La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Note:
[1] La lettera k) del comma 1 dell'articolo 5 è stata abrogata dal comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale 26 del 2015. L'abrogazione decorre dal 1/1/2016
[2] La lettera a) del comma 1 dell'articolo 8 è stata abrogata dalla lettera a) del comma 4 dell'articolo 33 della legge regionale 19 del 2015. Il comma 1 dell'art. 44 della l.r 19/2015 dispone l'entrata in vigore differita all'1/1/2016 di questa disposizione.
[3] La lettera b) del comma 1 dell'articolo 8 è stata abrogata dalla lettera a) del comma 4 dell'articolo 33 della legge regionale 19 del 2015. Il comma 1 dell'art. 44 della l.r 19/2015 dispone l'entrata in vigore differita all'1/1/2016 di questa disposizione.
[4] La lettera e) del comma 1 dell'articolo 8 è stata abrogata dalla lettera a) del comma 4 dell'articolo 33 della legge regionale 19 del 2015. Il comma 1 dell'art. 44 della l.r 19/2015 dispone l'entrata in vigore differita all'1/1/2016 di questa disposizione.
[5] L'articolo 9 è stato abrogato dalla lettera c del comma 4 dell'articolo 33 della legge regionale 19 del 2015.
[6] L'articolo 10 è stato abrogato dalla lettera c) del comma 4 dell'articolo 33 della legge regionale 19 del 2015.
[7] Il comma 4 dell'articolo 15 è stato abrogato dalla lettera b) del comma 4 dell'articolo 33 della legge regionale 19 del 2015.
[8] L'articolo 18 è stato abrogato dalla lettera c) del comma 4 dell'articolo 33 della legge regionale 19 del 2015.
[9] L'articolo 19 è stato abrogato dalla lettera c) del comma 4 dell'articolo 33 della legge regionale 19 del 2015.
[10] La lettera e) del comma 1 dell'articolo 39 è stata abrogata dalla lettera d) del comma 4 dell'articolo 33 della legge regionale 19 del 2015. Il comma 1 dell'art. 44 della l.r 19/2015 dispone l'entrata in vigore differita all'1/1/2016 di questa disposizione.
[11] La lettera g) del comma 1 dell'articolo 39 è stata abrogata dalla lettera d) del comma 4 dell'articolo 33 della legge regionale 19 del 2015. Il comma 1 dell'art. 44 della l.r 19/2015 dispone l'entrata in vigore differita all'1/1/2016 di questa disposizione.
[12] Il comma 4 dell'articolo 39 è stato abrogato dalla lettera d) del comma 4 dell'articolo 33 della legge regionale 19 del 2015. Il comma 1 dell'art. 44 della l.r 19/2015 dispone l'entrata in vigore differita all'1/1/2016 di questa disposizione.