 1972, n. 12 " Funzionamento dei Gruppi consiliari ", legge regionale 8 giugno 1981, n. 20 " Assegnazione di personale ai Gruppi consiliari ", legge regionale 22 febbraio 1993, n. 7 " Sostituzione dell' articolo 9 della L.R. 8 settembre 1986, n. 42 ", legge regionale 20 febbraio 1979, n. 6 e successive modifiche e integrazioni), è abrogato.
Capo IV. 
Art. 22. 
(Attuazione dell' articolo 2, comma 1, lettera i) del d.l. 174/2012 , convertito dalla l. 213/2012 )
1. 
In attuazione dell' articolo 2, comma 1, lettera i), del d.l. 174/2012 , convertito dalla l. 213/2012 , e fermo restando quanto già disposto dall' articolo 1 della legge regionale 31 dicembre 2010, n. 26 (Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2011 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2011-2013) relativamente all'adeguamento volontario della Regione Piemonte alle regole di cui all' articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 , la Regione prosegue nel percorso di applicazione delle regole di cui all' articolo 9, comma 28 del d.l. 78/2010 , come convertito, all'articolo 22, commi da 2 a 4, all'articolo 23 bis, commi 5 bis e 5 ter e all' articolo 23 ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 , nonché all'articolo 3, commi 4, 5, 6 e 9, all'articolo 4, all'articolo 5, comma 6, e all' articolo 9, comma 1 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 , attraverso i necessari provvedimenti normativi e amministrativi per gli ambiti di rispettiva competenza del Consiglio regionale e della Giunta regionale.
2. 
Le valutazioni tecniche di cui al d.l. 95/2012 , convertito dalla l. 135/2012 , attribuite all'Agenzia del Demanio, sono svolte dagli uffici tecnici della Giunta regionale e del Consiglio regionale per gli ambiti di rispettiva competenza.
3. 
Ai sensi dell' articolo 3, comma 5 del d.l. 95/2012 , convertito dalla l. 135/2012 , l'eventuale prosecuzione nell'utilizzo degli immobili già condotti in locazione per i quali la proprietà abbia esercitato il diritto di recesso alla scadenza, come previsto dal secondo periodo dell'articolo 3, comma 4 del d.l. 95/2012 , nonché, la sottoscrizione di nuovi contratti di locazione passiva, ai sensi dell' articolo 3, comma 5 del d.l. 95/2012 , aventi ad oggetto immobili ad uso istituzionale di proprietà di terzi sono autorizzate con deliberazione di Giunta regionale e dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale per le parti di rispettiva competenza.
4. 
La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale definiscono altresì il procedimento per le autorizzazioni di cui al comma 3, ivi comprese le verifiche di congruità dei canoni, sulla base dei principi di cui all'articolo 3, comma 4, lettere a) e b) e comma 6 del d.l. 95/2012 , e all' articolo 9, comma 2 della l.r. 4 maggio 2012, n. 5 .
Capo V. 
ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE
Art. 23. 
(Entrata in vigore)
1. 
Le disposizioni della presente legge entrano in vigore il 1 gennaio 2013, fermo restando quanto disposto dall'articolo 12 e salvo quanto previsto dai commi 2 e 3.
2. 
L'articolo 15 entra in vigore a decorrere dalla X legislatura.
3. 
Il comma 3 dell'articolo 16 entra in vigore a decorrere dalla X legislatura.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 27 dicembre 2012
Roberto Cota

Allegato A 
(...)[7]

Note:

[1] Le modifiche contenute nella l.r. 4/2014 entrano in vigore con l'inizio della X Legislatura il 30/06/2014

[2] L'articolo 14 è stato abrogato dal comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 4 del 2014.

[3] Il comma 1 dell'articolo 15 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 4 del 2014.

[4] Il comma 3 dell'articolo 16 è stato sostituito dal comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 4 del 2014.

[5] L'articolo 17 è stato sostituito dal comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 4 del 2014.

[6] Il comma 5 bis dell'articolo 20 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 37 della legge regionale 8 del 2013.

[7] Allegato superato dall' allegato A della legge regionale 2017 n. 16 e dagli allegati A e B della Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 270/2017.