Legge regionale n. 16 del 03 agosto 2011  ( Versione vigente )
"Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità)".
(B.U. 11 agosto 2011, n. 32)

Sommario:                  

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
1. 
Dopo la lettera b) del comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità) è aggiunta la seguente: "
b bis) le zone naturali di salvaguardia;
".
Art. 2. 
(Modifiche all' articolo 6 della l.r. 19/2009 )
1. 
Al comma 1 dell'articolo 6 le parole "
con deliberazione del Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale
" sono sostituite dalle seguenti: "
con deliberazione della Giunta regionale e sentita la competente commissione consiliare
".
2. 
Dopo il comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 19/2009 è aggiunto il seguente: "
2 bis.
In fase di prima attuazione sono istituite come aree contigue le seguenti aree individuate con lettera f) nelle rispettive cartografie di cui all'allegato A: f1. Area contigua del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino; f2. Area contigua della Stura di Lanzo; f3. Area contigua della Fascia fluviale del Po-tratto torinese; f4. Area contigua di Fontana Gigante; f5. Area contigua della Fascia fluviale del Po-tratto vercellese-alessandrino; f6. Area contigua della Fascia fluviale del Po-tratto cuneese; f7. Area contigua della Palude di San Genuario; f8. Area contigua Spina Verde. f9. Area contigua dell'Alpe Devero; f10. Area contigua Gesso e Stura; f11. Area contigua dell'Alta Val Strona; f12. Area contigua dei Laghi di Avigliana.
".
3. 
Dopo il comma 2 bis dell'articolo 6 della l.r. 19/2009 è aggiunto il seguente: "
2 ter.
La modifica dei confini delle aree istituite al comma 2 bis è effettuata con le modalità indicate al comma 1.
".
4. 
Dopo il comma 2 ter dell'articolo 6 della l.r. 19/2009 è aggiunto il seguente: "
2 quater.
Nelle aree contigue i piani urbanistici, i programmi e gli interventi pubblici e privati sono coerenti con le previsioni della pianificazione regionale di cui al comma 1 e dei piani d'area delle aree protette limitrofe e non compromettono la conclusione dei progetti in corso o la realizzazione delle finalità di quelli già attuati dai soggetti gestori dell'area prima dell'entrata in vigore del presente titolo.
".
5. 
Dopo il comma 2 quater dell'articolo 6 è aggiunto il seguente: "
2 quinquies.
Sono fatte salve le convenzioni riguardanti i territori ricompresi nelle aree contigue di cui al comma 2 bis già stipulate dagli enti di gestione in attuazione dei piani d'area.
".
Art. 3. 
(Modifiche all' articolo 7 della l.r. 19/2009 )
1. 
Il numero 5) della lettera a) del comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente: "
5)
promuovere iniziative di sviluppo compatibile con l'ambiente favorendo le attività produttive e lo sviluppo delle potenzialità turistiche e di altre forme di fruizione dell'area protetta che realizzano una equilibrata integrazione delle attività umane con la conservazione degli ecosistemi naturali;
".
2. 
Dopo il comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 19/2009 è inserito il seguente: "
2 bis.
L'Ente a cui è affidata la gestione del Parco naturale del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino persegue inoltre la finalità di tutelare e valorizzare le caratteristiche naturali, ambientali e paesaggistiche del Parco naturale del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino nel pieno rispetto delle pratiche silvocolturali e dei diritti e delle consuetudini secolari previste dagli statuti della proprietà collettiva indivisa del Bosco.
".
Art. 4. 
(Modifiche all' articolo 8 della l.r. 19/2009 )
1. 
Alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 8 della l.r. 19/2009 le parole "
fatta eccezione per le selezioni programmate di cui al comma 6
" sono sostituite dalle seguenti: "
fermo restando quanto previsto all'articolo 33
".
2. 
Alla lettera n) del comma 3 dell'articolo 8 della l.r. 19/2009 , dopo le parole "il divieto non si applica ai veicoli" inserire le seguenti: "delle forze di polizia,".
Art. 5. 
(Modifiche all' articolo 10 della l.r. 19/2009 )
1. 
Al comma 2 dell'articolo 10 della l.r. 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche:
a) 
il numero 9 della lettera a ) è sostituito dal seguente: ''9) Parco naturale del Marguareis;'';
b) 
il numero 17 della lettera a) è sostituito dal seguente: ''17) Parco naturale dell'Alta Val Sesia e dell'Alta Val Strona;'';
c) 
dopo il numero 18 della lettera a) è aggiunto il seguente: ''18 bis) Parco naturale dell'Alta Valle Antrona;'';
d) 
dopo il numero 19 della lettera c) è inserito il seguente: ''19 bis) Riserva naturale delle Grotte del Bandito;'';
e) 
dopo il numero 27 della lettera c) è inserito il seguente: ''27 bis) Riserva naturale delle Grotte di Bossea;'';
f) 
il numero 32 della lettera c ) è sostituito dal seguente: ''32) Riserva naturale della Confluenza del Sesia e del Grana e della Garzaia di Valenza;'';
g) 
dopo il numero 33 della lettera c) è inserito il seguente: ''33 bis) Riserva naturale del Bric Montariolo;'';
h) 
dopo il numero 39 della lettera c) è inserito il seguente: ''39 bis) Riserva naturale Castelnuovo Scrivia;'';
i) 
dopo il numero 39 bis) della lettera c) è inserito il seguente: ''39 ter) Riserva naturale Isola Santa Maria;'';
j) 
il numero 42) della lettera c) è sostituito dal seguente: ''42) Riserva naturale delle Baragge;'';
k) 
(...)
[1]
l) 
dopo il numero 2 della lettera e ) è aggiunto il seguente: ''2 bis ) Riserva naturale Spina verde;''.
Art. 6. 
(Inserimento dell' articolo 10 bis della l.r. 19/2009 )
1. 
Dopo l' articolo 10 della l.r. 19/2009 è inserito il seguente: "
10 bis.
(Modifiche parziali dei confini) 1. La parziale modificazione dei confini delle aree protette delimitati nell'allegato A o nelle relative leggi istitutive, necessaria al fine di garantire l'effettivo raggiungimento delle finalità di cui alla presente legge, è apportata con apposita deliberazione della Giunta regionale, d'intesa con gli enti locali interessati e sentito il parere vincolante della competente commissione consiliare.
".
Art. 7. 
1. 
Dopo il comma 3 dell'articolo 11 della l.r. 19/2009 è aggiunto il seguente: "
3 bis.
Le aree protette a gestione provinciale possono essere altresì gestite da enti strumentali di diritto pubblico della provincia competente. A tali enti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative agli enti di gestione delle aree protette regionali.
".
Art. 8. 
(Modifiche all' articolo 12 della l.r. 19/2009 )
1. 
Al comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche:
a) 
(...)
[2]
b) 
(...)
[3]
c) 
la lettera h) è sostituita dalla seguente: "
h)
Ente di gestione delle aree protette del Po vercellese-alessandrino e del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino, al quale sono affidati in gestione la Riserva naturale di Ghiaia Grande, la Riserva naturale della Confluenza del Sesia e del Grana e della Garzaia di Valenza, la Riserva naturale delle Sponde fluviali di Casale Monferrato, la Riserva naturale Bric Montariolo, la Riserva naturale Castelnuovo Scrivia, la Riserva naturale Isola Santa Maria, la Riserva naturale del Boscone, la Riserva naturale della Confluenza del Tanaro, il Parco naturale del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino, la Riserva naturale del Torrente Orba, la Riserva naturale di Fontana Gigante e la Riserva naturale della Palude di San Genuario;
";
d) 
la lettera k) è sostituita dalla seguente: "
k)
Ente di gestione delle aree protette della Valle Sesia, al quale sono affidati in gestione il Parco naturale dell'Alta Val Sesia e dell'Alta Val Strona e il Parco naturale del Monte Fenera;
";
e) 
(...)
[4]
f) 
la lettera m) è sostituita dalla seguente: "
m)
Ente di gestione delle aree protette dell'Ossola, al quale sono affidati in gestione il Parco naturale dell'Alpe Veglia e dell'Alpe Devero e il Parco naturale dell'Alta Valle Antrona;
";
g) 
dopo la lettera o) è inserita la seguente: "
o bis)
Provincia di Alessandria alla quale è trasferita la gestione della Riserva naturale del Neirone;
";
h) 
dopo la lettera t) è aggiunta la seguente: "
t bis)
Comuni di Mongrando ed Occhieppo Inferiore, ai quali è trasferita la gestione della Riserva naturale Spina Verde.
".
Art. 9.[5] 
(...)
Art. 10.[6] 
(...)
Art. 11. 
(Modifiche all' articolo 17 della l.r. 19/2009 )
1. 
Al comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 19/2009 le parole "
un quarto
" sono sostituite dalle seguenti: "
un sesto
".
Art. 12. 
(Modifiche all' articolo 20 della l.r. 19/2009 )
1. 
Al comma 4 dell'articolo 20 della l.r. 19/2009 le parole "
non inferiore a quella di responsabile di settore e non superiore a quella di direttore della Regione Piemonte
", sono sostituite dalle seguenti: "
non superiore a quella di responsabile di settore della Regione Piemonte.
".
Art. 13. 
(Modifiche all' articolo 21 della l.r. 19/2009 )
1. 
Il comma 4 dell'articolo 21 della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente: "
4.
Il personale di vigilanza in ruolo presso gli enti esercita le funzioni di polizia giudiziaria e pubblica sicurezza anche sul territorio delle aree protette diverse da quelle in gestione all'ente di appartenenza, a condizione che sia stipulata specifica convenzione tra i soggetti gestori, e sulle aree contigue, previa convenzione tra il soggetto gestore e i comuni territorialmente interessati.
".
Art. 14. 
(Modifiche all' articolo 22 della l.r. 19/2009 )
1. 
La lettera d) del comma 1 dell'articolo 22 della l.r. 19/2009 è sostituita dalla seguente: "
d)
attività commerciali e di erogazione di servizi compatibili con le finalità istituzionali, con particolare riferimento alle attività di incentivazione turistica e turistico-ambientale, effettuate in proprio o con il concorso di privati coinvolti nella gestione dei servizi;
".
2. 
La lettera b) del comma 2 dell'articolo 22 della l.r. 19/2009 è sostituita dalla seguente: "
b)
assegnazioni straordinarie vincolate volte al finanziamento di specifici progetti destinati al conseguimento delle finalità di cui all'articolo 7.
".
3. 
Il comma 4 dell'articolo 22 della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente: "
4.
La Regione effettua spese dirette per iniziative di interesse generale per il sistema delle aree protette, quali attività formative specifiche, promozione, documentazione, ricerca, realizzazione di reti telematiche, assistenza tecnica, istituzione di organismi, e per l'incentivazione dell'offerta turistica e della fruizione pubblica delle aree protette.
".
Art. 15. 
(Modifiche all' articolo 26 della l.r. 19/2009 )
1. 
Prima del comma 2 dell'articolo 26 della l.r. 19/2009 è inserito il seguente: "
1 bis.
Per le aree naturali protette classificate parco naturale è redatto un piano di area che ha valore di piano territoriale regionale e sostituisce le norme difformi dei piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello, fatta eccezione per il piano paesaggistico, di cui all' articolo 135 del decreto legislativo del 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).
".
2. 
Al comma 2 dell'articolo 26 della l.r. 19/2009 le parole "
Il piano di area definisce in particolare, i seguenti aspetti:
" sono sostituite dalle seguenti: "
Il piano di area è redatto tenendo conto delle relazioni ecosistemiche, socioeconomiche, paesistiche, culturali e turistiche che legano l'area al contesto territoriale e definisce, in particolare, i seguenti aspetti:
".
3. 
Al comma 2 dell'articolo 26 della l.r. 19/2009 è aggiunta in fine la seguente lettera: "
f bis)
interventi in materia di sviluppo delle attività turistico-sostenibili e di accoglienza.
".
4. 
(...)
[7]
5. 
Il comma 12 dell'articolo 26 della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente: "
12.
Sino a nuova determinazione dell'autorità competente, sono fatti salvi ed esplicano tutti i loro effetti, anche con riferimento alle aree contigue e alle zone naturali di salvaguardia, i piani di area vigenti o adottati al momento dell'entrata in vigore del presente titolo.
".
Art. 16. 
1. 
Dopo il comma 2 dell'articolo 27 della l.r. 19/2009 è inserito il seguente: "
2 bis.
I piani naturalistici specificano le norme di tutela e di salvaguardia di cui all'articolo 8, relativamente agli aspetti naturalistici, ed hanno valore di piano gestionale dell'area protetta, le cui previsioni sono recepite dagli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, fatta eccezione per il piano paesaggistico di cui al d.lgs. 42/2004 , nonché dai programmi e dagli interventi pubblici o privati.
".
2. 
Al comma 5 dell'articolo 27 della l.r. 19/2009 dopo le parole "
entrata in vigore del presente titolo.
", sono aggiunte le parole: "
Essi sono comunque confermati in validità sino all'approvazione dei nuovi piani naturalistici.
".
Art. 17. 
1. 
La rubrica dell' articolo 29 della l.r. 19/2009 è sostituita dalla seguente: "
Art. 29. (Attività di indirizzo, coordinamento e verifica)
".
2. 
Il comma 3 dell'articolo 29 della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente: "
3.
Al fine di garantire l'attuazione degli indirizzi programmatici di cui al comma 1, la Regione valuta, anche attraverso la verifica degli atti di cui ai commi 5 e 6, l'attività ed i risultati degli enti di gestione in relazione agli specifici indirizzi ed obiettivi assegnati ed alla coerenza con i programmi regionali.
".
3. 
Dopo la lettera d) del comma 4 è aggiunta la seguente: "
d bis)
definisce con deliberazione di Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, un marchio unico per i soggetti gestori del sistema regionale delle aree protette piemontesi con il quale identificare le produzioni agro-alimentari.
".
4. 
Al comma 5 dell'articolo 29 della l.r. 19/2009 la parola "
vigilanza
" è sostituita dalla seguente: "
verifica
".
5. 
Dopo il comma 6 dell'articolo 29 della l.r. 19/2009 è inserito il seguente: "
6 bis.
Nell'esercizio dei poteri di cui al presente articolo la Regione formula direttive e rilievi a cui gli enti gestori si conformano tempestivamente.
".
Art. 18.[8] 
(...)
Art. 19.[9] 
(...)
Art. 20. 
(Modifica dell' articolo 33 della l.r. 19/2009 )
1. 
L' articolo 33 della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente: "
Art. 33.
(Gestione faunistica)
1.
Ai fini del raggiungimento e della conservazione dell'equilibrio faunistico e ambientale nelle aree protette sono ammessi i seguenti interventi:
a)
gli abbattimenti selettivi;
b)
le catture e i prelievi;
c)
le reintroduzioni e i ripopolamenti.
2.
Gli interventi di cui al comma 1 sono effettuati assicurando il coordinamento con gli interventi di gestione faunistica programmati dalla provincia all'esterno delle aree protette, nonché secondo le modalità ed i criteri definiti da apposito regolamento che la Giunta regionale è delegata ad adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente titolo, in relazione agli habitat ed alle specie interessati nonché al contesto ambientale all'interno del quale l'area protetta si colloca e tenendo conto che i predetti interventi sono finalizzati a:
a)
portare la zoocenosi al maggior grado di complessità e ricchezza specifica proprie di ogni ecosistema protetto mediante idonei interventi gestionali di contenimento o di incremento e, se necessario, anche di eliminazione delle specie non autoctone;
b)
contenere i danni alle colture agricole e alle aree destinate al pascolo in quanto espressione di attività economica da valorizzare e qualificare compatibilmente con le normative che regolano la salvaguardia ambientale delle aree protette e costituiscono elemento di rilievo del paesaggio;
c)
contenere i danni alla copertura forestale in quanto le aree boscate svolgono una funzione insostituibile e rappresentano un elemento irrinunciabile per la conservazione del complessivo equilibrio ambientale;
d)
mantenere uno stato sanitario delle specie animali tale da impedire o limitare l'insorgere di fenomeni patologici che possono arrecare danno al patrimonio faunistico, ivi compreso quello zootecnico, presente nell'area protetta e in aree limitrofe;
e)
migliorare e conservare la fauna ittica autoctona con interventi gestionali tendenti anche all'eliminazione delle specie non autoctone;
f)
ricostituire condizioni di equilibrio ambientale e naturale dei corsi e degli specchi d'acqua presenti nelle aree protette.
3.
Gli interventi di cui al comma 1 sono effettuati sulla base di appositi piani elaborati ed approvati dal soggetto gestore dell'area protetta, previa acquisizione del parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e sulla base delle osservazioni vincolanti formulate dalla Regione, secondo le modalità e le procedure definite dal regolamento di cui al comma 2.
4.
Il soggetto gestore dell'area protetta può autorizzare singoli interventi di cattura o prelievo a scopo scientifico non previsti dai piani di cui al comma 3 in conformità, ove applicabile, alla vigente legislazione in materia di gestione della fauna selvatica e ittica.
5.
Gli interventi di cui al presente articolo sono eseguiti sotto la diretta responsabilità e sorveglianza del soggetto gestore dell'area protetta e sono attuati:
a)
dal personale dipendente del soggetto gestore dell'area protetta;
b)
da persone autorizzate dal soggetto gestore dell'area protetta, anche a titolo oneroso, scelte con preferenza tra cacciatori residenti nel territorio dell'area protetta o iscritti agli ambiti territoriali di caccia (ATC) e ai comprensori alpini (CA) contermini.
6.
La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, con deliberazione definisce i criteri e i requisiti necessari per l'autorizzazione di cui al comma 5, lettera b).
7.
Per la gestione faunistica del cinghiale il regolamento di cui al comma 2, in conformità alle linee guida emanate dal competente Ministero, detta specifiche disposizioni per la redazione dei relativi piani al fine di garantire una efficace gestione della specie e degli ecosistemi interessati e assicurare il coordinamento dei prelievi all'interno delle aree protette con gli interventi effettuati dalla provincia all'esterno delle aree protette.
8.
La mancata o impropria attuazione dei piani di gestione delle specie faunistiche interessate determina, nei casi definiti dal regolamento di cui al comma 2, la diretta responsabilità del soggetto gestore dell'area protetta per i danni dalla stessa derivanti, valutabile anche ai fini della quantificazione delle risorse finanziarie regionali da trasferire all'ente.
".
Art. 21. 
1. 
Al comma 5 dell'articolo 34 della l.r. 19/2009 le parole "
articoli 87 e 88 del Trattato
" sono sostituite dalla seguenti: "
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.
".
Art. 22. 
(Sostituzione dell' articolo 36 della l.r. 19/2009 )
1. 
L' articolo 36 della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente: "
Art. 36.
(Risarcimenti ed indennizzi)
1.
I danni arrecati dalla fauna selvatica alle coltivazioni agricole, agli impianti di arboricoltura da legno, agli allevamenti e ai pascoli presenti all'interno delle aree protette sono risarciti a favore degli imprenditori agricoli dalla provincia territorialmente interessata, secondo criteri uniformi con il restante territorio regionale.
2.
Sono esclusi i risarcimenti dei danni provocati dalla fauna selvatica alle foreste e alle aree boscate.
3.
L'accertamento che un vincolo effettivo posto con legge o con gli strumenti di pianificazione disciplinati dalla presente legge impedisce in tutto o in parte l'esecuzione delle attività economiche in atto connesse alle attività agro-silvo-pastorali riducendone in modo continuativo il reddito, dà diritto a un indennizzo a compensazione dei mancati redditi. Danno comunque diritto all'indennizzo:
a)
la riduzione del carico di bestiame al di sotto dei limiti di carico ottimale e la riduzione del normale periodo di monticazione;
b)
le riduzioni di reddito derivanti da limitazioni colturali o da modificazioni delle tecniche di coltivazione.
4.
Non sono indennizzabili i mancati redditi teorici derivanti da previsioni e norme urbanistiche e territoriali.
5.
Non sono dovuti indennizzi derivanti dai vincoli paesaggistici.
6.
È fatta salva la possibilità da parte della Regione di provvedere, per particolari motivi di tutela dell'ambiente naturale, all'espropriazione di aree nel rispetto delle normative vigenti in materia.
7.
L'imprenditore agricolo a pena di decadenza dal diritto al risarcimento, entro dieci giorni dalla constatazione e, comunque, non oltre trenta giorni dall'evento, segnala il danno alla provincia competente che provvede ad effettuare il relativo accertamento entro quindici giorni dalla segnalazione, eseguendo a tal fine un sopralluogo congiunto concordato col soggetto gestore dell'area protetta.
8.
I danni e i mancati redditi riconosciuti risarcibili o indennizzabili sono liquidati entro novanta giorni dalla data dell'accertamento.
9.
La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, definisce con deliberazione entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del titolo II, criteri e linee guida per l'espletamento delle procedure di cui al presente articolo.
10.
La mancata attuazione da parte degli imprenditori agricoli delle misure preventive finanziate dai soggetti gestori delle aree protette determina la decadenza dal diritto al risarcimento del danno di cui al presente articolo.
11.
Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo la Regione provvede con fondi stanziati, nell'ambito delle spese obbligatorie, sull'Unità previsionale di base (UPB) DB10101 di cui al comma 1 dell'articolo 64, trasferendo annualmente le relative risorse finanziarie a favore delle province.
".
Art. 23. 
1. 
Al comma 2 dell'articolo 38 della l.r. 19/2009 le parole "
il ripristino degli habitat naturali indicati nell'Allegato B e delle specie di flora e di fauna selvatiche di interesse comunitario, di cui agli allegati B, D ed E del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357
", sono sostituite dalle seguenti: "
il ripristino degli habitat naturali e delle specie di flora e di fauna selvatiche di interesse comunitario indicati nell'Allegato A, B, D ed E del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357
".
Art. 24. 
(Modifiche all' articolo 43 della l.r. 19/2009 )
1. 
Dopo il comma 2 dell'articolo 43 della l.r. 19/2009 è inserito il seguente: "
2 bis.
All'interno dei siti facenti parte della rete Natura 2000 l'abbattimento di piante di alto fusto motivato dall'esigenza di garantire la pubblica incolumità o la tutela di beni immobili è consentito previa comunicazione scritta al soggetto gestore del sito, contenente l'indicazione del numero di esemplari che si intende abbattere, del luogo e della data dell'abbattimento. Fatta eccezione per i casi di rischio incombente debitamente documentato in cui l'intervento può essere eseguito dalla data di presentazione della comunicazione, l'abbattimento può essere eseguito decorsi quindici giorni dalla data di presentazione della comunicazione al soggetto gestore. Entro tale termine il soggetto gestore del sito è autorizzato ad accertare, previo specifico sopralluogo, la effettiva sussistenza delle condizione di pericolo segnalate e può prescrivere modalità di abbattimento e di ripristino, compensazioni e tempi di intervento. I soggetti gestori dei siti della rete Natura 2000 intervengono d'ufficio sulle aree in proprietà o in gestione diretta a seguito dell'accertamento delle condizioni di rischio.
".
2. 
Al comma 10 dell'articolo 43 della l.r. 19/2009 le parole "
entro sessanta giorni
" sono sostituite dalle seguenti: "
entro il termine perentorio di sessanta giorni
".
3. 
Al comma 14 dell'articolo 43 della l.r. 19/2009 le parole "
articolo 42
" sono sostituite dalle seguenti: "
articolo 41
".
Art. 25. 
1. 
Al comma 3 dell'articolo 50 della l.r. 19/2009 le parole "
entro sessanta giorni
" sono sostituite dalle seguenti: "
entro il termine perentorio di sessanta giorni
".
Art. 26. 
1. 
La rubrica del titolo IV della l.r. 19/2009 è sostituita dalla seguente: "
Titolo IV. Zone naturali di salvaguardia e corridoi ecologici
".
2. 
Prima del capo I del titolo IV della l.r. 19/2009 è inserito il seguente: "
Capo 0I. Zone naturali di salvaguardia
".
Art. 27. 
(Inserimento dell'articolo 52 bis alla l.r. 19/2009 )
1. 
Dopo l'articolo 52, al capo 01 del titolo IV della l.r. 19/2009 , è inserito il seguente articolo: "
Art. 52 bis
(Zone naturali di salvaguardia)
1.
Le zone naturali di salvaguardia sono caratterizzate da particolari elementi di interesse naturalistico-territoriale da tutelare attraverso il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 52 ter.
2.
Sono zone naturali di salvaguardia le seguenti aree individuate con lettera z nelle rispettive cartografie di cui all'allegato A: z1. Zona naturale di salvaguardia della Collina di Rivoli; z2. Zona naturale di salvaguardia dei Boschi e delle Rocche del Roero; z3. Zona naturale di Salvaguardia del Bosco delle Sorti - La Communa; z4. Zona naturale di Salvaguardia della Dora Riparia; z5. Zona naturale di Salvaguardia del Monte Musinè; z6. Zona naturale di Salvaguardia Tangenziale verde e laghetti Falchera.
3.
Le nuove zone naturali di salvaguardia sono istituite con deliberazione della Giunta regionale, di concerto con gli enti locali interessati e sentita la competente commissione consiliare.
4.
La modificazione dei confini delle zone naturali di salvaguardia, delimitati nelle cartografie dell'allegato A, necessaria al fine di garantire l'effettivo raggiungimento delle finalità istitutive, è apportata con apposita deliberazione della Giunta regionale, di concerto con gli enti locali interessati e sentita la competente commissione consiliare.
".
Art. 28. 
(Inserimento dell'articolo 52 ter alla l.r. 19/2009 )
1. 
Dopo l'articolo 52 bis è inserito il seguente: "
Art. 52 ter.
(Finalità delle zone naturali di salvaguardia)
1.
Nelle zone naturali di salvaguardia gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica nonché i programmi e gli interventi pubblici e privati perseguono le seguenti finalità:
a)
tutelare gli ecosistemi agro-forestali esistenti;
b)
promuovere iniziative di recupero naturalistico e di mitigazione degli impatti ambientali;
c)
attuare il riequilibrio urbanistico-territoriale per il recupero dei valori naturali dell'area;
d)
sperimentare modelli di gestione della fauna per un equilibrato rapporto con il territorio e con le popolazioni residenti;
e)
promuovere e sviluppare le potenzialità turistiche sostenibili dell'area .
".
Art. 29. 
(Modifiche all' articolo 55 della l.r. 19/2009 )
1. 
Dopo il comma 11 dell'articolo 55 della l.r. 19/2009 è inserito il seguente: "
11 bis.
Chiunque impedisce la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 33 è soggetto alla sanzione amministrativa da 5.000,00 euro a 10.000,00 euro. Se l'impedimento arreca, direttamente o indirettamente, danni alle colture agrarie o all'ambiente naturale, il soggetto che ha impedito la realizzazione degli interventi è tenuto altresì al risarcimento dei danni.
".
2. 
Dopo il comma 11 bis dell'articolo 55 della l.r. 19/2009 è inserito il seguente: "
11 ter.
Chiunque effettua l'abbattimento di piante di alto fusto di cui all'articolo 43 comma 2 bis senza effettuare la comunicazione o in violazione delle prescrizioni impartite dal soggetto gestore del sito della rete Natura 2000 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 euro a 400,00 euro.
".
3. 
Al comma 20 dell'articolo 55 della l.r. 19/2009 la parola "
introitate
", è sostituita dalle seguenti: "
irrogate e introitate
".
Art. 30. 
(Modifiche all' articolo 56 della l.r. 19/2009 )
1. 
Al comma 6 dell'articolo 56 della l.r. 19/2009 le parole "
proposte di nomina
" sono sostituite dalla seguente: "
designazioni
".
Art. 31. 
(Modifiche all' articolo 58 della l.r. 19/2009 )
1. 
La lettera j) del comma 3 dell'articolo 58 della l.r. 19/2009 è sostituita dalla seguente: "
j)
il personale dell'Ente di gestione della Riserva naturale speciale del Parco Burcina Felice Piacenza, dell'Ente di gestione della Riserva naturale orientata delle Baragge, della Riserva naturale speciale della Bessa e dell'Area attrezzata Brich di Zumaglia e Mont Prevè e dell'Ente di gestione del Parco naturale delle Lame del Sesia e delle Riserve naturali speciali dell'Isolone di Oldenico, della Garzaia Villarboit, della Palude di Casalbeltrame e della Garzaia di Carisio è inquadrato presso l'Ente di gestione delle Riserve pedemontane e delle Terre d'acqua;
".
2. 
La lettera k) del comma 3 dell'articolo 58 della l.r. 19/2009 è sostituita dalla seguente: "
k)
il personale dell'Ente di gestione del Parco naturale dell'Alta Val Sesia e dell'Ente di gestione del parco naturale del Monte Fenera è inquadrato presso l'Ente di gestione delle aree protette della Valle Sesia;
".
Art. 32. 
(Modifiche all' articolo 62 della l.r. 19/2009 )
1. 
Dopo il comma 1 dell'articolo 62 della l.r. 19/2009 , è inserito il seguente: "
1 bis.
Nell'ambito della relazione di cui al comma 1 la Giunta regionale informa altresì il Consiglio regionale sullo stato di attuazione dell'articolo 33 e, in particolare, sui risultati ottenuti ai fini del raggiungimento e della conservazione dell'equilibrio faunistico e ambientale nelle aree protette.
".
Art. 33. 
(Modifiche alla rubrica del capo III del titolo VI della l.r. 19/2009 )
1. 
La rubrica del capo III del titolo VI della l.r. 19/2009 è sostituita dalla seguente: "
Capo III. Modifica e abrogazione di norme
".
Art. 34. 
(Inserimento dell'articolo 62 bis alla l.r. 19/2009 )
1. 
Dopo l'articolo 62, al capo III del titolo VI, della l.r. 19/2009 è aggiunto il seguente: "
Art. 62 bis
(Modifiche all' articolo 31 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 )
1.
Al comma 3 dell'articolo 31 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 , di attuazione del decreto legislativo 112/1998 , le parole ''in aree protette a rilevanza regionale '' sono sostituite dalle seguenti: ''in aree protette a gestione regionale, in aree contigue o in zone naturali di salvaguardia.''
".
Art. 35. 
(Modifiche all' articolo 63 della l.r. 19/2009 )
1. 
Dopo il numero 62) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 63 della l.r. 19/2009 è aggiunto il seguente: "
62 bis)
legge regionale 8 giugno 1989, n. 36 (Interventi finalizzati a raggiungere e conservare l'equilibrio faunistico ed ambientale nelle aree istituite a parchi naturali, riserve naturali e aree attrezzate);
".
2. 
Dopo il numero 148 della lettera a) del comma 1 dell'articolo 63 della l.r. 19/2009 è aggiunto il seguente: "
148 bis)
legge regionale 7 agosto 2006, n. 29 (Proroga della destinazione a Parco naturale del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino);
".
3. 
Dopo il numero 152) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 63 della l.r. 19/2009 è aggiunto il seguente: "
152 bis)
legge regionale 22 dicembre 2009, n. 33 (Istituzione del Parco naturale dell'Alta Valle Antrona);
".
Art. 36. 
(Modifiche all'Allegato A della l.r. 19/2009 )
1. 
L'allegato A della l.r. 19/2009 è sostituito dall'allegato A alla presente legge.
Art. 37. 
(Modifica all'Allegato C della l.r. 19/2009 )
1. 
All'allegato C (Contenuti della relazione per la valutazione di incidenza dei progetti di cui all'allegato G del d.p.r. 357/97 ) della l.r. 19/2009 , le parole "
articolo 44
", sono sostituite dalle seguenti: "
articolo 43
".
Art. 38. 
(Modifica all'Allegato D della l.r. 19/2009 )
1. 
All'allegato D (Contenuti della relazione per la valutazione di incidenza di piani e programmi di cui all'allegato G del d.p.r. 357/97 ) della l.r. 19/2009 , le parole "
articolo 45
", sono sostituite dalle seguenti: "
articolo 44
".
Art. 39. 
(Abrogazioni)
1. 
Sono abrogate le seguenti disposizioni della l.r. 19/2009 :
a) 
la lettera c) del comma 2 dell'articolo 7;
b) 
il comma 6 dell'articolo 8;
c) 
i numeri 34) e 43) della lettera c) e le lettere f) e g) del comma 2 dell'articolo 10;
d) 
le lettere p), q) ed r) del comma 1 dell'articolo 12;
e) 
(...)
[10]
f) 
il comma 8 dell'articolo 26;
g) 
(...)
[11]
h) 
il comma 2 dell'articolo 63.
2. 
Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 19/2009 , le parole: "
la Zona naturale di salvaguardia della Collina di Rivoli
" e le parole: "
e la Zona naturale di salvaguardia della Stura di Lanzo
" sono soppresse.
3. 
Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 19/2009 , le parole: "
del Sangone
" e le parole: "
e la Zona naturale di salvaguardia della Fascia fluviale del Po-tratto torinese
" sono soppresse.
4. 
(...)
[12]
5. 
Alla lettera s) del comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 19/2009 , le parole: "
e della Zona naturale di salvaguardia Gesso e Stura
" sono soppresse.
6. 
Al comma 7 dell'articolo 26 della l.r. 19/2009 le parole: "
, fatta eccezione per le varianti di cui al comma 8
" sono soppresse.
7. 
Al comma 8 dell'articolo 29 della l.r. 19/2009 le parole "
in sede di vigilanza
" sono soppresse.
8. 
Al comma 2 dell'articolo 53 della l.r. 19/2009 le parole: "
per essere riportati nella carta della natura regionale
", sono soppresse.
9. 
Al comma 3 dell'articolo 56 della l.r. 19/2009 le parole: "
la proposta di nomina del presidente dell'ente e
" sono soppresse.
10. 
Al comma 4 dell'articolo 56 della l.r. 19/2009 le parole: "
una proposta unitaria, espressa a maggioranza, di nomina del presidente dell'ente e
" sono soppresse.
11. 
Al comma 5 dell'articolo 56 della l.r. 19/2009 le parole: "
e la Partecipanza dei Boschi di Trino
" sono soppresse.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 3 agosto 2011
Roberto Cota


Note:

[1] La lettera k) del comma 1 dell'articolo 5 è stata abrogata dal comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale 26 del 2015. L'abrogazione decorre dal 1/1/2016

[2] La lettera a) del comma 1 dell'articolo 8 è stata abrogata dalla lettera a) del comma 4 dell'articolo 33 della legge regionale 19 del 2015. Il comma 1 dell'art. 44 della l.r 19/2015 dispone l'entrata in vigore differita all'1/1/2016 di questa disposizione.

[3] La lettera b) del comma 1 dell'articolo 8 è stata abrogata dalla lettera a) del comma 4 dell'articolo 33 della legge regionale 19 del 2015. Il comma 1 dell'art. 44 della l.r 19/2015 dispone l'entrata in vigore differita all'1/1/2016 di questa disposizione.

[4] La lettera e) del comma 1 dell'articolo 8 è stata abrogata dalla lettera a) del comma 4 dell'articolo 33 della legge regionale 19 del 2015. Il comma 1 dell'art. 44 della l.r 19/2015 dispone l'entrata in vigore differita all'1/1/2016 di questa disposizione.

[5] L'articolo 9 è stato abrogato dalla lettera c del comma 4 dell'articolo 33 della legge regionale 19 del 2015.

[6] L'articolo 10 è stato abrogato dalla lettera c) del comma 4 dell'articolo 33 della legge regionale 19 del 2015.

[7] Il comma 4 dell'articolo 15 è stato abrogato dalla lettera b) del comma 4 dell'articolo 33 della legge regionale 19 del 2015.

[8] L'articolo 18 è stato abrogato dalla lettera c) del comma 4 dell'articolo 33 della legge regionale 19 del 2015.

[9] L'articolo 19 è stato abrogato dalla lettera c) del comma 4 dell'articolo 33 della legge regionale 19 del 2015.

[10] La lettera e) del comma 1 dell'articolo 39 è stata abrogata dalla lettera d) del comma 4 dell'articolo 33 della legge regionale 19 del 2015. Il comma 1 dell'art. 44 della l.r 19/2015 dispone l'entrata in vigore differita all'1/1/2016 di questa disposizione.

[11] La lettera g) del comma 1 dell'articolo 39 è stata abrogata dalla lettera d) del comma 4 dell'articolo 33 della legge regionale 19 del 2015. Il comma 1 dell'art. 44 della l.r 19/2015 dispone l'entrata in vigore differita all'1/1/2016 di questa disposizione.

[12] Il comma 4 dell'articolo 39 è stato abrogato dalla lettera d) del comma 4 dell'articolo 33 della legge regionale 19 del 2015. Il comma 1 dell'art. 44 della l.r 19/2015 dispone l'entrata in vigore differita all'1/1/2016 di questa disposizione.