Art. 12.
(Unioni montane di comuni)
1.
L'assemblea dei sindaci di ciascuna delle attuali comunità montane, entro il termine perentorio di novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con deliberazione assunta a maggioranza può chiedere alla Regione che l'ambito territoriale della comunità montana sia individuato come ambito ottimale di gestione associata per la costituzione di una o più unioni montane di comuni.
2.
Il Presidente dell'assemblea dei sindaci notifica la richiesta di cui al comma 1 ai singoli comuni entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di adozione della deliberazione dell'assemblea.
3.
Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla notifica di cui al comma 2, i comuni recepiscono o rigettano la proposta di cui al comma 1 e trasmettono il relativo provvedimento contestualmente alla Regione ed al Presidente dell'assemblea dei sindaci.
4.
Se l'assenso per la costituzione di una sola unione montana si perfeziona per la totalità dei comuni dell'ambito territoriale della comunità montana, l'ambito ottimale dell'unione montana di comuni coincide con l'ambito territoriale della comunità montana.
5.
Se l'assenso per la costituzione di più unioni montane si perfeziona per la totalità dei comuni dell'ambito territoriale della comunità montana, l'ambito ottimale delle unioni montane di comuni coincide con le proposte presentate.
6.
Se l'assenso si perfeziona per la maggioranza dei comuni dell'ambito territoriale della comunità montana, l'ambito ottimale dell'unione o delle unioni montane di comuni coincide con l'ambito dei soli comuni aderenti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 8.
7.
I comuni, nei casi di cui ai commi 4, 5 e 6 approvano lo
statuto
dell'unione e dispongono il trasferimento in capo alla stessa delle funzioni e dei servizi da gestire in forma associata.
8.
La Giunta regionale, nei casi di cui ai commi 4, 5 e 6 sancisce l'istituzione dell'unione montana di comuni, a cui si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4.
9.
Nel caso di cui al comma 4 l'unione montana di comuni, dalla data di istituzione, succede nei rapporti giuridici attivi e passivi della comunità montana preesistente senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione.
10.
Nei casi di cui ai commi 5 e 6 le unioni montane di comuni e i comuni non inclusi in unioni succedono nei beni e nei rapporti attivi e passivi della comunità preesistente secondo il piano di riparto determinato con le modalità di cui all'articolo 15, commi 5, 6 e 7.
[1]
11.
Alle unioni montane di comuni costituite in virtù dei commi 5 e 6 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8.
11 bis.
Le forme associative createsi a conclusione del procedimento di cui al presente articolo, nella fase di prima costituzione, e comunque non oltre il termine perentorio del 31 marzo 2013, si avvalgono delle strutture della comunità montana al fine di garantire la prosecuzione delle funzioni e dei servizi.
[2]
Art. 14.
(Superamento delle comunità montane)
1.
Il Presidente della Giunta regionale, decorso il termine perentorio di cui al comma 3 dell'articolo 12 e, ad esclusione dei casi di cui al comma 4 dello stesso articolo, dispone con proprio decreto la nomina di un commissario per ciascuna comunità montana.
2.
Con il provvedimento di cui al comma 1 è dichiarata la decadenza degli organi della comunità montana, dei quali il commissario assume ogni potere.
3.
Nei casi di cui al comma 4 dell'articolo 12, la decadenza degli organi della comunità montana avviene automaticamente dalla data di istituzione dell'unione montana di comuni.
Art. 15.
(Nomina del commissario e procedure di liquidazione)
1.
Il decreto del Presidente della Giunta regionale di nomina del commissario ne determina il relativo compenso.
2.
I commissari svolgono la loro attività nel rispetto dei principi previsti dall'ordinamento in materia di enti locali. In particolare:
a)
garantiscono il regolare espletamento delle funzioni proprie, delegate e trasferite con riferimento all'ordinaria amministrazione;
b)
assicurano la continuità nella gestione in forma associata dei servizi di competenza comunale, fino a nuova determinazione dei comuni interessati;
c)
adottano, limitatamente alle attività pendenti, provvedimenti di straordinaria amministrazione, previo nulla osta della Giunta regionale;
d)
esercitano ogni potere finalizzato alla liquidazione della comunità montana adottando gli atti amministrativi necessari a garantire la prosecuzione dell'attività fino alla chiusura della procedura di liquidazione;
e)
provvedono all'approvazione dei documenti contabili, evidenziando l'eventuale disavanzo;
f)
accertano la situazione patrimoniale, finanziaria e gestionale;
g)
effettuano una puntuale ricognizione delle professionalità in servizio presso gli enti anche al fine di individuare le risorse umane necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni oggetto di conferimento;
h)
accertano i procedimenti amministrativi in corso;
i)
accertano le liti pendenti e accantonano, ove possibile, le risorse necessarie per far fronte agli oneri conseguenti.
3.
I commissari, per lo svolgimento dell'incarico, si avvalgono dei dipendenti della comunità montana, della sede e di ogni altro locale disponibile, delle strumentazioni e degli arredi necessari.
4.
Le spese afferenti all'attività dei commissari sono a carico della liquidazione.
5.
Entro il termine perentorio di sessanta giorni dal conferimento dell'incarico i commissari trasmettono al Presidente della Giunta regionale dettagliata relazione avente ad oggetto il quadro generale della situazione patrimoniale e finanziaria, delle risorse finanziarie e strumentali della comunità montana, proponendo un'ipotesi di liquidazione e di riparto da cui emergano attività e passività eventualmente residue.
[4]
6.
La Giunta regionale, acquisite le relazioni dei commissari, può dettare specifiche disposizioni inerenti la liquidazione o autorizzarne l'ulteriore corso.
7.
Entro il termine perentorio di trenta giorni dal provvedimento di cui al comma 6 i commissari adottano, con propri decreti, ogni atto finalizzato alla sua attuazione. I decreti commissariali costituiscono titolo per le trascrizioni, le volture catastali e ogni adempimento necessario alla liquidazione o alla successione.
8.
Alla chiusura delle procedure di liquidazione, i commissari approvano un conto consuntivo straordinario e lo trasmettono alla Regione.
9.
Le procedure di liquidazione si concludono entro novanta giorni dall'approvazione del provvedimento di cui al comma 6. Trascorso tale termine, qualora la procedura di liquidazione non sia conclusa, il commissario decade e la Regione nomina un liquidatore regionale.
[5]
Art. 16.
(Estinzione delle comunità montane)
1.
Al termine della procedura di liquidazione, il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, dichiara estinta la comunità montana.
2.
Il Presidente della Giunta regionale può adottare ogni atto necessario alla liquidazione della comunità montana e alla successione nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'ente estinto.
(Norme in materia di personale delle comunità montane)
1.
La Regione e i suoi enti strumentali, dipendenti e ausiliari, in relazione ai rispettivi piani occupazionali, ricoprono i posti vacanti delle rispettive dotazioni organiche prioritariamente attraverso la mobilità del personale a tempo indeterminato delle soppresse comunità montane, in applicazione delle disposizioni di cui all'
articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
(Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).
2.
Ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato è assicurata la continuità nel rapporto di lavoro fino alla scadenza prevista dallo stesso.
3.
La Regione favorisce la copertura dei posti vacanti degli organici di altri enti locali con il personale proveniente dalle comunità montane prevedendo forme di incentivazione finanziaria per dieci esercizi finanziari, nella misura del settanta per cento per i primi tre anni, del sessanta per cento per il quarto anno, del cinquanta per cento per il quinto anno, del quaranta per cento per il sesto anno, del trenta per cento per il settimo, ottavo e nono anno e del venti per cento per il decimo anno.
[8]
4.
La Regione si fa carico della formazione del personale proveniente dalle comunità montane estinte ai fini della riqualificazione conseguente alla mobilità, anche attraverso modalità di apprendimento e sviluppo delle competenze.
5.
Il provvedimento di conferimento delle funzioni proprie delle soppresse comunità montane di cui all'articolo 16 prevede il trasferimento del relativo personale e delle conseguenti risorse finanziarie, facendo salvi i rapporti di lavoro a tempo indeterminato vigenti alla data del 1 gennaio 2012.
6.
Il personale trasferito dalle comunità montane ad altro ente nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge mantiene l'inquadramento giuridico ed economico e l'anzianità di servizio maturati al momento del trasferimento.
[9]
7.
I processi di mobilità del personale a tempo indeterminato delle comunità montane non rilevano ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 562 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2007) e dell'
articolo 76, comma 7 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112
(Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito con modificazioni nella
legge 6 agosto 2008, n. 133
, nello stretto limite delle risorse riconducibili alla copertura della spesa già sostenuta per i dipendenti trasferiti dalle comunità montane.
[10]
9.
Al personale delle comunità montane può essere proposta, nel rispetto della normativa vigente, senza aumentare la relativa spesa, la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro riconoscendo un'indennità supplementare quantificata fino ad un massimo di ventiquattro mensilità.
[12]
10.
La Giunta regionale definisce i criteri per l'accesso al beneficio, le modalità di risoluzione del rapporto di lavoro ed il periodo di applicazione dell'istituto nonché i criteri di corresponsione dell'indennità supplementare, previa attuazione delle relazioni sindacali con le rappresentanze sindacali delle comunità montane.
[13]