La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Note:
[1] Nella lettera f) del comma 1 dell'articolo 1 dopo le parole "e i servizi floreali" sono state aggiunte le parole ", fatto salvo quanto previsto all'articolo 5 bis." ad opera del comma 1 dell'articolo 63 della legge regionale 26 del 2015.
[2] Il comma 4 dell'articolo 3 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 6 del 2020.
[3] Il comma 5 dell'articolo 3 è stato sostituito dal comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 6 del 2020.
[4] Nella lettera a) del comma 1 dell'articolo 5 le parole "conferito presso la sede dell'impresa funebre oppure presso il domicilio o la residenza del committente;" sono state aggiunte ad opera del comma 1 dell'articolo 53 della legge regionale 3 del 2015.
[5] L'articolo 5 bis è stato inserito dal comma 2 dell'articolo 63 della legge regionale 26 del 2015.
[6] Nel comma 1 dell'articolo 5 bis la parola "tremila" è stata sostituita dalla parola "cinquemila" ad opera del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 6 del 2020.
[7] Nel comma 6 bis dell'articolo 8 le parole "autopsia giudiziaria o riscontro diagnostico" sono state sostituite dalle parole "autopsia giudiziaria, riscontro diagnostico o con salma a disposizione dell'autorità giudiziaria" ad opera del comma 1 dell'articolo 24 della legge regionale 10 del 2024.