La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Note:
[1] L'articolo 1 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 12 del 2013.
[2] L'articolo 2 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 114 della legge regionale 19 del 2018.
[3] Nel comma 3 dell'articolo 2 le parole "all'atto della presentazione della domanda di acquisto" sono state sostituite dalle parole "prima della stipula dell'atto di vendita" ad opera del comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale 3 del 2023.
[4] L'articolo 3 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 24 della legge regionale 3 del 2023.