Legge regionale n. 4 del 21 aprile 2011  ( Versione vigente )
"Promozione di interventi a favore dei territori interessati dalla realizzazione di grandi infrastrutture. Cantieri - Sviluppo - Territorio".
(B.U. 28 aprile 2011, n. 17)

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Finalità)
1. 
La Regione Piemonte, attraverso lo strumento della concertazione e le forme di consultazione previste all'articolo 5, comma 6, interviene a favore dei territori interessati dalla realizzazione di grandi infrastrutture con la finalità di limitarne gli impatti e renderla vantaggiosa per le collettività territoriali, operando, altresì, per armonizzare le opere di mitigazione e compensazione del progetto con quelle di accompagnamento.
Art. 2. 
(Definizioni e ambito di applicazione)
1. 
Ai fini della presente legge, per grandi infrastrutture si intendono gli interventi compresi negli elenchi predisposti ai sensi della legge 21 dicembre 2001, n. 443 (Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive) e gli interventi inseriti nelle intese Stato-Regione.
2. 
La Giunta regionale, con apposita deliberazione, individua, nell'ambito degli interventi di cui al comma 1, i progetti a cui applicare le procedure della presente legge.
3. 
In sede di prima attuazione le disposizioni di cui alla presente legge si applicano agli interventi relativi:
a) 
alla galleria geognostica La Maddalena;
b) 
al nuovo collegamento ferroviario Torino-Lione.
Art. 3. 
(Azioni regionali)
1. 
Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione pone in essere le seguenti azioni:
a) 
concorso alla definizione delle prescrizioni da recepire ai vari livelli di progettazione;
b) 
individuazione e predisposizione delle attività di accompagnamento alla fase di avvio degli interventi riconducibili ai lavori di realizzazione dell'opera, mitigando gli impatti negativi, producendo delle ricadute positive per i territori e garantendo la sostenibilità delle trasformazioni;
c) 
sviluppo e gestione delle opportunità per il territorio anche al fine di favorirne la competitività;
d) 
promozione della idonea pubblicità e della massima trasparenza degli atti formali inerenti al procedimento di approvazione delle opere di cui all'articolo 2 attraverso gli organismi di monitoraggio operanti presso le strutture regionali e provinciali;
e) 
promozione dell'impiego di tecnologie innovative nelle fasi di cantiere e di monitoraggio dei lavori al fine di garantire i massimi livelli di sicurezza e di tutela della salute e dell'ambiente;
f) 
preparazione delle fasi successive alla realizzazione dell'opera anche attraverso la verifica, la garanzia della trasparenza e il monitoraggio delle azioni di cui alle lettere a), b), c), d) ed e).
2. 
Nella fase di preparazione delle attività riconducibili ai lavori di realizzazione dell'opera le azioni sono finalizzate a:
a) 
interventi per massimizzare le ricadute positive sui territori in base alle loro peculiarità secondo il principio del mutuo vantaggio;
b) 
iniziative a favore delle attività economiche e produttive, di valorizzazione e recupero del patrimonio edilizio pubblico e privato e di tutela dell'attività agricola;
c) 
valorizzazione, anche dal punto di vista economico e ambientale, del materiale di risulta.
Art. 4. 
(Organi di gestione)
1. 
Ai fini del perseguimento degli obiettivi della presente legge sono costituiti i seguenti organi di gestione:
a) 
comitato di pilotaggio;
b) 
struttura di coordinamento tecnico-operativa;
c) 
comitati specifici competenti per ambiti territoriali o per materia.
2. 
Gli organi di gestione di cui al comma 1, nello svolgimento delle proprie attività, possono anche avvalersi degli osservatori e degli organismi di monitoraggio operanti presso le strutture regionali e provinciali, nonché gli istituti universitari, fondazioni, enti ed istituzioni scientifiche specializzate nello studio e nella ricerca nelle materie di interesse della presente legge.
Art. 5. 
(Comitato di pilotaggio)
1. 
Il comitato di pilotaggio è l'organo politico che:
a) 
individua le strategie e gli indirizzi delle attività da svolgere;
b) 
indirizza, anche rispetto alla fase di progettazione, le sue attività finalizzate allo sviluppo delle risorse territoriali e produttive locali;
c) 
si pronuncia in merito alle proposte avanzate dalla struttura di coordinamento tecnico-operativa e indica le priorità di intervento.
2. 
Il comitato di pilotaggio è composto da:
a) 
Commissario straordinario di Governo, ovvero, nel caso in cui questi non fosse previsto, da un rappresentante designato dal Ministero competente, previo accordo con il Governo;
b) 
un rappresentante designato dalla Giunta regionale che lo presiede;
c) 
un rappresentante designato da ciascuna delle province interessate dal progetto;
d) 
un rappresentante del territorio interessato indicato dagli enti locali coinvolti, ove designato.
3. 
I componenti del comitato di pilotaggio sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, su designazione dei rispettivi enti di appartenenza.
4. 
Le decisioni sono assunte con la maggioranza semplice dei presenti.
5. 
Partecipano stabilmente alle attività del comitato di pilotaggio i proponenti del progetto, senza diritto di voto.
6. 
Nello svolgimento delle proprie attività il comitato di pilotaggio si confronta periodicamente con gli enti locali interessati, associazioni e soggetti portatori di interessi specifici.
7. 
La partecipazione non prevede rimborsi né indennità a qualunque titolo.
Art. 6. 
(Struttura di coordinamento tecnico-operativa)
1. 
La struttura di coordinamento tecnico-operativa è l'organo tecnico che ha, in particolare, il compito di:
a) 
dare attuazione alle indicazioni strategiche del comitato di pilotaggio;
b) 
programmare e organizzare le attività di studio, ricognitive, di indagine e di approfondimento;
c) 
analizzare e individuare le vigenti normative di settore e le possibili fonti di finanziamento da esse previste e indirizzate alle attività finalizzate al perseguimento degli obiettivi indicati dalla presente legge;
d) 
istruire le istanze provenienti dal territorio al fine di portarle all'attenzione del comitato di pilotaggio;
e) 
monitorare il complesso delle attività svolte nell'ambito di applicazione della presente legge al fine di valutarne gli effetti;
f) 
attuare le iniziative di promozione dell'impiego di tecnologie innovative nelle fasi di cantiere e di monitoraggio dei lavori al fine di garantire i massimi livelli di sicurezza e di tutela della salute e dell'ambiente.
2. 
La struttura di coordinamento tecnico-operativa è composta da:
a) 
un rappresentante designato dal Commissario straordinario di Governo, ovvero, nel caso in cui questi non fosse previsto, da un rappresentante designato dal Ministero competente, previo accordo con il Governo;
b) 
rappresentanti designati dalla Giunta regionale in numero paritario a quelli delle province;
c) 
un rappresentante designato da ciascuna delle province interessate dal progetto;
d) 
un rappresentante del territorio interessato indicato dagli enti locali coinvolti, ove designato;
e) 
un rappresentante designato dal proponente dell'opera.
3. 
I componenti della struttura di coordinamento tecnico-operativa sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, su designazione dei rispettivi enti di appartenenza.
4. 
La struttura di coordinamento tecnico-operativa è presieduta da uno dei rappresentanti designati dalla Giunta regionale.
5. 
Per lo svolgimento delle proprie attività la struttura di coordinamento tecnico-operativa si dota di apposito regolamento di organizzazione e di funzionamento e si avvale di una segreteria tecnica gestita congiuntamente dalla Regione e dalle province; i rispettivi enti individuano le strutture tecniche competenti che ne fanno parte.
6. 
Nello svolgimento delle proprie attività la segreteria tecnica, considerata la multidisciplinarietà delle tematiche trattate, si avvale delle strutture regionali e provinciali competenti nelle specifiche materie. Possono far parte della segreteria tecnica anche esperti o tecnici esterni nominati dal comitato di pilotaggio.
7. 
La Regione contribuisce al finanziamento delle spese necessarie per il funzionamento della segreteria tecnica.
8. 
La partecipazione non prevede rimborsi né indennità a qualunque titolo.
Art. 7. 
(Comitati specifici)
1. 
La struttura di coordinamento tecnico-operativa, per la realizzazione delle proprie attività, costituisce, secondo le indicazioni del regolamento di cui all'articolo 6, comma 5, appositi comitati articolati per territorio o per materie trattate, individuandone i componenti.
2. 
I comitati di cui al comma 1 approfondiscono e sviluppano, in particolare, specifiche problematiche indicate dalla stessa struttura di coordinamento tecnico-operativa.
3. 
Ai suddetti comitati sono chiamati a partecipare i rappresentanti degli enti locali, delle associazioni e dei soggetti portatori di interesse direttamente coinvolti per competenza tematica o di ambito territoriale.
4. 
La partecipazione non prevede rimborsi né indennità a qualunque titolo.
Art. 8. 
(Ambito territoriale di intervento)
1. 
Ai fini dell'applicazione della presente legge, l'ambito territoriale fondamentale di riferimento è costituito dai territori dei comuni che per legge sono chiamati a partecipare alle procedure approvative dei progetti.
2. 
L'ambito di intervento è esteso in funzione delle ricadute territoriali, su indicazione del comitato di pilotaggio, anche in considerazione delle ricadute derivanti dalla fase di esercizio della linea e dal trasferimento degli inerti e dello smarino.
3. 
Sulla base delle materie oggetto di valutazione, possono essere definiti ambiti più ristretti, circoscritti ad aree omogenee più limitate, su indicazione del comitato di pilotaggio.
Art. 9. 
(Ambiti tematici di intervento)
1. 
Al fine di favorire le ricadute positive sul territorio, garantendo l'integrazione e la sostenibilità degli interventi, la Regione interviene nei seguenti ambiti tematici:
a) 
salute, prevenzione, sicurezza sul lavoro e tutela ambientale;
b) 
formazione e occupazione;
c) 
sviluppo di opportunità per le imprese locali;
d) 
offerta abitativa e ricettiva;
e) 
valorizzazione dei materiali di risulta;
f) 
fiscalità agevolata;
g) 
promozione dei progetti di territorio e di valorizzazione paesaggistica;
h) 
promozione dei progetti a valenza educativa, ambientale, culturale e sociale;
i) 
pianificazione e gestione urbanistica;
l) 
attività espropriative;
m) 
comunicazione.
Art. 10. 
(Attuazione)
1. 
Per l'attuazione della presente legge, al fine di definire criteri e modalità applicativi negli ambiti tematici di intervento di cui all'articolo 9, la Regione fa ricorso ai necessari atti normativi e amministrativi.
2. 
Ai fini del raggiungimento degli obiettivi prefissati si ricorre ad accordi, protocolli, intese tra gli enti e i soggetti interessati.
3. 
Per interventi in materie che non rientrano nelle proprie competenze, la Regione promuove le opportune iniziative anche nei confronti degli organi istituzionali sovraordinati.
4. 
Per l'attuazione della presente legge, la Regione può fare ricorso ai propri enti strumentali o alle proprie società partecipate.
Art. 11. 
(Relazione annuale)
1. 
La Giunta regionale, anche sulla base dei dati forniti dalla struttura di coordinamento tecnico-operativa attraverso l'attività di monitoraggio di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e), presenta annualmente alle competenti commissioni consiliari una relazione sull'applicazione e sul raggiungimento degli obiettivi della presente legge.
Art. 12. 
(Norma finanziaria)
1. 
Per l'attuazione dell'articolo 6, comma 7, nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2011 è autorizzata la spesa complessiva di 200.000,00 euro, in termini di competenza e di cassa, il cui stanziamento è iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base (UPB) DB12041, unità che presenta la necessaria copertura finanziaria.
2. 
Per il biennio 2012-2013, agli oneri di cui al comma 1, in termini di competenza, si provvede con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall' articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall' articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).
Art. 13. 
(Dichiarazione di urgenza)
1. 
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 21 aprile 2011
Roberto Cota