Legge regionale n. 20 del 11 ottobre 2011  ( Versione vigente )
"Modifiche alla legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro)."
(B.U. 13 ottobre 2011, n. 41)

La competente Commissione Consiliare in sede legislativa, ai sensi degli articoli 30 e 46 dello Statuto , ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
1. 
Il comma 5 dell'articolo 32 della legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro) è sostituito dal seguente: "
5.
I soggetti sono utilizzati nel cantiere a distanza di almeno dodici mesi tra la fine di un cantiere e l'inizio dell'altro, fatta eccezione per coloro che raggiungono i requisiti pensionistici di anzianità, vecchiaia o assegno sociale nell'arco di ventiquattro mesi successivi alla fine del cantiere, per coloro che risultano essere stati utilizzati in attività socialmente utili concluse entro il 31 dicembre 2005, nonché per i soggetti utilizzati in progetti di cantiere presentati da enti promotori e utilizzatori compresi in territorio montano.
".

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 11 ottobre 2011
P. Roberto Cota Il Vice Presidente Ugo Cavallera