La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Note:
[1] L'articolo 9 è stato abrogato dalla lettera c del comma 4 dell'articolo 33 della legge regionale 19 del 2015.
[2] L'articolo 10 è stato abrogato dalla lettera c) del comma 4 dell'articolo 33 della legge regionale 19 del 2015.
[3] Il comma 4 dell'articolo 15 è stato abrogato dalla lettera b) del comma 4 dell'articolo 33 della legge regionale 19 del 2015.
[4] L'articolo 18 è stato abrogato dalla lettera c) del comma 4 dell'articolo 33 della legge regionale 19 del 2015.
[5] L'articolo 19 è stato abrogato dalla lettera c) del comma 4 dell'articolo 33 della legge regionale 19 del 2015.