La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Note:
[1] Il comma 4 dell'art. 2 della l.r. 6/2012 approva in sede di coordinamento le modifiche all'allegato A della presente legge
[2] L'articolo 8 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 36 della legge regionale 17 del 2013.
[3] Il comma 2 dell'articolo 13 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 160 della legge regionale 16 del 2017.
[4] Il comma 3 dell'articolo 13 è stato abrogato dal comma 2 dell'articolo 160 della legge regionale 16 del 2017.
[5] L'articolo 15 è stato abrogato dalla lettera ll) del comma 1 dell'articolo 45 della legge regionale 11 del 2018.
[6] L'articolo 16 è stato abrogato dalla lettera qq) del comma 1 dell'articolo 110 della legge regionale 1 del 2019.
[7] Il comma 1 dell'articolo 18 è stato abrogato dalla lettera g del comma 1 dell'articolo 28 della legge regionale 13 del 2017.
[8] Il comma 2 dell'articolo 18 è stato abrogato dalla lettera f) del comma 3 dell'articolo 28 della legge regionale 13 del 2017. Tale abrogazione entra in vigore il 14/06/2018 data di entrata in vigore del r.r. 4/2018
[9] Il comma 3 dell'articolo 18 è stato abrogato dalla lettera g del comma 1 dell'articolo 28 della legge regionale 13 del 2017.
[10] Il comma 1 dell'articolo 23 è stato abrogato dal comma 5 dell'articolo 18 della legge regionale 17 del 2013.
[11] Il comma 3 dell'articolo 23 è stato abrogato dal comma 5 dell'articolo 18 della legge regionale 17 del 2013.
[12] Il comma 1 dell'articolo 26 è stato abrogato dalla lettera qq) del comma 1 dell'articolo 110 della legge regionale 1 del 2019.
[13] L'articolo 40 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 29 della legge regionale 5 del 2018.
[14] La Corte Costituzionale con la sentenza n. 137 del 5/06/2013 pubblicata sulla G.U. n. 25 del 19/06/2013 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 46, commi 2, 3 e 4, e 47, commi da 1 a 9, della legge della Regione Piemonte 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l’anno 2012).
[15] La Corte Costituzionale con la sentenza n. 137 del 5/06/2013 pubblicata sulla G.U. n. 25 del 19/06/2013 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 46, commi 2, 3 e 4, e 47, commi da 1 a 9, della legge della Regione Piemonte 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l’anno 2012).
[16] La Corte Costituzionale con la sentenza n. 137 del 5/06/2013 pubblicata sulla G.U. n. 25 del 19/06/2013 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 46, commi 2, 3 e 4, e 47, commi da 1 a 9, della legge della Regione Piemonte 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l’anno 2012).
[17] La Corte Costituzionale con la sentenza n. 137 del 5/06/2013 pubblicata sulla G.U. n. 25 del 19/06/2013 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 46, commi 2, 3 e 4, e 47, commi da 1 a 9, della legge della Regione Piemonte 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l’anno 2012).
[18] La Corte Costituzionale con la sentenza n. 137 del 5/06/2013 pubblicata sulla G.U. n. 25 del 19/06/2013 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 46, commi 2, 3 e 4, e 47, commi da 1 a 9, della legge della Regione Piemonte 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l’anno 2012).
[19] La Corte Costituzionale con la sentenza n. 137 del 5/06/2013 pubblicata sulla G.U. n. 25 del 19/06/2013 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 46, commi 2, 3 e 4, e 47, commi da 1 a 9, della legge della Regione Piemonte 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l’anno 2012).
[20] La Corte Costituzionale con la sentenza n. 137 del 5/06/2013 pubblicata sulla G.U. n. 25 del 19/06/2013 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 46, commi 2, 3 e 4, e 47, commi da 1 a 9, della legge della Regione Piemonte 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l’anno 2012).
[21] La Corte Costituzionale con la sentenza n. 137 del 5/06/2013 pubblicata sulla G.U. n. 25 del 19/06/2013 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 46, commi 2, 3 e 4, e 47, commi da 1 a 9, della legge della Regione Piemonte 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l’anno 2012).
[22] La Corte Costituzionale con la sentenza n. 137 del 5/06/2013 pubblicata sulla G.U. n. 25 del 19/06/2013 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 46, commi 2, 3 e 4, e 47, commi da 1 a 9, della legge della Regione Piemonte 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l’anno 2012).
[23] La Corte Costituzionale con la sentenza n. 137 del 5/06/2013 pubblicata sulla G.U. n. 25 del 19/06/2013 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 46, commi 2, 3 e 4, e 47, commi da 1 a 9, della legge della Regione Piemonte 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l’anno 2012).
[24] La Corte Costituzionale con la sentenza n. 137 del 5/06/2013 pubblicata sulla G.U. n. 25 del 19/06/2013 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 46, commi 2, 3 e 4, e 47, commi da 1 a 9, della legge della Regione Piemonte 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l’anno 2012).
[25] La Corte Costituzionale con la sentenza n. 137 del 5/06/2013 pubblicata sulla G.U. n. 25 del 19/06/2013 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 46, commi 2, 3 e 4, e 47, commi da 1 a 9, della legge della Regione Piemonte 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l’anno 2012).
[26] Il comma 3 dell'articolo 50 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 158 della legge regionale 19 del 2018.