Legge regionale n. 5 del 22 aprile 2011  ( Versione vigente )
"Interventi a sostegno della realizzazione di servizi di accesso Wi-Fi gratuiti e aperti".
(B.U. 28 aprile 2011, n. 17)

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Finalità e oggetto)
1. 
La Regione promuove la diffusione di servizi di accesso Wi-Fi (Wireless Fidelity) gratuito e aperto al fine di favorire la parità di accesso alle informazioni e alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché di rimuovere gli ostacoli che limitano la conoscenza e determinano una discriminazione sul piano sociale, economico e culturale.
2. 
Ai fini della legge, per accesso Wi-Fi si intendono le tecniche di accesso alla rete internet in tecnologia wireless secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
3. 
Per il perseguimento della finalità di cui al comma 1 la Regione svolge attività di promozione in cooperazione con altre istituzioni dirette anche a creare, per i cittadini, accessi gratuiti alla rete presso le sedi pubbliche.
4. 
La Regione favorisce e sostiene il raccordo tra soggetti, anche istituzionali, per la condivisione di dati, informazioni e servizi attraverso l'uso di tecnologia Wi-Fi.
Art. 2. 
(Funzioni della Regione)
1. 
La Regione, per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1:
a) 
eroga contributi o voucher ai soggetti che offrono a terzi servizi di accesso Wi-Fi gratuiti e aperti secondo le modalità individuate nel regolamento di cui all'articolo 3;
b) 
eroga contributi agli enti pubblici, singoli o associati, prioritariamente se situati in zone a bassa diffusione di banda larga, per l'installazione di hot spot WI-Fi nei luoghi pubblici;
c) 
provvede all'installazione di almeno un access point pubblico ad accesso gratuito presso ogni sede della Regione;
d) 
promuove attività di informazione, formazione e sensibilizzazione dirette a diffondere la conoscenza dei servizi di accesso Wi-Fi gratuiti e aperti nonché a incentivarne l'utilizzo.
2. 
I contributi e i voucher erogati sono cumulabili con altri tipi di contributo previsti da norme comunitarie, statali e regionali nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di stato.
Art. 3. 
(Regolamento di attuazione)
1. 
La Giunta regionale, anche avvalendosi di esperti in materia, acquisito il parere della competente commissione consiliare, adotta entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge, un regolamento di attuazione.
2. 
Il regolamento stabilisce:
a) 
l'entità dei contributi e dei voucher;
b) 
i criteri, le procedure e i limiti per l'assegnazione e l'erogazione dei contributi e dei voucher che, comunque, non possono essere concessi ai titolari di licenza di operatore di telecomunicazione;
c) 
le modalità per la presentazione delle domande per la concessione dei contributi e dei voucher;
d) 
i criteri e le modalità per la localizzazione degli access point presso le sedi della Regione nonché le modalità di fruizione del servizio;
e) 
le modalità di accesso alla rete, anche in relazione ai soggetti che erogano il servizio;
f) 
i principi e i criteri per lo svolgimento delle attività di informazione, formazione e sensibilizzazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d).
3. 
Nell'ambito dell'attività di controllo, la Giunta regionale disciplina, inoltre, i casi di decadenza e revoca dei contributi e dei voucher nonché i criteri per lo svolgimento dell'attività di verifica e monitoraggio.
Art. 4. 
(Norma finanziaria)
1. 
Per l'attuazione della presente legge nell'esercizio finanziario 2011 si provvede alla spesa corrente pari a 750.000,00 euro, in termini di competenza e di cassa, iscritta nell'ambito dell'unità previsionale di base (UPB) DB13021 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2011, con le risorse della medesima unità, che presenta la necessaria copertura finanziaria, e alla spesa in conto capitale pari a 100.000,00 euro, in termini di competenza e di cassa, iscritta nell'ambito dell'UPB DB13012 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2011, con le risorse della medesima unità, che presenta la necessaria copertura finanziaria.
2. 
Per il biennio 2012-2013, agli oneri di cui al comma 1 per ciascun anno, in termini di competenza, si provvede con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall' articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall' articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 22 aprile 2011
p. Roberto Cota Il Vice Presidente Ugo Cavallera