La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Note:
[1] La lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 è stata sostituita dal comma 1 dell'articolo 121 della legge regionale 25 del 2021.
[2] Il comma 4 dell'articolo 3 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 122 della legge regionale 25 del 2021.
[3] Il comma 5 dell'articolo 3 è stato abrogato dal comma 2 dell'articolo 122 della legge regionale 25 del 2021.
[4] Il comma 6 dell'articolo 3 è stato abrogato dal comma 2 dell'articolo 122 della legge regionale 25 del 2021.
[5] L'articolo 7 bis è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 140 della legge regionale 19 del 2018.