La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Note:
[1] L'articolo 3 è stato abrogato dal comma 5 dell'articolo 12 della legge regionale 16 del 2012.
[2] Nel comma 2 dell'articolo 5 le parole a decorrere dal 1 gennaio 2016" sono state sostituite dalle parole "a decorrere dal 1° gennaio 2020" ad opera dal comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 21 del 2014.
[3] L'art 4 della l.r. 21/2014 dispone l' entrata in vigore della legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e che le sue disposizioni si applicano a decorrere da gennaio 2015.
[4] L'articolo 5 bis è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 16 del 2012. L'art. 12 della l.r. 16/2012 detta ulteriori diposizioni in materia.
[5] L'articolo 5 ter è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 1 del 2014.