Legge regionale n. 3 del 28 marzo 2012  ( Versione vigente )
"Disposizioni in materia di organizzazione del Sistema sanitario regionale".
(B.U. 29 marzo 2012, 2° suppl. al n. 13)

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Costituzione nuove aziende sanitarie)
1. 
Le disposizioni di cui all' articolo 24 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 18 (Norme per la programmazione socio-sanitaria e il riassetto del servizio sanitario regionale) si applicano, in quanto compatibili, in tutti casi di costituzione di nuove aziende sanitarie ai sensi degli articoli 18, 20 e 21 della medesima legge regionale.
Art. 2. 
(Modifiche alla legge regionale 18/2007 )
1. 
Dopo il comma 1 dell'articolo 22 della l.r. 18/2007 è inserito il seguente: "
1 bis.
Qualora si verifichi la coincidenza territoriale tra distretto ed ente gestore dei servizi socio assistenziali, il comitato dei sindaci di distretto di cui all'articolo 8 e l'assemblea dei sindaci dell'ente gestore operano in modo congiunto e contestuale, assumendo la denominazione di comitato territoriale socio sanitario dei sindaci.
".
2. 
Il comma 2 dell'articolo 22 della l.r. 18/2007 è sostituito dal seguente: "
2.
La Regione promuove ed incentiva, anche finanziariamente, il raggiungimento di tale coincidenza, destinando, sentita la commissione consiliare competente, una significativa incentivazione agli enti gestori che hanno raggiunto o si impegnano a raggiungere l'obiettivo di cui al comma 1.
".
3. 
(...)
[1]
4. 
(...)
[2]
Art. 3. 
(Dichiarazione d'urgenza)
1. 
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 28 marzo 2012
Roberto Cota

Note:

[1] Il comma 3 dell'articolo 2 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 20 del 2013.

[2] Il comma 4 dell'articolo 2 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 20 del 2013.