Legge regionale n. 7 del 24 maggio 2012  ( Versione vigente )
"Disposizioni in materia di servizio idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti urbani".
(B.U. 28 maggio 2012, 2° suppl. al n. 21)

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Capo I. 
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1. 
(Oggetto e finalità)
1. 
Ferme restando le competenze regionali, provinciali e della Città metropolitana di Torino in materia di pianificazione e programmazione, in materia di risorse idriche e gestione integrata dei rifiuti, la presente legge, in attuazione della normativa nazionale di settore, detta norme in materia di servizio idrico integrato e di servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. La presente legge istituisce e disciplina altresì la Conferenza regionale dell'ambiente.
[1]
2. 
Con la presente legge la Regione persegue la finalità di assicurare:
a) 
il rispetto dei principi di efficienza, efficacia, economicità e sostenibilità per la gestione del servizio idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti urbani, nonché di separazione delle relative funzioni amministrative di organizzazione e di controllo da quelle di erogazione dei servizi;
b) 
il conseguimento di adeguati livelli tariffari in conformità ai principi di gradualità, responsabilizzazione, equità e perequazione a livello d'ambito territoriale ottimale;
c) 
la tutela e la corretta utilizzazione delle risorse idriche, secondo principi di solidarietà, di salvaguardia delle aspettative dei diritti delle generazioni future, di rinnovo e risparmio delle risorse e di uso multiplo delle stesse, con priorità di soddisfacimento delle esigenze idropotabili della popolazione;
d) 
la riduzione dei rifiuti urbani, nonché una programmazione ed una gestione integrata dei rifiuti urbani fondata prioritariamente sulla prevenzione e sulla riduzione della produzione, sulla raccolta in modo differenziato, sul recupero e sul corretto smaltimento, anche al fine di un adeguato ed economico riutilizzo, reimpiego e riciclaggio.
Capo II. 
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
Art. 2. 
(Organizzazione del servizio idrico integrato)
1. 
Le funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato, ivi comprese quelle di elaborazione, approvazione e aggiornamento del relativo piano d'ambito, di scelta della forma di gestione, di determinazione e modulazione delle tariffe, di affidamento della gestione e di controllo diretto, restano confermate in capo agli enti locali ai sensi dell' articolo 142 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).
2. 
Gli enti locali esercitano, senza soluzione di continuità e ad ogni effetto di legge, le funzioni di cui al comma 1 secondo le disposizioni della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13 concernenti il servizio idrico integrato, modificata dalla legge regionale 4 luglio 2005, n. 8 , sulla base delle convenzioni stipulate in attuazione della l.r. 13/1997 .
Capo III. 
SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI
Art. 3.[2] 
(Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani)
1. 
Al fine di garantire la continuità di esercizio delle funzioni amministrative connesse all'erogazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, le funzioni di organizzazione e controllo diretto del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani restano confermate in capo agli enti locali ai sensi dell' articolo 198 del d.lgs. 152/2006 , che le esercitano, senza soluzione di continuità e ad ogni effetto di legge, sulla base delle convenzioni stipulate in attuazione della legge regionale 24 ottobre 2002, n. 24 (Norme per la gestione dei rifiuti), sino alla data stabilita dalla deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale il 28 dicembre 2017 (Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alle leggi regionali 26 aprile 2000, n. 44 e 24 maggio 2012, n. 7) per la costituzione della conferenza d'ambito e la riorganizzazione dei consorzi di area vasta.
Art. 4.[3] 
(...)
Art. 5.[4] 
(...)
Art. 6.[5] 
(...)
Capo IV. 
REGOLAZIONE REGIONALE DEI SERVIZI
Art. 7. 
(Finalità)
1. 
Al fine di garantire l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dei servizi, nonché la conformità dei piani d'ambito alla pianificazione regionale di settore, la regolazione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani è realizzata, a livello regionale e in coerenza con le indicazioni degli organismi nazionali di vigilanza, attraverso:
a) 
il controllo di sistema che, comparate le modalità di esercizio delle funzioni poste in capo alle province ed ai comuni e le prestazioni realizzate dai gestori con riferimento ad una pluralità di ambiti territoriali ottimali, individua le situazioni di criticità ed i conseguenti interventi sanzionatori e correttivi, ivi compresi quelli di revisione dei documenti di pianificazione sia a livello regionale, che a livello di singoli ambiti territoriali ottimali, al fine di garantire sul territorio regionale omogenei ed adeguati livelli di qualità dei servizi;
b) 
il controllo diretto sull'erogazione dei servizi che, esaminato il grado di realizzazione degli adempimenti e delle prestazioni poste a carico del gestore nel piano d'ambito e nel contratto di servizio sottoscritto, evidenzia se gli specifici obiettivi di gestione sono stati conseguiti e consente di adottare i provvedimenti sanzionatori delle eventuali inadempienze.
Art. 8. 
(Controllo di sistema)
1. 
La Giunta regionale esercita, avvalendosi delle elaborazioni degli osservatori regionali, il controllo di sistema del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, provvedendo in particolare:
a) 
alla formulazione di indirizzi e linee guida per l'organizzazione e la gestione dei servizi secondo i principi e le finalità della presente legge , della l.r. 13/1997 e della deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale il 28 dicembre 2017 (Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alle leggi regionali 26 aprile 2000, n. 44 e 24 maggio 2012, n. 7);
[6][7]
b) 
alla verifica di coerenza dei piani d'ambito con la pianificazione regionale di settore e alla eventuale formulazione di rilievi e osservazioni ai fini dell'approvazione definitiva da parte della conferenza d'ambito e dei consorzi di area vasta di cui alla deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale il 28 dicembre 2017 (Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alle leggi regionali 26 aprile 2000, n. 44 e 24 maggio 2012, n. 7), nonché delle autorità d'ambito di cui agli articoli 4, 5 e 6 della l.r. 13/1997 , di seguito denominati autorità competenti;
[8][9]
c) 
(...)
[10]
d) 
all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 12.
2. 
Ai fini dell'esercizio dei compiti di cui al comma 1, le strutture regionali competenti possono accedere agli impianti e alle infrastrutture del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.
3. 
Ai fini di cui al comma 1, lettera b), i piani d'ambito ed i relativi aggiornamenti sono trasmessi alla Giunta regionale entro dieci giorni dalla deliberazione di adozione. Entro il termine di trenta giorni dal ricevimento del piano d'ambito adottato la Giunta regionale, con propria deliberazione, formula eventuali rilievi e osservazioni cui le autorità competenti si conformano in sede di approvazione definitiva del piano; se la Giunta regionale non si esprime entro tale termine, il piano d'ambito può essere definitivamente approvato. In caso di motivate esigenze istruttorie, il termine di trenta giorni per l'espressione della Giunta regionale è esteso sino ad un massimo di ulteriori trenta giorni, previa comunicazione degli uffici regionali alle autorità competenti.
[11]
Art. 9. 
(Osservatori regionali)
1. 
Presso le strutture regionali competenti per materia operano l'osservatorio regionale dei servizi idrici e l'osservatorio regionale dei rifiuti, di seguito denominati osservatori regionali.
2. 
Gli osservatori regionali, mediante la costituzione e la gestione di banche dati anche in connessione con i sistemi informativi dei soggetti che detengono informazioni nel settore, svolgono su scala regionale le funzioni di raccolta, elaborazione e restituzione di dati statistici e conoscitivi inerenti:
a) 
i piani d'ambito, i piani finanziari e i bilanci separati relativi ai servizi di cui alla presente legge;
b) 
i modelli adottati per l'esercizio delle funzioni di organizzazione, gestione, controllo e programmazione dei servizi ed i relativi costi;
c) 
il censimento dei soggetti gestori dei servizi e relativi dati dimensionali, tecnici e finanziari di esercizio;
d) 
le condizioni generali dei contratti di servizio;
e) 
i costi di gestione e di ammortamento tecnico e finanziario degli investimenti;
f) 
i livelli di qualità dei servizi erogati all'utenza;
g) 
le tariffe applicate ed i costi unitari del servizio;
h) 
i risultati dei controlli diretti effettuati dagli uffici delle autorità competenti sulle gestioni di loro competenza;
[12]
i) 
i dati relativi alla produzione dei rifiuti e alla percentuale di raccolta differenziata raggiunta nell'anno precedente, sulla base del metodo di calcolo stabilito dalla Giunta regionale.
3. 
Le autorità competenti e i gestori dei servizi trasmettono periodicamente agli osservatori regionali i dati e le informazioni di cui al comma 2, entro i termini e secondo le modalità definite con deliberazione della Giunta regionale. Gli osservatori regionali possono richiedere in ogni momento ulteriori informazioni utili all'esercizio delle funzioni ad essi attribuite.
[13]
4. 
Sulla base dei dati acquisiti, gli osservatori regionali effettuano elaborazioni, anche mediante analisi comparative tra i diversi ambiti territoriali ottimali, finalizzate allo svolgimento ottimale del controllo di sistema ed in particolare a:
a) 
individuare situazioni di inosservanza delle previsioni della pianificazione regionale di settore;
b) 
effettuare una valutazione comparata delle spese di funzionamento delle forme di esercizio delle funzioni amministrative di cui alla presente legge;
c) 
verificare la fattibilità e la congruità dei programmi di investimento in relazione alle risorse finanziarie e alla politica tariffaria praticata;
d) 
definire gli indici per la valutazione dell'effettiva integrazione tra i servizi e dell'economicità delle gestioni a fronte dei servizi resi;
e) 
individuare livelli tecnologici e modelli organizzativi ottimali dei servizi;
f) 
indicare i valori economici di riferimento per i singoli segmenti di servizio a livello di ambito territoriale ottimale e definire parametri, anche socio-economici, di valutazione delle tariffe applicate;
g) 
individuare situazioni di criticità e di irregolarità funzionale dei servizi;
h) 
promuovere la sperimentazione e l'adozione di tecnologie innovative;
i) 
realizzare quadri conoscitivi di sintesi sulla base dei quali la Giunta regionale riferisce annualmente al Consiglio regionale sullo stato dei servizi;
j) 
elaborare e divulgare dati statistici e conoscitivi in materia, anche attraverso l'utilizzo di sistemi informativi.
5. 
Gli osservatori regionali garantiscono il proprio supporto agli enti ed agli organismi competenti in materia, assicurano l'accesso generalizzato, anche per via informatica, ai dati raccolti e alle elaborazioni effettuate ed organizzano periodici confronti con le associazioni di categoria e le organizzazioni sindacali, ambientaliste e dei consumatori.
6. 
L'osservatorio regionale dei rifiuti coordina le attività degli osservatori provinciali e della Città metropolitana di Torino, in un'ottica di collaborazione, integrazione e raccordo con le attività di raccolta e diffusione dei dati a livello regionale. Nell'ambito dei sistemi informativi ambientali, regionali e nazionali, divulga le informazioni raccolte avvalendosi anche del supporto dell'ARPA, assicurando le informazioni al pubblico ai sensi della normativa vigente.
[14]
Art. 10. 
(Controllo diretto sull'erogazione dei servizi)
1. 
Gli uffici delle autorità competenti effettuano il controllo operativo, tecnico e gestionale sull'erogazione dei servizi finalizzato alla verifica del corretto adempimento degli obblighi a carico del gestore, intervenendo tempestivamente per garantire l'adempimento da parte del gestore.
[15]
2. 
Ai fini dell'esercizio dei compiti di cui al comma 1, le autorità competenti possono accedere agli impianti e alle infrastrutture del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, anche nelle fasi di costruzione.
[16]
Art. 11. 
(Poteri sostitutivi)
1. 
In caso di inerzia delle autorità competenti nello svolgimento delle funzioni loro attribuite, la Giunta regionale esercita, previa diffida, i poteri sostitutivi ai sensi dell' articolo 14 della legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali).
[17]
2. 
In caso di inadempienze del gestore, accertate nell'ambito del controllo diretto o segnalati dalla Regione nell'esercizio delle funzioni di controllo di sistema, ferme restando le conseguenti penalità a suo carico, nonché il potere di risoluzione e di revoca dell'affidamento, le autorità competenti e, in caso di loro inerzia, la Giunta regionale, possono, previa diffida, sostituirsi al gestore provvedendo a far eseguire a terzi le opere o gli interventi, con spese a carico dell'inadempiente, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di appalti pubblici.
[18]
Art. 12. 
(Sanzioni)
1. 
Per la violazione degli obblighi inerenti la fornitura delle informazioni agli osservatori regionali, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 15.000,00 euro commisurata alla gravità dell'inadempienza.
2. 
All'accertamento delle violazioni, all'irrogazione della sanzione amministrativa, nonché alla riscossione e all'introito dei relativi proventi provvede la Regione secondo le norme e i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
Capo V. 
CONFERENZA REGIONALE DELL'AMBIENTE
Art. 13. 
(Conferenza regionale dell'ambiente)
1. 
Ai fini del coordinamento e della verifica delle funzioni dei soggetti istituzionali regionali competenti in materia di ambiente, nonché per la formulazione e l'espressione agli stessi di proposte e pareri, il Presidente della Giunta regionale istituisce, con decreto, la conferenza regionale dell'ambiente.
2. 
Fanno parte della conferenza regionale dell'ambiente:
a) 
il Presidente della Giunta regionale o l'assessore da lui delegato, con funzioni di presidente della conferenza;
a bis) 
il Sindaco della Città metropolitana di Torino o un consigliere delegato;
[19]
b) 
i presidenti delle province o gli assessori delegati;
c) 
i presidenti delle autorità d'ambito e della conferenza d'ambito e dei consorzi di area vasta, limitatamente alla trattazione della materia inerente al servizio idrico integrato e il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;
[20]
d) 
il presidente della delegazione regionale dell'Unione nazionale comuni, comunità, enti montani (UNCEM ) o suo delegato;
e) 
i presidenti delle delegazioni regionali delle associazioni dei comuni.
3. 
La conferenza regionale dell'ambiente adotta un proprio regolamento per la disciplina dello svolgimento delle sedute. Svolge funzioni di segreteria della conferenza la struttura regionale competente in materia.
4. 
La conferenza regionale dell'ambiente si avvale degli osservatori regionali e di un proprio comitato tecnico, composto da:
a) 
il responsabile della struttura regionale competente in materia, o un suo delegato, che lo presiede;
a bis) 
il responsabile della struttura competente in materia della Città metropolitana di Torino o un suo delegato;
[21]
b) 
il responsabile della struttura competente in materia di ciascuna provincia, o un suo delegato;
c) 
un tecnico, in rappresentanza di ciascuna autorità d'ambito e della conferenza d'ambito e di ciascun consorzio di area vasta, limitatamente alla materia inerente il servizio idrico integrato e il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;
[22]
d) 
un tecnico in rappresentanza della delegazione regionale dell'UNCEM;
e) 
un tecnico designato in rappresentanza delle delegazioni regionali delle associazioni dei comuni.
5. 
In relazione agli argomenti trattati, i presidenti della conferenza regionale dell'ambiente e del comitato tecnico possono sentire i rappresentanti di altri enti ed organismi aventi specifiche competenze in materia ovvero portatori di interessi diffusi o di categoria.
6. 
Nelle materie di sua competenza la conferenza regionale dell'ambiente svolge le funzioni della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali di cui all' articolo 6 della l.r. 34/1998 , sostituito dall' articolo 15 della legge regionale 7 agosto 2006, n. 30 .
Capo VI. 
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 14.[23] 
(...)
Art. 15. 
(Consorzio obbligatorio dei comuni per l'Acquedotto del Monferrato)
1. 
Sono fatti salvi i diritti del Consorzio obbligatorio dei Comuni per l'Acquedotto del Monferrato, costituito con regio decreto-legge 28 agosto 1930, n. 1345 , convertito con legge 6 gennaio 1931, n. 80 , che conserva le proprie competenze funzionali e gestionali ai sensi dell' articolo 1 del decreto legislativo 1 dicembre 2009, n. 179 (Disposizioni legislative statali anteriori al 1 gennaio 1970, di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, a norma dell' articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246 ).
Art. 16. 
(Abrogazioni)
1. 
2. 
(...)
[24]
Art. 17. 
(Dichiarazione d'urgenza)
1. 
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 24 maggio 2012
Roberto Cota

Note:

[1] Il comma 1 dell'articolo 1 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 26 della legge regionale 1 del 2018.

[2] L'articolo 3 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 27 della legge regionale 1 del 2018.

[3] L'articolo 4 è stato abrogato dalla lettera j) del comma 1 dell'articolo 37 della legge regionale 1 del 2018.

[4] L'articolo 5 è stato abrogato dalla lettera j) del comma 1 dell'articolo 37 della legge regionale 1 del 2018.

[5] L'articolo 6 è stato abrogato dalla lettera j) del comma 1 dell'articolo 37 della legge regionale 1 del 2018.

[6] Nella lettera a) del comma 1 dell'articolo 8 le parole "e della l.r. 13/1997 " sono state sostituite dalle parole ", della l.r. 13/1997 e della deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale il 28 dicembre 2017 (Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alle leggi regionali 26 aprile 2000, n. 44 e 24 maggio 2012, n. 7)" ad opera dal comma 1 dell'articolo 28 della legge regionale 1 del 2018.

[7] La deliberazione legislativa citata è la l.r. 1/2018

[8] Nella lettera b) del comma 1 dell'articolo 8 le parole "delle conferenze d'ambito, nonché delle autorità d'ambito di cui agli articoli 4, 5 e 6 della l.r. 13/1997 , di seguito denominate autorità d'ambito" sono state sostituite dalle parole "della conferenza d'ambito e dei consorzi di area vasta di cui alla deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale il 28 dicembre 2017 (Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alle leggi regionali 26 aprile 2000, n. 44 e 24 maggio 2012, n. 7), nonché delle autorità d'ambito di cui agli articoli 4, 5 e 6 della l.r. 13/1997 , di seguito denominati autorità competenti" ad opera dal comma 2 dell'articolo 28 della legge regionale 1 del 2018.

[9] La deliberazione legislativa citata è la l.r. 1/2018

[10] La lettera c) del comma 1 dell'articolo 8 è stata abrogata dalla lettera i del comma 1 dell'articolo 37 della legge regionale 1 del 2018.

[11] Il comma 3 dell'articolo 8 è stato sostituito dal comma 3 dell'articolo 28 della legge regionale 1 del 2018.

[12] Nella lettera h) del comma 2 dell'articolo 9 le parole "delle conferenze d'ambito e delle autorità d'ambito" sono state sostituite dalle parole "delle autorità competenti" ad opera dal comma 1 dell'articolo 29 della legge regionale 1 del 2018.

[13] Nel comma 3 dell'articolo 9 le parole " Le conferenze d'ambito, le autorità d'ambito" sono state sostituite dalle parole "Le autorità competenti" ad opera dal comma 2 dell'articolo 29 della legge regionale 1 del 2018.

[14] Il comma 6 dell'articolo 9 è stato sostituito dal comma 3 dell'articolo 29 della legge regionale 1 del 2018.

[15] Nel comma 1 dell'articolo 10 le parole "delle conferenze d'ambito e delle autorità d'ambito" sono state sostituite dalle parole "delle autorità competenti" ad opera del comma 1 dell'articolo 30 della legge regionale 1 del 2018.

[16] Nel comma 2 dell'articolo 10 le parole "le conferenze d'ambito e le autorità d'ambito" sono state sostituite dalle parole "le autorità competenti" ad opera del comma 2 dell'articolo 30 della legge regionale 1 del 2018.

[17] Nel comma 1 dell'articolo 11 le parole "delle conferenze d'ambito e delle autorità d'ambito" sono state sostituite dalle parole "delle autorità competenti" ad opera dal comma 1 dell'articolo 31 della legge regionale 1 del 2018.

[18] Nel comma 2 dell'articolo 11 le parole "le conferenze d'ambito e le autorità d'ambito" sono state sostituite dalle parole "le autorità competenti" ad opera del comma 2 dell'articolo 31 della legge regionale 1 del 2018.

[19] La lettera a bis) del comma 2 dell'articolo 13 è stata inserita dal comma 1 dell'articolo 32 della legge regionale 1 del 2018.

[20] Nella lettera c) del comma 2 dell'articolo 13 le parole "delle conferenze d'ambito" sono state sostituite dalle parole "della conferenza d'ambito e dei consorzi di area vasta" ad opera dal comma 2 dell'articolo 32 della legge regionale 1 del 2018.

[21] La lettera a bis) del comma 4 dell'articolo 13 è stata inserita dal comma 3 dell'articolo 32 della legge regionale 1 del 2018.

[22] Nella lettera c) del comma 4 dell'articolo 13 le parole "di ciascuna conferenza d'ambito" sono state sostituite dalle parole "della conferenza d'ambito e di ciascun consorzio di area vasta" ad opera dal comma 4 dell'articolo 32 della legge regionale 1 del 2018.

[23] L'articolo 14 è stato abrogato dalla lettera j) del comma 1 dell'articolo 37 della legge regionale 1 del 2018.

[24] Il comma 2 dell'articolo 16 è stato abrogato dalla lettera j) del comma 1 dell'articolo 37 della legge regionale 1 del 2018.