Legge regionale n. 11 del 26 luglio 2011  ( Versione vigente )
"Modifiche alla legge regionale 31 agosto 1993, n. 47 (Determinazione della misura dell'addizionale all'imposta di consumo sul gas metano e istituzione dell'imposta regionale sulla benzina)".
(B.U. 28 luglio 2011, n. 30)

La competente Commissione Consiliare in sede legislativa, ai sensi degli articoli 30 e 46 dello Statuto , ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
1. 
L'articolo 4 delle legge regionale 31 agosto 1993, n. 47 (Determinazione della misura dell'addizionale all'imposta di consumo sul gas metano e istituzione dell'imposta regionale sulla benzina), è sostituito dal seguente: "
Art. 4.
(Accertamento, versamento, sanzioni)
1.
La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità e i termini di versamento, di accertamento, l'applicazione delle sanzioni, previste nella misura del 75 per cento dell'imposta evasa, ai sensi dell' articolo 3, comma 13, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), oltre le indennità di mora e gli interessi, nei limiti stabiliti dalla legislazione statale e regionale.
".
Art. 2. 
(Sostituzione dell' articolo 5 della l.r. 47/1993 )
1. 
L' articolo 5 della l.r. 47/1993 . è sostituito dal seguente: "
Art. 5.
(Norme attuative)
1.
Il gettito derivante dall'applicazione degli articoli 2 e 3 è destinato al finanziamento degli interventi necessari a fronteggiare gli eventi calamitosi verificatisi sul territorio regionale.
2.
La Giunta regionale è autorizzata ad adottare i provvedimenti di natura operativa e finanziaria necessari al fine di rendere più celere ed efficace il processo di messa in sicurezza e di ricostruzione a seguito degli eventi calamitosi, anche avvalendosi dei propri enti dipendenti e delle società a totale partecipazione regionale.
".
Art. 3. 
(Dichiarazione d'urgenza)
1. 
La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell' articolo 47 dello Statuto , ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 26 luglio 2011
Roberto Cota