La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Note:
[1] Nella lettera f) del comma 1 dell'articolo 1 dopo le parole "e i servizi floreali" sono state aggiunte le parole ", fatto salvo quanto previsto all'articolo 5 bis." ad opera del comma 1 dell'articolo 63 della legge regionale 26 del 2015.
[2] Il comma 5 dell'articolo 3 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 8 del 2019.
[3] Nella lettera a) del comma 1 dell'articolo 5 le parole "conferito presso la sede dell'impresa funebre oppure presso il domicilio o la residenza del committente;" sono state aggiunte ad opera del comma 1 dell'articolo 53 della legge regionale 3 del 2015.
[4] L'articolo 5 bis è stato inserito dal comma 2 dell'articolo 63 della legge regionale 26 del 2015.