Legge regionale n. 11 del 28 settembre 2012  ( Versione vigente )
"Disposizioni organiche in materia di enti locali".
(B.U. 28 settembre 2012, 2° suppl. al n. 39)

Sommario:                  

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Capo I. 
NORME GENERALI
Art. 1. 
(Principi generali)
1. 
La Regione, ai fini di semplificazione amministrativa e contenimento della spesa pubblica, persegue l'obiettivo di procedere al riassetto dei livelli di governo del sistema delle autonomie locali del Piemonte.
2. 
La Regione, ente di legislazione, pianificazione e programmazione, individua negli enti territoriali costituzionali i destinatari delle funzioni che non necessitano di unitario esercizio a livello regionale.
3. 
La Regione, nel rispetto dei principi costituzionali di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, valorizza il ruolo del comune come primo destinatario delle funzioni e primo referente nell'erogazione dei servizi amministrativi ai cittadini, e della provincia come ente di gestione delle funzioni di area vasta.
4. 
La Regione dispone il riassetto dell'associazionismo intercomunale tenendo conto delle specificità dei territori montani e collinari.
5. 
La Regione disciplina la gestione associata della funzione socio assistenziale anche riconoscendo l'esperienza dei consorzi tra comuni, in coerenza con quanto previsto all' articolo 9 della legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento), nel rispetto delle disposizioni di cui all' articolo 9, comma 1 bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini) convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 135 .
6. 
Nell'ottica di tale valorizzazione la Regione utilizza la regolamentazione della gestione associata e del superamento delle attuali comunità montane quale fase di avvio del procedimento di riassetto dei livelli di governo. A tale scopo la Regione sottopone a rivisitazione critica le esperienze associative esistenti, al fine di rendere più efficiente ed efficace il sistema delle autonomie locali del Piemonte.
Art. 2. 
(Ambito di applicazione)
1. 
La Regione disciplina le misure di riorganizzazione dell'esercizio delle funzioni e dei servizi di competenza comunale, al fine di ottemperare alle previsioni stabilite dalle normative statali vigenti in materia di gestione associata obbligatoria delle funzioni e dei servizi comunali con l'obiettivo di incrementare la qualità delle prestazioni riducendo complessivamente gli oneri organizzativi e finanziari.
2. 
In attuazione dei principi indicati al comma 1 la presente legge individua:
a) 
nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto della Costituzione la dimensione territoriale ottimale ed omogenea per area geografica per lo svolgimento in forma associata delle funzioni fondamentali;
b) 
il limite demografico minimo per lo svolgimento in forma associata delle funzioni amministrative e dei servizi pubblici;
c) 
le forme di esercizio associato di funzioni e di servizi comunali;
d) 
i requisiti di aggregazione e le procedure di individuazione degli ambiti territoriali ottimali;
e) 
le forme di incentivazione alle forme associative;
f) 
le modalità e le forme di incentivazione alle fusioni di comuni;
g) 
la trasformazione delle comunità montane in unioni montane di comuni;
h) 
il procedimento di estinzione delle comunità montane;
i) 
le norme relative al personale delle comunità montane.
Capo II. 
ESERCIZIO ASSOCIATO DI FUNZIONI E SERVIZI
Art. 3. 
(Esercizio associato di funzioni e di servizi)
1. 
I comuni obbligati all'esercizio associato in base alla normativa statale vigente svolgono le funzioni ed i servizi mediante unioni di comuni o convenzioni.
2. 
Nel rispetto delle disposizioni di cui all' articolo 9, comma 1 bis, del decreto legge 95/2012 , convertito con modificazioni nella legge 135/2012 , le funzioni ed i servizi in materia socio assistenziale possono essere gestite mediante consorzi tra comuni.
3. 
Fermo restando quanto stabilito in materia di gestione associata obbligatoria, i comuni possono esercitare in forma associata le funzioni già conferite dalla Regione nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto della Costituzione.
4. 
Le leggi regionali di conferimento di funzioni ai comuni dispongono i casi di obbligo di gestione associata delle stesse.
Capo III. 
FORME DI ESERCIZIO ASSOCIATO DI FUNZIONI E DI SERVIZI
Art. 4. 
(Unione di comuni)
1. 
L'esercizio associato delle funzioni e dei servizi può essere svolto dai comuni attraverso unione di comuni, successivamente denominata unione, costituita secondo le modalità di seguito previste.
2. 
L'unione è ente locale dotato di personalità giuridica di diritto pubblico.
3. 
L'unione ha durata determinata dallo statuto per un periodo non inferiore a dieci anni.
4. 
L'unione è dotata di potestà statutaria e regolamentare.
5. 
Lo statuto dell'unione è redatto sulla base di quanto previsto all' articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e prevede le modalità di coinvolgimento dei comuni associati e delle comunità locali, promuovendone la piena partecipazione alla formazione delle decisioni e alla valutazione dei risultati conseguiti. Lo statuto :
a) 
individua la sede;
b) 
individua le funzioni e i servizi svolti e le corrispondenti risorse umane, patrimoniali e finanziarie;
c) 
prevede che il trasferimento delle funzioni in capo all'unione garantisca il trasferimento delle risorse umane e strumentali necessarie allo svolgimento delle stesse garantendo i livelli occupazionali;
d) 
determina gli organi di governo, le loro competenze, le modalità per la loro costituzione e funzionamento, garantendo la rappresentatività di tutti i comuni aderenti;
e) 
prevede che il consiglio sia composto garantendo la presenza di un rappresentante per ogni comune aderente;
f) 
prevede che il numero dei componenti dell'organo esecutivo non superi il numero dei componenti previsto per l'organo esecutivo dei comuni con popolazione pari a quella complessiva dell'unione;
g) 
disciplina i casi e le modalità di scioglimento dell'unione e di recesso da parte dei comuni partecipanti ed i conseguenti adempimenti, in modo da garantire la continuità dello svolgimento delle funzioni e la salvaguardia dei rapporti di lavoro del personale che presta servizio a qualsiasi titolo presso l'ente;
6. 
Ogni comune può far parte di una sola unione di comuni. Le unioni di comuni possono stipulare apposite convenzioni tra loro o con singoli comuni.
Art. 5. 
(Convenzione)
1. 
L'esercizio associato delle funzioni e dei servizi può essere svolto dai comuni anche attraverso la stipulazione di una convenzione, nel rispetto dei requisiti di aggregazione di cui all'articolo 7.
2. 
I comuni appartenenti ad un'unione in base all'articolo 4 possono gestire alcune delle funzioni fondamentali attraverso lo strumento della convenzione se l'esercizio avviene all'interno dello stesso ambito territoriale, con la possibilità di estensione dello stesso agli ambiti territoriali confinanti.
3. 
La convenzione, fermo restando il rispetto dei principi stabiliti dall'ordinamento statale, prevede:
a) 
il fine e la durata, che non può essere inferiore a tre anni;
b) 
le funzioni ed i servizi oggetto dell'esercizio associato nonché le modalità di svolgimento delle stesse;
c) 
le modalità di consultazione degli enti contraenti;
d) 
i rapporti finanziari tra gli enti contraenti;
e) 
la costituzione di uffici comuni o la delega di funzioni a favore di uno dei comuni partecipanti e la relativa previsione delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per l'attività;
f) 
gli obblighi e le garanzie degli enti contraenti;
g) 
i casi di recesso e le conseguenti obbligazioni cui resta vincolato l'ente recedente.
Capo IV. 
AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI E LIMITI MINIMI DEMOGRAFICI
Art. 6. 
(Aree territoriali omogenee)
1. 
La Regione, ai fini dell'esercizio associato delle funzioni comunali, nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto della Costituzione, individua le seguenti aree territoriali omogenee, alle quali appartengono i comuni del Piemonte:
a) 
area montana;
b) 
area collinare;
c) 
area di pianura.
2. 
Ai soli fini dell'individuazione delle aree territoriali omogenee per la gestione associata, i comuni sono classificati come montani, collinari o di pianura sulla base della ripartizione del territorio in zone omogenee di montagna, collina e pianura di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 826-6658 del 12 maggio 1988 (Classificazione e ripartizione del territorio regionale fra montagna, collina e pianura), fermo restando che vanno considerati come appartenenti all'area montana tutti i comuni ricompresi nelle comunità montane.
3. 
La classificazione di cui al comma 2 è efficace fino ad una nuova classificazione realizzata con deliberazione del Consiglio regionale, sentito il Consiglio delle Autonomie Locali (CAL).
Art. 7. 
(Requisiti di aggregazione)
1. 
I comuni formulano le proposte di aggregazione di cui al comma 1 dell'articolo 3 nel complessivo rispetto dei criteri di seguito indicati:
a) 
appartenenza alla medesima area territoriale omogenea;
b) 
rispetto dei limiti demografici minimi di seguito indicati, dedotti dai dati dell'Istituto nazionale di Statistica (ISTAT) relativi al penultimo anno precedente a quello di formulazione delle proposte:
1) 
area montana: tremila abitanti;
2) 
area collinare: tremila abitanti;
3) 
area di pianura: cinquemila abitanti.
2. 
Il limite demografico minimo per l'esercizio in forma associata della funzione sociale, fermo restando il rispetto degli obiettivi del Piano socio-sanitario, è di quarantamila abitanti.
3. 
I livelli demografici minimi di cui al comma 2 possono essere conseguiti anche attraverso la stipula di apposita convenzione di forme associative di minori dimensioni.
4. 
La Regione concede deroghe ai criteri di cui ai commi 1 e 2, con le modalità di cui all'articolo 8, su richiesta motivata dei comuni proponenti.
5. 
La proposta di aggregazione costituita da comuni appartenenti a diverse aree territoriali omogenee è considerata rispettivamente di montagna, di collina o di pianura in relazione all'area territoriale in cui risiede il maggior numero di abitanti dei comuni proponenti.
6. 
Ulteriori criteri, a completamento o in deroga a quelli previsti nei precedenti commi, possono essere stabiliti da specifiche leggi regionali di riordino di funzioni.
Art. 8. 
(Procedimento di individuazione degli ambiti territoriali ottimali)
1. 
Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i comuni interessati presentano alla Regione le proposte di aggregazione nel rispetto dei requisiti indicati.
2. 
I comuni, nelle proposte di aggregazione, indicano le forme prescelte per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi, le funzioni ed i servizi esercitati in forma associata ed i risultati previsti in termini di efficacia, efficienza ed economicità.
3. 
Le proposte di aggregazione rispondenti ai requisiti richiesti sono considerate ambiti territoriali ottimali.
4. 
La Giunta regionale valuta la compatibilità delle proposte di aggregazione non rispondenti ai requisiti richiesti con il quadro generale delle forme associative esistenti o da costituire, per la concessione delle deroghe di cui all'articolo 7, al fine di favorire il progressivo raggiungimento dell'ambito ottimale di gestione associata.
5. 
Al fine di favorire il raggiungimento dell'ambito ottimale di gestione associata e di assicurare l'appartenenza ad una forma associativa dei comuni obbligati all'esercizio associato non ricompresi in alcuna proposta aggregativa, la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, può richiedere modifiche alle proposte aggregative presentate.
6. 
Se i comuni interessati non presentano alla Giunta regionale, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, la modifica della proposta aggregativa, la Giunta regionale, previo parere della Conferenza permanente Regione-autonomie locali e della commissione consiliare competente, provvede all'inserimento dei comuni di cui al comma 5, nell'ambito della proposta aggregativa maggiormente rispondente ai requisiti di cui all'articolo 7.
7. 
L'inserimento dei comuni nella proposta aggregativa secondo le modalità di cui al comma 6, ha efficacia cogente per tutti i comuni interessati e per l'aggregazione di appartenenza individuata.
8. 
La Giunta regionale, acquisite e valutate le proposte di aggregazione da parte dei comuni, previo parere della Conferenza permanente Regione-autonomie locali e informata la commissione consiliare competente, adotta la Carta delle forme associative del Piemonte che determina gli ambiti ottimali per lo svolgimento delle funzioni comunali in forma associata e sancisce l'istituzione delle forme associative presenti sul territorio regionale.
9. 
La Giunta regionale aggiorna la Carta delle forme associative del Piemonte con cadenza almeno triennale sulla base delle proposte pervenute nel rispetto, in quanto compatibili, delle procedure di cui alla presente legge.
Capo V. 
SUPPORTO ALL'ESERCIZIO ASSOCIATO DI FUNZIONI E SERVIZI COMUNALI
Art. 9. 
(Supporto economico per la gestione associata)
1. 
La Regione destina annualmente, entro l'anno finanziario di riferimento e nei limiti delle disponibilità di bilancio, contributi a sostegno della gestione associata delle funzioni e dei servizi comunali nelle forme consentite dalla normativa statale e regionale.
2. 
I contributi regionali sono erogati alle forme associative che rispettano i requisiti di aggregazione di cui agli articoli 7 e 8 o che sono già inserite nella Carta delle forme associative del Piemonte.
3. 
La Giunta regionale, previo parere della Conferenza permanente Regione-autonomie locali, definisce i criteri per l'erogazione dei contributi annuali, i destinatari degli stessi, l'entità e le modalità di concessione, nel rispetto di quanto previsto al comma 2.
4. 
La Regione, al fine di favorire l'esercizio associato di funzioni anche da parte dei comuni non obbligati in base alla normativa statale, nelle misure di sostegno di cui al presente articolo, considera prioritariamente i progetti di unione o convenzione fra comuni superiori e inferiori a 5000 abitanti.
5. 
La Giunta regionale può prevedere l'assegnazione di appositi contributi per l'elaborazione di specifici progetti di nuove forme di gestione associata o di riorganizzazione delle esistenti.
Art. 10. 
(Supporto tecnico-organizzativo)
1. 
La Regione promuove ogni attività volta a fornire ai comuni del Piemonte apposita assistenza giuridico amministrativa e tecnica alle forme associative, nonché interventi di formazione per amministratori e dipendenti di enti locali atti a favorire l'approfondimento e la condivisione di tematiche relative alla gestione associata.
Capo VI. 
FUSIONE DI COMUNI
Art. 11. 
(Fusione di comuni)
1. 
La fusione di comuni e la conseguente istituzione di un nuovo comune sono disciplinate dagli articoli 3 e 5 della legge regionale 2 dicembre 1992, n. 51 (Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali, unione e fusione di Comuni, circoscrizioni provinciali).
2. 
Su richiesta dei comuni interessati alla fusione, deliberata dalla maggioranza dei consiglieri assegnati ai rispettivi consigli, la Giunta regionale presenta un disegno di legge per l'istituzione del nuovo comune.
3. 
La Regione destina, nei limiti delle disponibilità di bilancio, incentivi finanziari al comune istituito mediante fusione di due o più comuni contigui, da adibire anche ad iniziative a favore della comunità locale.
4. 
La Giunta regionale, previo parere della Conferenza permanente Regione-autonomie locali, definisce i criteri per l'erogazione degli incentivi finanziari, che sono assegnati in relazione alla situazione gestionale e patrimoniale del nuovo ente, alla fascia demografica di appartenenza dei comuni fusi ed al loro numero.
5. 
Gli incentivi finanziari sono erogati, per almeno un quinquennio, nella misura della media dei trasferimenti regionali continuativi, erogati nel triennio precedente la fusione, ai singoli comuni fusi, incrementata del cinquanta per cento.
Capo VII. 
NORME RELATIVE ALLE COMUNITÀ MONTANE
Art. 12. 
(Unioni montane di comuni)
1. 
L'assemblea dei sindaci di ciascuna delle attuali comunità montane, entro il termine perentorio di novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con deliberazione assunta a maggioranza può chiedere alla Regione che l'ambito territoriale della comunità montana sia individuato come ambito ottimale di gestione associata per la costituzione di una o più unioni montane di comuni.
2. 
Il Presidente dell'assemblea dei sindaci notifica la richiesta di cui al comma 1 ai singoli comuni entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di adozione della deliberazione dell'assemblea.
3. 
Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla notifica di cui al comma 2, i comuni recepiscono o rigettano la proposta di cui al comma 1 e trasmettono il relativo provvedimento contestualmente alla Regione ed al Presidente dell'assemblea dei sindaci.
4. 
Se l'assenso per la costituzione di una sola unione montana si perfeziona per la totalità dei comuni dell'ambito territoriale della comunità montana, l'ambito ottimale dell'unione montana di comuni coincide con l'ambito territoriale della comunità montana.
5. 
Se l'assenso per la costituzione di più unioni montane si perfeziona per la totalità dei comuni dell'ambito territoriale della comunità montana, l'ambito ottimale delle unioni montane di comuni coincide con le proposte presentate.
6. 
Se l'assenso si perfeziona per la maggioranza dei comuni dell'ambito territoriale della comunità montana, l'ambito ottimale dell'unione o delle unioni montane di comuni coincide con l'ambito dei soli comuni aderenti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 8.
7. 
I comuni, nei casi di cui ai commi 4, 5 e 6 approvano lo statuto dell'unione e dispongono il trasferimento in capo alla stessa delle funzioni e dei servizi da gestire in forma associata.
8. 
La Giunta regionale, nei casi di cui ai commi 4, 5 e 6 sancisce l'istituzione dell'unione montana di comuni, a cui si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4.
9. 
Nel caso di cui al comma 4 l'unione montana di comuni, dalla data di istituzione, succede nei rapporti giuridici attivi e passivi della comunità montana preesistente senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione.
10. 
Nei casi di cui ai commi 5 e 6 le unioni montane di comuni e i comuni non inclusi in unioni succedono nei beni e nei rapporti attivi e passivi della comunità preesistente secondo il piano di riparto determinato con le modalità di cui all'articolo 15, commi 5, 6 e 7.
[1]
11. 
Alle unioni montane di comuni costituite in virtù dei commi 5 e 6 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8.
11 bis. 
Le forme associative createsi a conclusione del procedimento di cui al presente articolo, nella fase di prima costituzione, e comunque non oltre il termine perentorio del 31 marzo 2013, si avvalgono delle strutture della comunità montana al fine di garantire la prosecuzione delle funzioni e dei servizi.
[2]
Art. 13.[3] 
(...)
Art. 14. 
(Superamento delle comunità montane)
1. 
Il Presidente della Giunta regionale, decorso il termine perentorio di cui al comma 3 dell'articolo 12 e, ad esclusione dei casi di cui al comma 4 dello stesso articolo, dispone con proprio decreto la nomina di un commissario per ciascuna comunità montana.
2. 
Con il provvedimento di cui al comma 1 è dichiarata la decadenza degli organi della comunità montana, dei quali il commissario assume ogni potere.
3. 
Nei casi di cui al comma 4 dell'articolo 12, la decadenza degli organi della comunità montana avviene automaticamente dalla data di istituzione dell'unione montana di comuni.
Art. 15. 
(Nomina del commissario e procedure di liquidazione)
1. 
Il decreto del Presidente della Giunta regionale di nomina del commissario ne determina il relativo compenso.
2. 
I commissari svolgono la loro attività nel rispetto dei principi previsti dall'ordinamento in materia di enti locali. In particolare:
a) 
garantiscono il regolare espletamento delle funzioni proprie, delegate e trasferite con riferimento all'ordinaria amministrazione;
b) 
assicurano la continuità nella gestione in forma associata dei servizi di competenza comunale, fino a nuova determinazione dei comuni interessati;
c) 
adottano, limitatamente alle attività pendenti, provvedimenti di straordinaria amministrazione, previo nulla osta della Giunta regionale;
d) 
esercitano ogni potere finalizzato alla liquidazione della comunità montana adottando gli atti amministrativi necessari a garantire la prosecuzione dell'attività fino alla chiusura della procedura di liquidazione;
e) 
provvedono all'approvazione dei documenti contabili, evidenziando l'eventuale disavanzo;
f) 
accertano la situazione patrimoniale, finanziaria e gestionale;
g) 
effettuano una puntuale ricognizione delle professionalità in servizio presso gli enti anche al fine di individuare le risorse umane necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni oggetto di conferimento;
h) 
accertano i procedimenti amministrativi in corso;
i) 
accertano le liti pendenti e accantonano, ove possibile, le risorse necessarie per far fronte agli oneri conseguenti.
3. 
I commissari, per lo svolgimento dell'incarico, si avvalgono dei dipendenti della comunità montana, della sede e di ogni altro locale disponibile, delle strumentazioni e degli arredi necessari.
4. 
Le spese afferenti all'attività dei commissari sono a carico della liquidazione.
5. 
Entro il termine perentorio di sessanta giorni dal conferimento dell'incarico i commissari trasmettono al Presidente della Giunta regionale dettagliata relazione avente ad oggetto il quadro generale della situazione patrimoniale e finanziaria, delle risorse finanziarie e strumentali della comunità montana, proponendo un'ipotesi di liquidazione e di riparto da cui emergano attività e passività eventualmente residue.
[4]
6. 
La Giunta regionale, acquisite le relazioni dei commissari, può dettare specifiche disposizioni inerenti la liquidazione o autorizzarne l'ulteriore corso.
7. 
Entro il termine perentorio di trenta giorni dal provvedimento di cui al comma 6 i commissari adottano, con propri decreti, ogni atto finalizzato alla sua attuazione. I decreti commissariali costituiscono titolo per le trascrizioni, le volture catastali e ogni adempimento necessario alla liquidazione o alla successione.
8. 
Alla chiusura delle procedure di liquidazione, i commissari approvano un conto consuntivo straordinario e lo trasmettono alla Regione.
9. 
Le procedure di liquidazione si concludono entro novanta giorni dall'approvazione del provvedimento di cui al comma 6. Trascorso tale termine, qualora la procedura di liquidazione non sia conclusa, il commissario decade e la Regione nomina un liquidatore regionale.
[5]
Art. 16. 
(Estinzione delle comunità montane)
1. 
Al termine della procedura di liquidazione, il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, dichiara estinta la comunità montana.
2. 
Il Presidente della Giunta regionale può adottare ogni atto necessario alla liquidazione della comunità montana e alla successione nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'ente estinto.
Art. 17.[6] 
(...)
Art. 18.[7] 
(Norme in materia di personale delle comunità montane)
1. 
La Regione e i suoi enti strumentali, dipendenti e ausiliari, in relazione ai rispettivi piani occupazionali, ricoprono i posti vacanti delle rispettive dotazioni organiche prioritariamente attraverso la mobilità del personale a tempo indeterminato delle soppresse comunità montane, in applicazione delle disposizioni di cui all' articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).
2. 
Ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato è assicurata la continuità nel rapporto di lavoro fino alla scadenza prevista dallo stesso.
3. 
La Regione favorisce la copertura dei posti vacanti degli organici di altri enti locali con il personale proveniente dalle comunità montane prevedendo forme di incentivazione finanziaria per dieci esercizi finanziari, nella misura del settanta per cento per i primi tre anni, del sessanta per cento per il quarto anno, del cinquanta per cento per il quinto anno, del quaranta per cento per il sesto anno, del trenta per cento per il settimo, ottavo e nono anno e del venti per cento per il decimo anno.
[8]
4. 
La Regione si fa carico della formazione del personale proveniente dalle comunità montane estinte ai fini della riqualificazione conseguente alla mobilità, anche attraverso modalità di apprendimento e sviluppo delle competenze.
5. 
Il provvedimento di conferimento delle funzioni proprie delle soppresse comunità montane di cui all'articolo 16 prevede il trasferimento del relativo personale e delle conseguenti risorse finanziarie, facendo salvi i rapporti di lavoro a tempo indeterminato vigenti alla data del 1 gennaio 2012.
6. 
Il personale trasferito dalle comunità montane ad altro ente nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge mantiene l'inquadramento giuridico ed economico e l'anzianità di servizio maturati al momento del trasferimento.
[9]
7. 
I processi di mobilità del personale a tempo indeterminato delle comunità montane non rilevano ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2007) e dell' articolo 76, comma 7 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133 , nello stretto limite delle risorse riconducibili alla copertura della spesa già sostenuta per i dipendenti trasferiti dalle comunità montane.
[10]
8. 
I processi di mobilità del personale delle comunità montane non rilevano altresì ai fini di cui all' articolo 9, comma 2 bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122 , nello stretto limite delle risorse riconducibili alla copertura della spesa già sostenuta per i dipendenti trasferiti dalle comunità montane.
[11]
9. 
Al personale delle comunità montane può essere proposta, nel rispetto della normativa vigente, senza aumentare la relativa spesa, la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro riconoscendo un'indennità supplementare quantificata fino ad un massimo di ventiquattro mensilità.
[12]
10. 
La Giunta regionale definisce i criteri per l'accesso al beneficio, le modalità di risoluzione del rapporto di lavoro ed il periodo di applicazione dell'istituto nonché i criteri di corresponsione dell'indennità supplementare, previa attuazione delle relazioni sindacali con le rappresentanze sindacali delle comunità montane.
[13]
Capo VIII. 
MODIFICHE DI NORME
Art. 19. 
1. 
L' articolo 50 della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 (Testo unico delle leggi sulla montagna) è sostituito dal seguente: "
Art. 50.
(Fondo regionale per la montagna)
1.
Per lo svolgimento delle funzioni delle forme associative montane è istituito un fondo regionale, denominato Fondo regionale per la montagna, alla cui copertura finanziaria si provvede attraverso:
a)
una quota di quanto accertato dalla Regione a titolo di IRAP nell'esercizio precedente all'imposta versata dalle imprese presenti nei comuni appartenenti alle preesistenti comunità montane;
b)
una quota dei proventi del diritto di escavazione per esercenti di cave e di miniere, rideterminando le percentuali delle tariffe del diritto di escavazione stabilite dall' articolo 6 della legge regionale 21 aprile 2006, n. 14 (Legge finanziaria per l'anno 2006);
c)
una quota dei proventi derivanti dai canoni per l'uso delle acque pubbliche;
d)
una quota dei proventi derivanti dai canoni di concessione delle acque minerali e di sorgente destinate all'imbottigliamento;
e)
una quota di quanto accertato dalla Regione a titolo di addizionale sul consumo di gas metano nell'esercizio precedente.
".
Art. 20. 
1. 
L' articolo 51 della l.r. 16/1999 è sostituito dal seguente: "
Art. 51.
(Utilizzo del Fondo regionale per la montagna)
1.
Le risorse costituenti il Fondo regionale per la montagna sono ripartite:
a)
in proporzione a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 50;
b)
in proporzione diretta alla popolazione residente nella zona montana con riferimento ai dati del penultimo anno precedente;
c)
in proporzione diretta alla superficie delle zone montane;
d)
secondo criteri premianti la montanità dei singoli comuni.
2.
Una quota non superiore al dieci per cento è destinata ad azioni di iniziativa della Giunta regionale, anche a carattere straordinario, mediante spese e contributi ad enti e privati.
3.
Il programma delle iniziative di cui al comma 2 è approvato dalla Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente.
".
Capo IX.[14] 
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE E ABROGAZIONE DI NORME
Art. 21.[15] 
(Disposizioni finali e transitorie)
1. 
La Regione, nel rispetto dei principi generali di cui all'articolo 1, entro trecentosessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previo parere del CAL, provvede al riordino del conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali sulla base del principio della titolarità dell'esercizio della funzione conferita in capo ad un unico ente.
2. 
Con successivo ulteriore provvedimento, la Regione definisce le modalità attuative per l'utilizzo del Fondo regionale per la montagna, previsto dagli articoli 50 e 51 della l.r 16/1999 , come modificati dalla presente legge.
2 bis. 
Nelle more del procedimento di cui all'articolo 12 nonché durante la fase di liquidazione delle attuali comunità montane, e comunque non oltre il termine perentorio 31 marzo 2013, il rispetto dell'obbligo di gestione associata delle funzioni fondamentali dei comuni di cui all' articolo 14, comma 28 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 , può essere garantito anche attraverso la gestione delle suddette funzioni da parte delle comunità montane.
[16]
Art. 22. 
(Abrogazione di norme)
1. 
A far data dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le norme contrarie o incompatibili con la medesima.
2. 
Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:
a) 
gli articoli 10 e 11 della legge regionale 51/1992 ;
b) 
tutti gli articoli della legge regionale 16/1999 , ad eccezione degli articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 47, 50 e 51;
c) 
la legge regionale 28 febbraio 2000, n. 16 (Provvedimenti per la tutela e lo sviluppo dei territori e dell'economia collinare);
d) 
gli articoli 5, 6, 7 e 8 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 );
e) 
la legge regionale 23 febbraio 2004, n. 3 (Incentivazione dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali. Prime disposizioni);
f) 
la legge regionale 29 giugno 2007, n. 15 (Misure a sostegno dei piccoli comuni del Piemonte);
g) 
la legge regionale 1° luglio 2008, n. 19 (Disposizioni modificative della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 "Testo unico delle leggi sulla montagna "), ad eccezione dell'articolo 29;
h) 
l' articolo 10 della legge regionale 26 marzo 2009, n. 10 (Modifiche alla legge regionale 16 gennaio 1973, n. 4 "Iniziativa popolare e degli enti locali e referendum abrogativo e consultivo" e alla legge regionale 2 dicembre 1992, n. 51 "Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali, unione e fusione di comuni, circoscrizioni provinciali").
3. 
La data di decorrenza delle abrogazioni di cui al comma 2, lettere b) e g) è determinata al 31 dicembre 2012, o alla diversa data individuata con la legge di riordino della normativa regionale per la valorizzazione, la tutela e lo sviluppo delle zone montane.
Capo X. 
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Art. 23. 
(Disposizioni finanziarie)
1. 
Per l'attuazione della presente legge nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 2012, agli oneri per la gestione associata di funzioni e servizi comunali previsti al Capo V si provvede con le risorse finanziarie iscritte nell'ambito dell'unità previsionale di base (UPB) DB05011 e agli oneri derivanti dalla trasformazione delle Comunità montane previsti ai Capi VI e VII si provvede con le risorse finanziarie iscritte nell'ambito della UPB DB14191.
2. 
Agli oneri di cui al comma 1, per il biennio 2013-2014, si provvede con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall' articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall' articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).
Capo XI. 
DICHIARAZIONE D'URGENZA
Art. 24. 
(Dichiarazione d'urgenza)
1. 
La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell' articolo 47 dello Statuto , ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 28 settembre 2012
p. Roberto Cota Il Vicepresidente Ugo Cavallera

Note:

[1] Nel comma 10 dell'articolo 12 dopo le parole "Nei casi di cui ai commi 5 e 6 le unioni montane di comuni" sono state sostituite dalle parole " e i comuni non inclusi in unioni" ad opera del comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 3 del 2014.

[2] Il comma 11 bis dell'articolo 12 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 14 del 2012.

[3] L'articolo 13 è stato abrogato dalla lettera g) del comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 3 del 2014.

[4] Nel comma 5 dell'articolo 15 la parola "novanta" è stata sostituita dalla parola "sessanta" ad opera del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 14 del 2012.

[5] Nel comma 9 dell'articolo 15 la parola "centoottanta" è stata sostituita dalla parola "novanta" ad opera del comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 14 del 2012.

[6] L'articolo 17 è stato abrogato dalla lettera g) del comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 3 del 2014.

[7] Nell'articolo 18 la parola "preesistenti" è stata abrogata ad opera del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 14 del 2012.

[8] Nel comma 3 dell'articolo 18 le parole "o di enti pubblici non economici" sono state soppresse ad opera del comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 18 del 2012.

[9] Nel comma 6 dell'articolo 18 la parola "preesistenti" è stata abrogata ad opera d2l comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 14 del 2012.

[10] Nel comma 7 dell'articolo 18 la parola "preesistenti" è stata abrogata ad opera del comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale 14 del 2012.

[11] Nel comma 8 dell'articolo 18 la parola "preesistenti" è stata abrogata ad opera del comma 5 dell'articolo 3 della legge regionale 14 del 2012.

[12] Nel comma 9 dell'articolo 18 la parola "soppresse" è stata abrogata ad opera del comma 6 dell'articolo 3 della legge regionale 14 del 2012.

[13] Nel comma 10 dell'articolo 18 la parola "soppresse" è stata abrogata ad opera del comma 7 dell'articolo 3 della legge regionale 14 del 2012.

[14] Nel Capo IX dopo le parole "Disposizioni finali" sono state aggiunte le parole "e transitorie" ad opera del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 14 del 2012.

[15] Nell'articolo 21 dopo le parole "Disposizioni finali" sono state aggiunte le parole " transitorie" ad opera del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 14 del 2012.

[16] Il comma 2 bis dell'articolo 21 è stato inserito dal comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 14 del 2012.