La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Note:
[1] Nel comma 5 dell'articolo 1 le parole "nel rispetto delle disposizioni di cui all' articolo 9, comma 1 bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini) convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 135 " sono state soppresse ad opera del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 16 del 2016.
[2] Nel comma 2 dell'articolo 3 le parole "nel rispetto delle disposizioni di cui all' articolo 9, comma 1 bis del d.l. 95/2012 , convertito con modificazioni nella legge 135/2012 " sono state soppresse ad opera del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 16 del 2016.
[3] La lettera g bis) del comma 5 dell'articolo 4 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 33 della legge regionale 14 del 2019.
[4] Nella lettera b) del comma 1 dell'articolo 7 dopo le parole "formulazione delle proposte" sono aggiunte le seguenti ", con un margine di tolleranza del 10 per cento" ad opera del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 31 del 2023.
[5] La lettera b bis) del comma 1 dell'articolo 7 è stata inserita dal comma 1 dell'articolo 119 della legge regionale 3 del 2023.
[6] Nel comma 3 dell'articolo 7 dopo le parole "possono essere conseguiti" sono state aggiunte le parole "oltre che attraverso i consorzi socio assistenziali tra i comuni di cui all'articolo 3, comma 2," ad opera del comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 16 del 2016.
[7] Il comma 4 dell'articolo 7 è stato abrogato dal comma 2 dell'articolo 119 della legge regionale 3 del 2023.
[8] Nella rubrica del Capo VI le parole "e incorporazione" sono state aggiunte ad opera del comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 26 del 2015.
[9] Nell'articolo 11 dopo la parola "fusione" sono state aggiunte le parole "e incorporazione" ad opera del comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale 26 del 2015.
[10] Nel comma 1 dell'articolo 11 dopo le parole "La fusione" sono state aggiunte le parole "e l'incorporazione" ad opera del comma 3 dell'articolo 16 della legge regionale 26 del 2015.
[11] Nel comma 2 dell'articolo 11 dopo le parole "alla fusione" sono state aggiunte le parole "o alla incorporazione" ad opera del comma 4 dell'articolo 16 della legge regionale 26 del 2015.
[12] Nel comma 3 dell'articolo 11 dopo le parole "mediante fusione" sono state aggiunte le parole "o mediante incorporazione" ad opera del comma 5 dell'articolo 16 della legge regionale 26 del 2015.
[13] Nel comma 4 dell'articolo 11 dopo le parole "sono assegnati" sono state aggiunte le parole "per almeno un quinquennio" ad opera del comma 1 dell'articolo 26 della legge regionale 6 del 2016.
[14] Il comma 5 dell'articolo 11 è stato abrogato dal comma 2 dell'articolo 26 della legge regionale 6 del 2016.
[15] Il comma 9 dell'articolo 12 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 47 della legge regionale 3 del 2015.
[16] Nel comma 10 dell'articolo 12 dopo le parole "Nei casi di cui ai commi 5 e 6 le unioni montane di comuni" sono state sostituite dalle parole " e i comuni non inclusi in unioni" ad opera del comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 3 del 2014.
[17] Il comma 11 bis dell'articolo 12 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 14 del 2012.
[18] L'articolo 13 è stato abrogato dalla lettera g) del comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 3 del 2014.
[19] Nel comma 3 dell'articolo 14 le parole "automaticamente dalla data di istituzione dell'unione montana di comuni" sono state sostituite dalle parole "dalla data individuata dal decreto di cui all'articolo 12, comma 9" ad opera del comma 2 dell'articolo 47 della legge regionale 3 del 2015.
[20] Nel comma 5 dell'articolo 15 la parola "novanta" è stata sostituita dalla parola "sessanta" ad opera del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 14 del 2012.
[21] Nel comma 9 dell'articolo 15 dopo le parole "qualora la procedura di liquidazione non sia conclusa" sono state aggiunte le parole "e comunque non oltre il 31 dicembre 2016 anche per il caso dei commissari per i quali la Giunta regionale non abbia approvato il provvedimento di cui al comma 6" ad opera dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 19 del 2016.
[22] L'articolo 17 è stato abrogato dalla lettera g) del comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 3 del 2014.
[23] Nell'articolo 18 la parola "preesistenti" è stata abrogata ad opera del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 14 del 2012.
[24] Nel comma 3 dell'articolo 18 le parole "o di enti pubblici non economici" sono state soppresse ad opera del comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 18 del 2012.
[25] Nel comma 6 dell'articolo 18 la parola "preesistenti" è stata abrogata ad opera d2l comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 14 del 2012.
[26] Nel comma 7 dell'articolo 18 la parola "preesistenti" è stata abrogata ad opera del comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale 14 del 2012.
[27] Nel comma 8 dell'articolo 18 la parola "preesistenti" è stata abrogata ad opera del comma 5 dell'articolo 3 della legge regionale 14 del 2012.
[28] Nel comma 9 dell'articolo 18 la parola "soppresse" è stata abrogata ad opera del comma 6 dell'articolo 3 della legge regionale 14 del 2012.
[29] Nel comma 10 dell'articolo 18 la parola "soppresse" è stata abrogata ad opera del comma 7 dell'articolo 3 della legge regionale 14 del 2012.
[30] L'articolo 19 è stato abrogato dalla lettera c) del comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale 3 del 2014. Il comma 2 dell'art. 15 della l.r. 3/2014 ha disposto l'entrata in vigore dell'abrogazione al 31 /12/2014, il comma 1 dell' art. 2 della l.r 20/2014 ha spostato l'entrata in vigore al 31/12/2015 e il comma 1 dell' art. 32 della l.r. 26/2015 ha spostato ulteriormente l'entrata in vigore al 31/12/2016.
[31] L'articolo 20 è stato abrogato dalla lettera c) del comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale 3 del 2014. Il comma 2 dell'art. 15 della l.r. 3/2014 ha disposto l'entrata in vigore dell'abrogazione al 31 /12/2014, il comma 1 dell' art. 2 della l.r 20/2014 ha spostato l'entrata in vigore al 31/12/2015 e il comma 1 dell' art. 32 della l.r. 26/2015 ha spostato ulteriormente l'entrata in vigore al 31/12/2016.
[32] Nel Capo IX dopo le parole "Disposizioni finali" sono state aggiunte le parole "e transitorie" ad opera del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 14 del 2012.
[33] Nell'articolo 21 dopo le parole "Disposizioni finali" sono state aggiunte le parole " transitorie" ad opera del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 14 del 2012.
[34] Il comma 2 bis dell'articolo 21 è stato inserito dal comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 14 del 2012.
[35] Nel comma 2 ter dell'articolo 21 le parole "dodici mesi" sono state sostituite dalle parole "trenta mesi" ad opera del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 31 del 2023.
[36] La lettera b) del comma 2 dell'articolo 22 è stata abrogata dalla lettera c) del comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale 3 del 2014. Il comma 2 dell'art. 15 della l.r. 3/2014 ha disposto l'entrata in vigore dell'abrogazione al 31 /12/2014, il comma 1 dell' art. 2 della l.r 20/2014 ha spostato l'entrata in vigore al 31/12/2015 e il comma 1 dell' art. 32 della l.r. 26/2015 ha spostato ulteriormente l'entrata in vigore al 31/12/2016.
[37] La lettera g) del comma 2 dell'articolo 22 è stata abrogata dalla lettera c) del comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale 3 del 2014. Il comma 2 dell'art. 15 della l.r. 3/2014 ha disposto l'entrata in vigore dell'abrogazione al 31 /12/2014, il comma 1 dell' art. 2 della l.r 20/2014 ha spostato l'entrata in vigore al 31/12/2015 e il comma 1 dell' art. 32 della l.r. 26/2015 ha spostato ulteriormente l'entrata in vigore al 31/12/2016.