Legge regionale n. 23 del 13 dicembre 2011  ( Versione vigente )
"Ulteriori modifiche della legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale vigente ed interventi a sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili, dell'impiantistica di risalita e dell'offerta turistica)".
(B.U. 15 dicembre 2011, n. 50)

La competente Commissione Consiliare in sede legislativa, ai sensi degli articoli 30 e 46 dello Statuto , ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
1. 
La lettera b) del comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale vigente ed interventi a sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili, dell'impiantistica di risalita e dell'offerta turistica) è sostituita dalla seguente: "
b)
le generalità del gestore, del direttore delle piste e degli operatori di primo soccorso.
".
Art. 2. 
(Modifica dell' articolo 17 della l.r. 2/2009 )
1. 
Il comma 2 dell'articolo 17 della l.r. 2/2009 è sostituito dal seguente: "
2.
I soggetti di cui al comma 1 sono individuati dal gestore tra il proprio personale dipendente ovvero tra soggetti esterni. I soggetti di cui al comma 1, lettere a) e b) devono essere dotati di idonea qualifica professionale. È fatta salva la possibilità che più funzioni facciano capo alla medesima persona.
".
Art. 3. 
(Modifiche dell' articolo 20 della l.r. 2/2009 )
1. 
Dopo il comma 1 dell'articolo 20 della l.r. 2/2009 è inserito il seguente: "
1 bis.
La figura di operatore di primo soccorso si articola nelle categorie:
a)
operatore di primo soccorso su piste da discesa;
b)
operatore di primo soccorso su piste da fondo.
".
2. 
Dopo il comma 2 dell'articolo 20 della l.r. 2/2009 è aggiunto il seguente: "
2 bis.
Sono fatte salve e vengono riconosciute le abilitazioni al servizio di soccorso, ed i successivi aggiornamenti periodici, rilasciate ai soggetti appartenenti all'Esercito italiano, all'Arma dei Carabinieri, al Corpo della Guardia di Finanza, al Corpo forestale dello Stato ed alla Polizia di Stato, provenienti dalle rispettive scuole di addestramento alpino, ai soggetti appartenenti al Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico provenienti dalle scuole nazionali di cui all' articolo 5 della legge 21 marzo 2001, n. 74 (Disposizioni per favorire l'attività svolta dal Corpo nazionale soccorso alpino speleologico), nonché ai soggetti appartenenti alla Federazione italiana sicurezza piste sci (FISPS) che hanno ottenuto l'abilitazione come soccorritore o pattugliatore nei corsi tenuti dalla Scuola regionale o nazionale FISPS, in divisa ed in servizio nei comprensori sciistici della Regione.
".
3. 
Dopo il comma 2 bis dell'articolo 20 della l.r. 2/2009 è aggiunto il seguente: "
2 ter.
Sono fatte salve e vengono riconosciute inoltre le abilitazioni al soccorso su pista da discesa, ed i successivi aggiornamenti periodici, rilasciate ai volontari dell'Associazione nazionale pubbliche assistenze (ANPAS) e della Croce rossa italiana formati dalle rispettive scuole di soccorso piste e certificati dal Servizio di emergenza sanitaria 118 del Piemonte.
".
Art. 4. 
(Sostituzione dell' articolo 33 della l.r. 2/2009 )
1. 
L' articolo 33 della l.r. 2/2009 è sostituito dal seguente: "
Art. 33.
(Corsi di formazione e aggiornamento)
1.
I corsi per la formazione dei soggetti di cui all'articolo 17, comma 1, lettere a) e b) sono organizzati secondo i criteri e le modalità della legge regionale 13 aprile 1995, n. 63 (Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale).
2.
Al termine del percorso formativo è rilasciato apposito attestato di abilitazione.
3.
I soggetti abilitati all'esercizio delle professioni di direttore delle piste e di operatore di primo soccorso sono tenuti a frequentare con profitto ogni triennio un corso di aggiornamento professionale organizzato secondo i criteri e le modalità di cui al comma 1. Nel caso di impossibilità di frequenza di uno dei corsi entro il termine del triennio, gli interessati sono tenuti a frequentare il corso di aggiornamento immediatamente successivo, pena la sospensione dell'abilitazione fino alla frequenza di un corso di aggiornamento.
4.
I contenuti e le modalità di gestione degli aggiornamenti sono definiti mediante apposito provvedimento della Giunta regionale.
5.
È fatta salva la validità dei corsi in atto alla data di entrata in vigore della presente legge organizzati ai sensi della normativa previgente.
".
Art. 5. 
(Inserimento dell'articolo 33 bis nella legge regionale l.r. 2/2009 )
1. 
Dopo l' articolo 33 della l.r. 2/2009 è inserito il seguente: "
Art. 33 bis.
(Titoli conseguiti in altre Regioni e in altri Stati)
1.
Coloro che sono in possesso di titoli professionali conseguiti in altre regioni o province autonome o in Stati membri dell'Unione europea diversi dall'Italia, ovvero conseguiti a seguito della frequenza di corsi riconosciuti o autorizzati dalla Regione Piemonte antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge, e intendono ottenere il riconoscimento della qualifica ai fini dell'iscrizione nell'elenco regionale ne fanno richiesta alla Regione, che verifica l'equivalenza del titolo e dei relativi contenuti e delle conoscenze professionali con quelli previsti dalla presente legge e dispone l'applicazione di eventuali misure compensative, con le modalità e secondo i criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, nel rispetto della normativa comunitaria e statale vigente in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali.
2.
In caso di soggetti provenienti da Stati non appartenenti all'Unione europea si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell' articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ).
".
Art. 6. 
(Modifica dell' articolo 38 della l.r. 2/2009 )
1. 
La lettera c) del comma 1 dell'articolo 38 della l.r. 2/2009 è sostituita dalla seguente: "
c)
stazioni con un fatturato netto annuo inferiore a euro 2.000.000,00.
".
Art. 7. 
(Modifiche dell' articolo 40 della l.r. 2/2009 )
1. 
Dopo il comma 1 dell'articolo 40 della l.r. 2/2009 è inserito il seguente: "
1 bis.
Nel rispetto di quanto disposto al comma 1 e per garantire efficacia e sostenibilità economica alle misure di sostegno regionale, la Giunta regionale, con propri provvedimenti, sentito il parere della Commissione tecnico-consultiva per le aree sciabili di cui all'articolo 11 e della commissione consiliare competente, eroga le agevolazioni ai soggetti beneficiari, ad esclusione delle microstazioni di cui all'articolo 38. Tali provvedimenti, nel rispetto dei principi di equità e trasparenza e dei criteri oggettivi predeterminati con deliberazione della Giunta regionale, erogano i sostegni finanziari per affrontare i costi relativi unicamente alla sicurezza e all'innevamento delle aree sciabili riconducibili alla categoria A di cui all'articolo 41, comma 1, lettera a).
".
2. 
L'alinea del comma 2 dell'articolo 40 della l.r. 2/2009 è sostituito dal seguente: "
2.
La Giunta regionale, sentito il parere delle Commissioni di cui al comma 1 bis, stabilisce per le microstazioni di cui all'articolo 38, sulla base di programmi triennali di intervento:
".
Art. 8. 
(Modifica dell' articolo 46 della l.r. 2/2009 )
1. 
La lettera b) del comma 1 dell'articolo 46 della l.r. 2/2009 è sostituita dalla seguente: "
b)
per gli interventi relativi alle attività di produzione di neve programmata di cui all'articolo 42, comma 2, lettera a), agevolazioni concesse nella misura non superiore al 40 per cento delle spese complessive sostenute in un arco temporale non superiore a centoventi giorni. Tali spese sono calcolate con specifici criteri tecnici tenuto conto dei costi energetici, di approvvigionamento idrico, di manutenzione, del personale specifico addetto alla produzione di neve e di ogni altro costo riconducibile alla produzione stessa.
".
Art. 9. 
(Modifiche dell' articolo 47 della l.r. 2/2009 )
1. 
L'alinea del comma 2 dell'articolo 47 della l.r. 2/2009 è sostituito dal seguente: "
2.
Per le iniziative riconducibili alla categoria A di cui all'articolo 41, comma 1, lettera a), limitatamente alle microstazioni di cui all'articolo 38, i criteri di cui al comma 1 devono tenere conto:
".
2. 
L'alinea del comma 6 dell'articolo 47 della l.r. 2/2009 è sostituito dal seguente: "
6.
Per i soggetti gestori delle aree di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b), limitatamente alle microstazioni di cui all'articolo 38, i criteri di cui al comma 1 devono tenere conto:
".
Art. 10.[1] 
(...)
Art. 11. 
(Abrogazione)
1. 
I commi 5 e 6 dell' articolo 49 della l.r. 2/2009 sono abrogati.
Art. 12. 
(Urgenza)
1. 
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 47, comma 2, dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 13 dicembre 2011
p. Roberto Cota Il Vice Presidente Ugo Cavallera.

Note: