Legge regionale n. 15 del 03 agosto 2011  ( Versione vigente )
"Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali. Modifiche della legge regionale del 31 ottobre 2007, n. 20 (Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri)".
(B.U. 11 agosto 2011, n. 32)

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Finalità e oggetto)
1. 
La Regione disciplina le attività e i servizi correlati al decesso di ogni cittadino, nel rispetto della dignità e delle diverse convinzioni religiose e culturali di ogni persona, con la finalità di:
a) 
garantire l'uniformità del trattamento del cadavere, dei resti mortali e delle ceneri cremate sul territorio regionale;
b) 
consentire a ciascuna persona di scegliere liberamente la forma di sepoltura o la cremazione;
c) 
salvaguardare l'interesse degli utenti dei servizi funebri anche tramite una corretta informazione;
d) 
improntare le attività di vigilanza sanitaria a principi di rispetto della persona, di efficacia e di efficienza;
e) 
favorire la libera concorrenza tra operatori nella gestione dei servizi attinenti all'ambito funebre, cimiteriale e di polizia mortuaria;
f) 
assicurare l'incompatibilità tra la gestione dei servizi cimiteriali, dei crematori e delle camere mortuarie, la gestione di impianti elettrici di luci votive e i servizi di pubbliche affissioni con l'attività di onoranze funebri, l'attività commerciale marmorea e lapidea e i servizi floreali, fatto salvo quanto previsto all'articolo 5 bis.
[1]
2. 
Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 si applicano nel rispetto della normativa statale in materia di prelievo di organi a scopo di trapianto terapeutico.
Art. 2. 
(Adempimenti conseguenti al decesso)
1. 
Per la dichiarazione o avviso di morte si osservano le disposizioni dell'ordinamento statale.
2. 
Fuori dai casi in cui si proceda, ai sensi dell' articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria), al prelievo di organi a scopo di trapianto terapeutico, il medico curante o suo sostituto certifica le cause del decesso, nel rispetto delle disposizioni e secondo le modalità definite dalla normativa statale. In caso di decesso presso una struttura sanitaria pubblica o privata che eroga prestazioni in regime di ricovero o in una struttura socio-sanitaria, le certificazioni sono rilasciate dal direttore sanitario o da un medico da lui delegato.
3. 
Nel rispetto della normativa statale relativa alla denuncia delle cause di morte e all'accertamento dei decessi, le strutture di medicina legale delle Aziende Sanitarie Locali (ASL) garantiscono le funzioni di coordinamento, di consulenza e di supervisione delle attività di medicina necroscopica, definendo le procedure di espletamento dell'attività stessa in particolare nei casi di morte improvvisa o non spiegabile.
4. 
L'accertamento della realtà di morte dei soggetti non deceduti in strutture sanitarie di ricovero o assistenziali, residenziali pubbliche e private viene effettuato dal medico necroscopo nominato dall'ASL fra i medici dipendenti o convenzionati con il servizio sanitario nazionale, ovvero, in loro assenza, dai medici di medicina generale, al fine di assicurare la tempestività e l'ottimale distribuzione del servizio sul territorio.
5. 
Il medico curante ha l'obbligo di redigere la scheda di morte di cui al comma 6 dell'articolo 1 del d.p.r. 285/1990 entro le ventiquattro ore dall'accertamento del decesso. In caso di irreperibilità del medico curante ovvero di decesso senza assistenza medica, tale obbligo spetta al medico necroscopo o alla guardia medica a seguito di presentazione di idonea documentazione.
6. 
La visita necroscopica deve essere effettuata non prima di quindici ore dal decesso, salvo quanto previsto all'articolo 3, e comunque non dopo le trenta ore.
Art. 3. 
(Osservazione e trattamenti sul cadavere)
1. 
I cadaveri non possono essere seppelliti, cremati o sottoposti ad autopsia o ad alcuno dei trattamenti previsti al comma 7, prima dell'accertamento di morte e, comunque, prima che siano trascorse ventiquattro ore dal decesso, salvo i casi di decapitazione, maciullamento, avanzato stato di decomposizione o putrefazione, ovvero i casi in cui sia stata effettuata rilevazione elettrocardiografica di durata non inferiore a venti minuti o ricorrano altre ragioni speciali a giudizio del medico incaricato delle funzioni di necroscopo.
2. 
Durante il periodo di osservazione, i corpi devono essere posti in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.
3. 
In caso di decesso di persona affetta da malattia infettiva e diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il medico necroscopo adotta le necessarie precauzioni a tutela della salute pubblica, in conformità all' articolo 18 del d.p.r. 285/1990 .
4. 
In caso di trasporto dal luogo del decesso ad una struttura sanitaria, ad un deposito di osservazione o ad una struttura per il commiato, siti anche in altro comune della Regione, la salma è riposta in contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita e che comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica.
5. 
Se il decesso avviene in abitazioni inadatte per l'osservazione o vi è espressa richiesta dei familiari o dei conviventi, come individuati nel decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente), la salma può essere trasportata per l'osservazione presso l'obitorio o il servizio mortuario delle strutture ospedaliere o presso apposite strutture adibite al commiato, previa certificazione del medico curante o di medico dipendente o convenzionato con il servizio sanitario nazionale intervenuto in occasione del decesso. Tale certificazione, contestuale ad una comunicazione al sindaco del comune in cui è avvenuto il decesso, attesta che il trasporto della salma può avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica e che è escluso il sospetto che la morte sia dovuta a reato ed è titolo valido e sufficiente per il trasferimento della salma dal luogo di decesso al luogo dì osservazione.
[2]
6. 
Oltre alle strutture comunali già esistenti, le strutture sanitarie pubbliche e private, che operano in regime di ricovero, in aggiunta alle salme di persone ivi decedute, ricevono, nei limiti delle proprie disponibilità, i cadaveri di persone decedute in luoghi pubblici o in abitazioni delle quali l'ASL abbia certificato la non idoneità, di persone ignote di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento, o per le quali vi è stata la richiesta di cui al comma 5, per:
a) 
il periodo di osservazione di cui al comma 2;
b) 
l'effettuazione del riscontro diagnostico, dell'autopsia o di altro provvedimento disposto dall'autorità giudiziaria.
7. 
Negli obitori e nelle strutture per il commiato sono consentiti trattamenti di imbalsamazione e tanatoprassi nei limiti e secondo le modalità stabiliti dalla normativa nazionale e regionale.
Art. 4. 
(Riscontro diagnostico)
1. 
Fatti salvi i poteri dell'autorità giudiziaria, sono sottoposti al riscontro diagnostico, nel rispetto della normativa statale, i cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportati ad un ospedale, ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, nonché i cadaveri delle persone decedute negli ospedali, nelle cliniche universitarie e negli istituti di cura privati quando i rispettivi direttori, dirigenti di struttura complessa o medici curanti lo dispongano per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico-scientifici.
2. 
Nel rispetto della normativa statale, i competenti servizi delle ASL dispongono il riscontro diagnostico anche sui cadaveri di persone decedute a domicilio quando la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo o, a richiesta del medico curante, quando sussistono dei dubbi sulle cause di morte.
3. 
Eseguito il riscontro diagnostico, il cadavere deve essere ricomposto con la migliore cura.
4. 
Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'ente che lo ha richiesto.
Art. 5. 
(Attività funebre)
1. 
Ai fini della presente legge, per attività funebre si intende un servizio che comprende e assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:
a) 
disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari conferito presso la sede dell'impresa funebre oppure presso il domicilio o la residenza del committente;
[3]
b) 
vendita di casse mortuarie e altri articoli funebri;
c) 
trasferimento durante il periodo di osservazione e trasporto di cadavere, di ceneri e di resti mortali.
2. 
Le imprese pubbliche o private che intendono svolgere attività funebre presentano una segnalazione certificata di inizio attività, con efficacia immediata, ai sensi dell' articolo 19, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), al comune in cui ha sede commerciale l'impresa. La segnalazione certificata di inizio attività deve essere corredata della documentazione e delle autocertificazioni in ordine al possesso dei requisiti individuati nel regolamento di cui all'articolo 15.
3. 
Il conferimento dell'incarico e la negoziazione degli affari inerenti l'attività funebre non possono essere svolti all'interno di strutture sanitarie di ricovero e cura pubbliche e private, obitori e depositi di osservazione.
4. 
Il personale delle imprese esercenti l'attività funebre deve essere in possesso di sufficienti conoscenze teorico-pratiche. L'etica professionale di tutti i soggetti che agiscono all'interno del settore delle onoranze funebri deve uniformarsi ai principi del codice deontologico di cui all'art. 6, comma 5.
5. 
I comuni sono tenuti a informare la cittadinanza riguardo alle differenti forme di sepoltura o cremazione e alle tariffe ad esse applicate nonché a pubblicare l'elenco delle imprese autorizzate operanti nel proprio territorio, in conformità a quanto previsto nel regolamento di cui articolo 15.
Art. 5 bis.[4] 
(Deroghe per i comuni montani)
1. 
Per i comuni montani ricompresi nei territori classificati montani sulla base della ripartizione del territorio di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 12 maggio 1988, n. 826-6658 (Classificazione e ripartizione del territorio regionale fra montagna, collina e pianura) o per le loro forme associative, con popolazione complessiva inferiore a tremila abitanti, è ammessa deroga al regime di incompatibilità tra la gestione dei servizi cimiteriali, dei crematori e delle camere mortuarie, la gestione di impianti elettrici di luci votive e i servizi di pubbliche affissioni con l'attività di onoranze funebri, l'attività commerciale marmorea e lapidea e i servizi floreali, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f).
Art. 6. 
(Tutela del dolente e vigilanza nell'ambito delle camere mortuarie)
1. 
La scelta dell'impresa funebre deve essere libera ed esclusiva prerogativa della famiglia del defunto.
2. 
Nel caso in cui il gestore dei servizi pubblici cimiteriali o necroscopici svolga anche l'attività funebre di cui all'articolo 5, è d'obbligo la separazione societaria. Le gestioni in corso alla data di entrata in vigore della legge sono tenute ad uniformarsi alle disposizioni del presente comma.
3. 
I servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche e private non possono in ogni caso essere dati in gestione a soggetti esercenti l'attività funebre di cui all'articolo 5. Le attività di gestione in corso alla data di entrata in vigore della legge sono tenute ad uniformarsi alle disposizioni del presente comma.
4. 
È fatto divieto di svolgere attività funebre, di disporre di uffici a ciò predisposti, di esporre materiali pubblicitari di singole imprese negli obitori o all'interno di strutture sanitarie, di ricovero e cura, siano esse convenzionate e non con enti pubblici o nei cimiteri.
5. 
La Regione, d'intesa con le associazioni rappresentative dei comuni e le associazioni rappresentative di categoria, promuove l'adozione del codice deontologico delle imprese che svolgono attività funebre, ai fini della tutela del dolente e della libera concorrenza.
Art. 7. 
(Sanzioni amministrative)
1. 
Salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, è sospeso dall'esercizio dell'attività e del trasporto funebre da uno a sei mesi e punito con sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000,00 a euro 15.000,00, graduata in relazione alla gravità del fatto secondo quanto disposto dal regolamento di cui all'articolo 15, chiunque nell'espletare l'attività o il trasporto funebre:
a) 
pone in essere comportamenti contrastanti con quanto previsto all'articolo 6, o comunque finalizzati a condizionare la libera scelta dei familiari del defunto;
b) 
propone direttamente o indirettamente mance o elargizioni di varia natura, promesse, doni o vantaggi di qualunque genere, a chi svolge una professione o attività correlata all'indicazione o al procacciamento di funerali;
c) 
stipula contratti per lo svolgimento dei servizi funebri in luoghi vietati dalla presente legge;
d) 
procaccia o fa opera di mediazione diretta o indiretta delle prestazioni e dei servizi di onoranze funebri o si avvale di procacciatori o mediatori per l'acquisizione dei servizi funebri negli obitori, all'interno di strutture sanitarie di ricovero e cura o di strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali pubbliche o private accreditate nonché nei locali di osservazione delle salme e nelle aree cimiteriali;
e) 
fa ricorso a forme pubblicitarie ingannevoli e disdicevoli.
2. 
In caso di reiterata violazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, è disposta la cessazione dell' attività.
3. 
Salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, per le violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, è disposta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000,00 a euro 15.000,00, graduata in relazione alla gravità del fatto secondo quanto disposto dal regolamento di cui all'articolo 15. In caso di reiterazione, fatta salva l'applicazione delle procedure previste dall' articolo 19, l. 241/1990 , è disposto il divieto di prosecuzione dell'attività.
4. 
Il comune competente per il territorio in cui si verifica l'illecito provvede all'irrogazione della sanzione ed alla sua riscossione.
Art. 8. 
(Trasporto funebre)
1. 
Ai fini della presente legge costituisce trasporto funebre ogni trasferimento di cadavere e di resti mortali dal luogo del decesso all'obitorio, ai depositi di osservazione, ai locali del servizio mortuario sanitario, alle strutture per il commiato, al luogo di onoranze compresa l'abitazione privata, al cimitero o crematorio, o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei al tipo di trasferimento e del personale necessario, nel rispetto della normativa statale in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Nella nozione di trasporto funebre sono altresì compresi la raccolta e il collocamento del cadavere nel feretro, il prelievo di quest'ultimo, con il relativo trasferimento e la consegna al personale incaricato della sepoltura o della cremazione.
2. 
All'atto della chiusura del feretro l'identità del defunto, l'apposizione dei sigilli e l'osservanza delle norme previste per il trasporto sono verificate direttamente dagli addetti al trasporto, che ne attestano l'esecuzione.
3. 
È escluso dalla nozione di trasporto funebre il trasferimento interno al luogo di decesso quando questo è in una struttura sanitaria. Tale trasferimento viene svolto unicamente da personale incaricato dalla direzione sanitaria che a nessun titolo può essere collegato a soggetti esercenti l'attività funebre.
4. 
Le autorizzazioni al trasporto e seppellimento di cadaveri, resti mortali, ceneri, parti anatomiche, nati morti, prodotti abortivi e feti sono rilasciate nel rispetto della normativa statale vigente.
5. 
I trasporti di cadavere, resti mortali o ceneri da o per l'estero sono autorizzati dal comune ove è avvenuto il decesso, in conformità alle norme nazionali ed internazionali.
6. 
La vigilanza sui trasporti funebri spetta al comune, che si avvale dell'ASL limitatamente agli aspetti igienico-sanitari.
7. 
Per tutto quanto non disciplinato dal presente articolo si applicano le disposizioni del d.p.r. 285/1990 .
Art. 9. 
(Cimiteri)
1. 
Spetta ai comuni, singoli o associati, la realizzazione di cimiteri e di crematori, in conformità alla normativa statale.
2. 
Ogni comune, nell'ambito della pianificazione urbanistica e territoriale, prevede aree cimiteriali in grado di rispondere alle necessità di sepoltura nell'arco dei venti anni successivi all'adozione degli strumenti urbanistici, tenuto conto degli obblighi di cui al comma 1.
3. 
La gestione e manutenzione dei cimiteri possono essere affidate a soggetti pubblici o privati.
4. 
L'area cimiteriale è delimitata da idonea recinzione. L'area di rispetto lungo il perimetro cimiteriale è definita in conformità a quanto stabilito dalla normativa nazionale, fatte salve le seguenti esigenze:
a) 
la necessità di dotazione di parcheggi e servizi per i frequentatori;
b) 
l'eventuale necessità di ampliamento, in relazione alle previsioni di cui al comma 2;
c) 
l'eventuale presenza di servizi o impianti tecnologici all'interno del cimitero e le conseguenti distanze di tutela;
d) 
il rispetto delle attività di culto dei dolenti.
5. 
Il comune, su richiesta di privati, associazioni o enti morali, può concedere in uso aree all'interno del cimitero per sepolture private, nel rispetto dei requisiti tecnici ed igienico-sanitari previsti dalla normativa statale.
6. 
Il comune può altresì autorizzare:
a) 
la costruzione e l'uso di aree e spazi per la sepoltura di animali d'affezione, nel rispetto delle disposizioni della legge regionale 7 aprile 2000, n. 39 (Cimiteri per animali da affezione);
b) 
la costruzione di cappelle private fuori dal cimitero, purché contornate da un'area di rispetto;
c) 
la tumulazione in luoghi al di fuori del cimitero nel rispetto delle disposizioni di cui all' articolo 105 del d.p.r. 285/1990 e dell' articolo 12 della legge regionale 31 ottobre 2007, n. 20 (Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri).
7. 
I comuni definiscono:
a) 
l'assetto interno di ciascun cimitero;
b) 
i turni di rotazione dei campi di inumazione o le procedure di trattamento di terreno atte a favorire i processi di mineralizzazione;
c) 
le modalità di concessione e le tariffe delle sepolture private;
d) 
l'ampiezza delle aree di rispetto di cui al comma 4 e al comma 6, lettera b).
8. 
Nei casi di cui alle lettere a) e d) del comma 7 è richiesto il previo parere dell'ASL e dell'ARPA, secondo le rispettive competenze.
9. 
La costruzione di nuovi cimiteri o l'ampliamento e ristrutturazione di quelli esistenti è autorizzata dal comune, previo parere vincolante dell'ASL e dell'ARPA, secondo le rispettive competenze. La soppressione di cimiteri è autorizzata dal comune, previo parere dell'ASL competente per territorio.
Art. 10. 
(Cremazione)
1. 
La cremazione, la conservazione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti, l'affidamento delle medesime e la loro dispersione avvengono nel rispetto dei principi sanciti dalla normativa statale e dalla l.r. 20/2007 .
Art. 11. 
(Strutture per il commiato)
1. 
Per consentire forme rituali di commemorazione del defunto e un dignitoso commiato, la Regione favorisce l'adeguata presenza sul territorio regionale delle strutture per il commiato di cui all' articolo 8 della l.r. 20/2007 .
2. 
Nell'esercizio delle attività di cui all'articolo 3, commi 5 e 7, nonché delle attività di cui all' articolo 8, comma 2, della l.r. 20/2007 , le strutture devono essere in possesso delle caratteristiche igienico-sanitarie previste per le camere mortuarie dalla normativa statale e regionale vigente.
Art. 12. 
(Modifiche all' articolo 8 della l.r. 20/2007 )
1. 
Il comma 3 dell'articolo 8 della l.r. 20/2007 è sostituito dal seguente: "
3.
Le strutture per il commiato, realizzate da soggetti pubblici o privati autorizzati all'esercizio dell'attività funebre, sono in ogni caso fruibili da chiunque ne faccia richiesta, senza discriminazioni di alcun tipo in ordine all'accesso, fermo restando l'obbligo previsto dalla normativa statale e regionale in capo alle strutture pubbliche e private che sono tenute a garantire il servizio di camera mortuaria al soggetto deceduto presso le medesime strutture, nel caso in cui i familiari non optino per la struttura del commiato.
".
2. 
Dopo il comma 4 dell'articolo 8 della l.r. 20/2007 è aggiunto il seguente: "
4 bis.
Le strutture per il commiato non possono essere collocate nell'ambito di strutture obitoriali, di strutture sanitarie pubbliche o private o nelle loro immediate vicinanze, né di strutture socio-sanitarie o socio-assistenziali. I comuni stabiliscono l'ubicazione delle strutture per il commiato.
".
Art. 13. 
(Formazione del personale)
1. 
Il Consiglio regionale, di concerto con le associazioni di categoria, definisce, con il regolamento di cui all'articolo 15, i requisiti formativi e i piani di formazione obbligatori del personale delle imprese che svolgono attività funebre, del personale dei cimiteri e dei crematori, dei cerimonieri degli spazi per il commiato. I corsi formativi sono svolti da soggetti pubblici e privati accreditati per erogare servizi di formazione continua e permanente, secondo la normativa nazionale e regionale vigente.
2. 
Coloro che al momento dell'entrata in vigore della legge non esercitano da almeno cinque anni l'attività di impresa funebre in qualità di titolari o legali rappresentanti o soci, nonché di addetti allo svolgimento dell'attività funebre, seguono un corso professionale con il relativo superamento di un esame di verifica finale.
3. 
Per il conseguimento dei requisiti formativi di cui al comma 1, la Regione riconosce l'equivalenza dei corsi di formazione del personale svolti in altre Regioni.
Art. 14. 
(Piano regionale di coordinamento)
1. 
Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge, la Giunta regionale presenta per l'approvazione al Consiglio regionale, sulla base della popolazione residente, dell'indice di mortalità e dei dati statistici della scelta crematoria da parte dei cittadini di ciascun territorio comunale e d'intesa con i comuni interessati, il Piano regionale di coordinamento, per la realizzazione di nuovi cimiteri e crematori da parte dei comuni, anche in forma associata.
2. 
Il Piano regionale di coordinamento definisce:
a) 
i requisiti e le caratteristiche per la costruzione di nuovi cimiteri e crematori, nonché le condizioni per la soppressione e i criteri di ristrutturazione di quelli esistenti;
b) 
le caratteristiche dei campi di inumazione, dei loculi areati e non, delle strutture cimiteriali e delle sepolture private;
c) 
le caratteristiche e le modalità per la realizzazione di sepolture in cappelle private fuori dai cimiteri;
d) 
l'ampiezza massima dell'area cimiteriale e dell'area che contorna le cappelle private costruite fuori dai cimiteri;
e) 
l'allestimento di strutture per il commiato per ogni nuovo cimitero e crematorio;
f) 
la costruzione e l'uso di aree e spazi per la realizzazione dei cimiteri per gli animali d'affezione, ai sensi della l.r. 39/2000 ;
g) 
la necessaria dotazione di parcheggi e servizi per i frequentatori.
3. 
Il Piano regionale di coordinamento disciplina anche la creazione di cinerari comuni e di aree predisposte per la dispersione delle ceneri in ambito cimiteriale.
4. 
Spetta ai comuni e loro forme associative la realizzazione dei crematori, nel rispetto delle linee guida previste dal Piano regionale di coordinamento.
5. 
I crematori sono realizzati all'interno delle aree cimiteriali esistenti o di ampliamenti delle stesse e non è consentito l'utilizzo di crematori mobili.
Art. 15. 
(Regolamento di attuazione)
1. 
Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, il Consiglio regionale, ai sensi dell' articolo 27 dello Statuto , disciplina con apposito regolamento:
a) 
i requisiti e le modalità generali per la presentazione della segnalazione certificata di inizio dell' attività funebre e per la realizzazione e la gestione delle strutture per il commiato;
b) 
le modalità con cui i comuni informano la cittadinanza riguardo alle differenti forme di sepoltura o cremazione e alle tariffe ad esse applicate nonché alla pubblicazione di un elenco delle imprese autorizzate operanti nel proprio territorio;
c) 
la graduazione in relazione alla gravità del fatto, delle sanzioni amministrative pecuniarie stabilite all'articolo 7;
d) 
le strutture destinate alle funzioni di deposito per l'osservazione dei cadaveri, cui i comuni devono fare riferimento e i criteri per la ripartizione dei relativi oneri;
e) 
gli adempimenti conseguenti al decesso e i trattamenti sul cadavere;
f) 
i servizi cimiteriali, l'inumazione e tumulazione, le sepolture private nei cimiteri, le sepolture fuori dai cimiteri e la soppressione dei cimiteri, di cui all'articolo 9;
g) 
l'uniformazione degli orari delle camere mortuarie per i dolenti, degli orari delle sepolture e degli orari e delle modalità della consegna dei feretri;
h) 
i requisiti formativi di cui all'articolo 13.
2. 
Il Consiglio regionale definisce con il regolamento di cui al comma 1 le modalità ed i casi in cui deve essere effettuata la rimozione di protesi su cadaveri destinati alla cremazione.
Art. 16. 
(Abrogazioni)
1. 
Gli articoli 5, 6, comma 1, e 10 della l.r. 20/2007 sono abrogati.
Art. 17. 
(Norma finanziaria)
1. 
In fase di prima attuazione della legge nell'esercizio finanziario 2011, alla spesa corrente, in termini di competenza e di cassa, suddivisa in 20.000,00 euro per la realizzazione di campagne di informazione riguardo ai servizi necroscopici, funebri e cimiteriali e 50.000,00 euro per le attività di formazione del personale del comparto, iscritte rispettivamente nell'ambito delle UPB DB20011 e DB15001, si provvede con le risorse delle medesime unità, che presentano le necessarie coperture finanziarie.
2. 
Per il biennio 2012-2013, agli oneri stimati per ciascun anno in 200.000,00 euro , in termini di competenza, ripartiti in 50.000,00 euro per la realizzazione di campagne di informazione riguardo ai servizi necroscopici, funebri e cimiteriali e in 150.000,00 euro per le attività di formazione del personale del comparto, iscritti rispettivamente nelle UPB DB20011 e DB15001, si provvede con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall' articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall' articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 3 agosto 2011
Roberto Cota

Note:

[1] Nella lettera f) del comma 1 dell'articolo 1 dopo le parole "e i servizi floreali" sono state aggiunte le parole ", fatto salvo quanto previsto all'articolo 5 bis." ad opera del comma 1 dell'articolo 63 della legge regionale 26 del 2015.

[2] Il comma 5 dell'articolo 3 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 8 del 2019.

[3] Nella lettera a) del comma 1 dell'articolo 5 le parole "conferito presso la sede dell'impresa funebre oppure presso il domicilio o la residenza del committente;" sono state aggiunte ad opera del comma 1 dell'articolo 53 della legge regionale 3 del 2015.

[4] L'articolo 5 bis è stato inserito dal comma 2 dell'articolo 63 della legge regionale 26 del 2015.