Legge regionale n. 18 del 04 ottobre 2011  ( Versione vigente )
"Modifiche all' articolo 1 della legge regionale 23 febbraio 2004, n. 3 (Incentivazione all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali. Prime disposizioni)".
(B.U. 06 ottobre 2011, n. 40)

La competente Commissione consiliare in sede legislativa, ai sensi degli articoli 30 e 46 dello Statuto , ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Modifiche all' articolo 1 della l.r. 3/2004 )
1. 
Il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 23 febbraio 2004 , n. 3 (Incentivazione all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali. Prime disposizioni), come modificato dall' articolo 1 della legge regionale 24 maggio 2006, n. 18 , è abrogato.
Art. 2. 
(Dichiarazione d'urgenza)
1. 
La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell' articolo 47 dello Statuto , ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 4 ottobre 2011
Roberto Cota