La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Note:
[1] La lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 è stata sostituita dal comma 1 dell'articolo 121 della legge regionale 25 del 2021.
[2] Il comma 4 dell'articolo 3 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 122 della legge regionale 25 del 2021.
[3] Il comma 5 dell'articolo 3 è stato abrogato dal comma 2 dell'articolo 122 della legge regionale 25 del 2021.
[4] Il comma 6 dell'articolo 3 è stato abrogato dal comma 2 dell'articolo 122 della legge regionale 25 del 2021.
[5] L'articolo 5 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 29 della legge regionale 3 del 2023.
[6] Nel comma 1 dell'articolo 6 dopo la parola "partecipato" sono state inserite le parole "dalla confederazione sindacale e dalle sue associazioni sindacali datoriali aderenti," ad opera del comma 1 dell'articolo 30 della legge regionale 3 del 2023.
[7] Nel comma 2 dell'articolo 6 dopo le parole "collegio professionale" sono state inserite le parole "e dei dipendenti e dei praticanti degli studi professionali," ad opera del comma 2 dell'articolo 30 della legge regionale 3 del 2023.
[8] Nella lettera a) del comma 2 dell'articolo 6 le parole "dagli ordini e collegi professionali" sono state sostituite dalle parole "dai soggetti di cui all'articolo 5" ad opera del comma 3 dell'articolo 30 della legge regionale 3 del 2023.
[9] L'articolo 7 bis è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 140 della legge regionale 19 del 2018.