Legge regionale n. 22 del 06 dicembre 2011  ( Versione vigente )
"Modifiche della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 (Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 13 marzo 1998, n. 114 ) e della legge regionale 27 luglio 2011, n. 13 (Disposizioni urgenti in materia di commercio)".
(B.U. 07 dicembre 2011, n. 49)

La competente Commissione Consiliare in sede legislativa, ai sensi degli articoli 30 e 46 dello Statuto , ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
1. 
Il comma 01 dell'articolo 10 della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 (Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 ), come inserito dall' articolo 4 della legge regionale 27 luglio 2011, n. 13 , è sostituito dal seguente: "
01.
L'esercizio del commercio sulle aree pubbliche può essere svolto:
a)
su posteggi dati in concessione in manifestazioni su area pubblica con qualsiasi cadenza temporale, comprese quelle a cadenza mensile e ultramensile;
b)
su qualsiasi area purché in forma itinerante.
".
2. 
Il comma 02 dell'articolo 10 della l.r. 28/1999 , come inserito dall' articolo 4 della l.r. 13/2011 , è sostituito dal seguente: "
02.
Fermo restando quanto previsto dall' articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno), i posteggi di cui al comma 01, lettera a) sono concessi agli operatori secondo criteri e modalità di selezione che, nel rispetto della libertà di iniziativa economica privata, consentano il perseguimento degli obiettivi di concorrenzalità ed efficienza del sistema distributivo, con particolare riferimento alle esigenze di qualificazione della rete del commercio su area pubblica e di ottimizzazione del servizio, tenuto conto delle esigenze di tutela della salute, della sicurezza e dell'ordine pubblico e dell'ambiente, secondo i principi di necessità, proporzionalità, non discriminazione.
".
3. 
Dopo il comma 02 dell'articolo 10 della l.r. 28/1999 è inserito il seguente: "
03.
La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della legge sul Bollettino ufficiale della Regione, sentito il parere della competente commissione consiliare, adotta un regolamento che stabilisce i criteri e le modalità di selezione di cui al comma 02. La commissione consiliare esprime il parere nel termine di trenta giorni dal ricevimento della proposta di regolamento. L'inutile decorso del termine equivale all'espressione di parere favorevole.
".
Art. 2. 
(Modifiche dell' articolo 11 della l.r. 28/1999 )
1. 
All'inizio del comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 28/1999 , come sostituito dall' articolo 5 della l.r. 13/2011 , sono inserite le parole: "
Nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 10
".
Art. 3. 
(Abrogazione)
1. 

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 6 dicembre 2011
p. Roberto Cota Il Vice Presidente Ugo Cavallera