La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Note:
[1] Il comma 5 dell'articolo 8 è stato abrogato dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 15 del 2012.
[2] Il comma 1 dell'articolo 9 è stato abrogato dalla lettera d) del comma 1 dell'articolo 68 della legge regionale 16 del 2017.
[3] Il comma 2 dell'articolo 10 è stato abrogato dalla lettera e) del comma 1 dell'articolo 68 della legge regionale 16 del 2017.
[4] Il comma 3 dell'articolo 10 è stato abrogato dalla lettera e) del comma 1 dell'articolo 68 della legge regionale 16 del 2017.
[5] Il comma 5 dell'articolo 11 è stato abrogato dalla lettera f) del comma 1 dell'articolo 68 della legge regionale 16 del 2017.
[6] Nel comma 2 dell'articolo 13 la parola "dodici" è stata sostituita dalla parola "sedici" ad opera del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 8 del 2012.