Legge regionale n. 2 del 12 marzo 2012  ( Versione vigente )
"Modifiche alla legge regionale 13 aprile 1995, n. 60 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale)".
(B.U. 15 marzo 2012, 1° suppl. al n. 11)

La competente Commissione Consiliare in sede legislativa, ai sensi degli articoli 30 e 46 dello Statuto , ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
1. 
Il comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 60 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale), come modificato dall' articolo 6 della legge regionale 20 novembre 2002, n. 28 , è sostituito dal seguente: "
1.
Il collegio dei revisori dura in carica tre anni ed è composto da tre membri effettivi, di cui uno designato dall'Unione province piemontesi (UPP) in rappresentanza delle province, nominati con deliberazione della Giunta regionale su proposta del suo Presidente.
".
Art. 2. 
(Proroga del collegio dei revisori dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale)
1. 
Il collegio dei revisori dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale, nominato con deliberazione della Giunta regionale n. 1-10582 del 19 gennaio 2009 ai sensi dell' articolo 6 della l.r. 60/1995 , rimane in carica con pieni poteri, a prescindere dalla sua naturale scadenza, sino al 30 giugno 2012 ovvero fino alla data di nomina del nuovo collegio dei revisori se antecedente.
Art. 3. 
(Abrogazione)
Art. 4. 
(Dichiarazione d'urgenza)
1. 
La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell' articolo 47 dello Statuto , ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 12 marzo 2012
Roberto Cota