GRUPPI CONSILIARI: RIDETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI PER IL FUNZIONAMENTO, DELLE RISORSE FINANZIARIE PER IL PERSONALE E MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE
(Nota di rendicontazione)
1.
Ogni gruppo consiliare e i componenti, in forma singola o associata, del gruppo misto provvedono autonomamente in base ad apposito regolamento interno e a cura dei propri organi direttivi alla gestione delle risorse per il personale di cui all' articolo 1 della l.r. 20/1981 come modificato dall'articolo 15 della presente legge.
2.
Entro il 20 febbraio di ogni anno i presidenti dei gruppi consiliari e i componenti, in forma singola o associata, del gruppo misto presentano al Presidente del Consiglio regionale una nota di rendicontazione relativa all'esercizio annuale, predisposta secondo il modello di rendicontazione approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 2012 (Recepimento delle linee guida sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei Consigli regionali, ai sensi dell' articolo 1, comma 9, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 ). La medesima deliberazione definisce altresì le modalità di rendicontazione delle somme assegnate ai sensi dell' articolo 1, comma 4, della l.r. 20/1981 nel caso in cui le stesse siano gestite direttamente dal consiglio regionale.
3.
Il Presidente del Consiglio regionale trasmette ai sensi dell' articolo 1, comma 10, del d.l. 174/2012 , convertito dalla l. 213/2012 , entro il 1° marzo di ogni anno, le note di rendicontazione dei gruppi consiliari alla competente sezione regionale di controllo della Corte di Conti, che si pronuncia, con deliberazione, sulla regolarità delle stesse. Tale deliberazione è pubblicata a cura al Presidente del Consiglio regionale.
4.
Le note sono allegate dall'Ufficio di Presidenza alla rendicontazione delle spese del Consiglio regionale prevista dall' articolo 5 della legge 5 dicembre 1973, n. 853 (Autonomia contabile e funzionale dei Consigli regionali delle Regioni a statuto ordinario) e sono, altresì, pubblicate in allegato al rendiconto generale del Consiglio regionale sul proprio sito istituzionale, a seguito dell'approvazione dello stesso.
5.
In caso di non conformità di una delle note di rendicontazione alle prescrizioni stabilite a norma dell' articolo 1, comma 11, del d.l. 174/2012 , convertito dalla l. 213/2012 , il Presidente del Consiglio regionale trasmette ai gruppi consiliari interessati la comunicazione con la quale la competente sezione regionale della Corte dei Conti ne chiede la regolarizzazione affinché vi provvedano nei termini stabiliti dalla stessa sezione.
6.
Se il gruppo consiliare non provvede alla trasmissione della nota di rendicontazione o alla sua eventuale regolarizzazione entro i termini stabiliti rispettivamente nei commi 2 e 5, l'Ufficio di Presidenza stabilisce, con deliberazione, l'obbligo di restituire le somme ricevute a carico del bilancio del Consiglio regionale e non rendicontate o regolarizzate.
7.
L'obbligo di restituzione di cui al comma 6, consegue, altresì, alla deliberazione di non regolarità della nota di rendicontazione da parte della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.
8.
La nota di rendicontazione è, inoltre, resa da ciascun gruppo consiliare entro quarantacinque giorni dalla data di inizio di ogni nuova legislatura. Tale nota è trasmessa nel rispetto delle disposizioni del presente articolo. In caso di mancata ricostituzione del gruppo consiliare interessato, la nota di rendicontazione è predisposta dal presidente del gruppo consiliare uscente. Con propria deliberazione l'Ufficio di Presidenza disciplina, altresì, le modalità di restituzione del saldo contabile di cassa da utilizzare per la chiusura di eventuali partite debitorie derivanti dalla gestione dei gruppi nella precedente legislatura.
Art. 20.
(Norma transitoria in materia di rendicontazione delle spese)
1.
Limitatamente alla rendicontazione delle spese relative al contributo per il funzionamento dei gruppi consiliari per l'esercizio annuale 2012, trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5.
2.
Ogni gruppo provvede autonomamente in base all'apposito regolamento interno e a cura dei propri organi direttivi alle spese inerenti il proprio funzionamento.
3.
Entro il 28 febbraio 2013, i presidenti dei gruppi consiliari e i componenti, in forma singola o associata, del gruppo misto presentano all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale una nota riepilogativa circa l'utilizzo dei fondi loro erogati nel 2012, articolata per categorie e per voci.
4.
La nota riepilogativa è pubblicata in allegato al rendiconto generale del Consiglio regionale sul proprio sito istituzionale, a seguito dell'approvazione dello stesso.
5.
Il mancato adempimento delle prescrizioni di cui al presente articolo comporta la sospensione della corresponsione dei contributi destinati al funzionamento dei gruppi consiliari.
5 bis.
Quanto previsto dal comma 5 non si applica ai gruppi consiliari che non possono predisporre la nota riepilogativa in quanto i necessari documenti contabili non sono nella disponibilità del Presidente del gruppo consiliare o dei consiglieri regionali appartenenti al gruppo stesso per ragioni indipendenti dalla loro volontà.
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