Legge regionale n. 14 del 18 dicembre 2012  ( Versione vigente )
"Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 settembre 2012 n. 11 (Disposizioni organiche in materia di enti locali). Modifiche alla legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 (Testo unico delle leggi sulla montagna)".
(B.U. 20 dicembre 2012, n. 51)

La competente Commissione Consiliare in sede legislativa, ai sensi degli articoli 30 e 46 dello Statuto , ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Modifiche all' articolo 12 della l.r. 11/2012 )
1. 
Dopo il comma 11 dell'articolo 12 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 11 (Disposizioni organiche in materia di enti locali) è aggiunto, infine, il seguente: "
11 bis.
Le forme associative createsi a conclusione del procedimento di cui al presente articolo, nella fase di prima costituzione, e comunque non oltre il termine perentorio del 31 marzo 2013, si avvalgono delle strutture della comunità montana al fine di garantire la prosecuzione delle funzioni e dei servizi.
".
Art. 2. 
(Modifiche all' articolo 15 della l.r. 11/2012 )
1. 
Al comma 5 dell'articolo 15 della l.r. 11/2012 , la parola "
novanta
" è sostituita dalla parola "
sessanta
".
2. 
Al comma 9 dell'articolo 15 della l.r. 11/2012 , la parola "
centottanta
" è sostituita dalla parola "
novanta
".
Art. 3. 
(Modifiche all' articolo 18 della l.r. 11/2012 )
1. 
Alla rubrica dell' articolo 18 della l.r. 11/2012 , la parola: "
preesistenti
" è abrogata.
2. 
Al comma 3 dell'articolo 18 della l.r. 11/2012 , la parola: "
preesistenti
" è abrogata.
3. 
Al comma 6 dell'articolo 18 della l.r. 11/2012 , la parola: "
preesistenti
" è abrogata.
4. 
Al comma 7 dell'articolo 18 della l.r. 11/2012 , la parola: "
preesistenti
" è abrogata.
5. 
Al comma 8 dell'articolo 18 della l.r. 11/2012 , la parola: "
preesistenti
" è abrogata.
6. 
Al comma 9 dell'articolo 18 della l.r. 11/2012 , la parola: "
soppresse
" è abrogata.
7. 
Al comma 10 dell'articolo 18 della l.r. 11/2012 , la parola: "
soppresse
" è abrogata.
Art. 4. 
(Modifiche al capo IX della l.r. 11/2012 )
1. 
Alla rubrica del capo IX della l.r. 11/2012 , dopo le parole "
Disposizioni finali
", sono inserite le seguenti: "
e transitorie
".
Art. 5. 
(Modifiche all' articolo 21 della l.r. 11/2012 )
1. 
Alla rubrica dell' articolo 21 della l.r. 11/2012 , dopo le parole "
Disposizioni finali
", sono inserite le seguenti "
e transitorie
".
2. 
Dopo il comma 2 dell'articolo 21 della l.r. 11/2012 , è aggiunto il seguente: "
2 bis.
Nelle more del procedimento di cui all'articolo 12 nonché durante la fase di liquidazione delle attuali comunità montane, e comunque non oltre il termine perentorio 31 marzo 2013, il rispetto dell'obbligo di gestione associata delle funzioni fondamentali dei comuni di cui all' articolo 14, comma 28 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 , può essere garantito anche attraverso la gestione delle suddette funzioni da parte delle comunità montane.
".
Art. 6.[1] 
(...)
Art. 7. 
(Dichiarazione d'urgenza)
1. 
La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell' articolo 47 dello Statuto , ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 18 dicembre 2012
p. Roberto Cota Il Vice Presidente Ugo Cavallera

Note:

[1] L'articolo 6 è stato abrogato dalla lettera d) del comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale 3 del 2014. Il comma 2 dell'art. 15 della l.r. 3/2014 ha disposto l'entrata in vigore dell'abrogazione al 31 /12/2014, il comma 1 dell' art. 2 della l.r 20/2014 ha spostato l'entrata in vigore al 31/12/2015 e il comma 1 dell' art. 32 della l.r. 26/2015 ha spostato ulteriormente l'entrata in vigore al 31/12/2016.