"Modifiche all' articolo 1 della legge regionale 23 febbraio 2004, n. 3 (Incentivazione all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali. Prime disposizioni)".
(B.U. 06 ottobre 2011, n. 40)
La competente Commissione consiliare in sede legislativa, ai sensi degli articoli 30 e 46 dello
Statuto , ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Modifiche all'
articolo 1 della l.r. 3/2004
)
1.
Il
comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 23 febbraio 2004 , n. 3 (Incentivazione all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali. Prime disposizioni), come modificato dall'
articolo 1 della legge regionale 24 maggio 2006, n. 18 , è abrogato.
Art. 2.
(Dichiarazione d'urgenza)
1.
La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'
articolo 47 dello Statuto
, ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 4 ottobre 2011
Roberto Cota